DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1995, n. 415

Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-10-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.29 novembre 1995, n. 507 (in G.U. 30/11/1995, n.280).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/02/2006)
Testo in vigore dal: 2-2-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5
  Altre disposizioni fiscali urgenti e di contenimento della spesa
                              pubblica

  1.  Al  decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) nell'articolo 17, comma 6, le parole "a decorrere dal 1 gennaio
1996"  sono  soppresse;  nel  comma  8 dello stesso articolo il primo
periodo  e'  sostituito dal seguente: "L'aliquota d'imposta stabilita
nel  comma 6, lettera a), si applica a decorrere dalle fatture emesse
dal 1 gennaio 1996 e quelle stabilite nei commi 4, 5 e 6, lettera b),
si  applicano  a  partire  dalle  fatturazioni  emesse  dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto, limitatamente ai consumi
attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla data di
applicazione   delle  predette  aliquote,  considerando  costante  il
consumo nel periodo.";
   b) all'articolo 19-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1)  nel  comma  3,  dopo le le parole "31 dicembre 1994", ovunque
ricorrano, sono aggiunte le seguenti: "ovvero a condizione che, entro
i  termini  stabiliti,  siano stati eseguiti versamenti delle imposte
dichiarate   e  a  condizione  che  vengano  presentate  le  relative
dichiarazioni entro il 30 giugno 1995";
    2) nel comma 5, primo periodo, alla lettera c), le parole: "fondo
di  dotazione  inferiore a" sono sostituite dalle seguenti: "fondo di
dotazione, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, fino a"; e
al medesimo comma 5, lettera d), le parole: "fondo di dotazione" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "fondo  di  dotazione,  come risultante
dall'ultimo bilancio approvato,";
    2-bis) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
    "5-bis.  Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 44 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive   modificazioni,   e  dall'articolo  92  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni,  non  si  applicano  ai  contribuenti  e  ai sostituti
d'imposta che hanno provveduto entro il 31 dicembre 1994 al pagamento
delle  imposte  o  delle ritenute dovute a tale data risultanti dalle
dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche
dell'imposta  sul  valore  aggiunto relative ai periodi di imposta il
cui  termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione annuale e'
scaduto   anteriormente   alla   data   predetta.  Su  istanza  degli
interessati  gli  uffici  delle imposte provvedono allo sgravio delle
soprattasse  iscritte  a  ruolo  non  ancora  pagate alla data del 10
aprile  1995  o  al  rimborso  di  quelle pagate a partire dalla data
medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte
in  ruoli  emessi  al  31 dicembre 1994, la soprattassa non e' dovuta
limitatamente  alle  rate  non ancora scadute alla data del 10 aprile
1995 a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a
ruolo  siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del
ruolo";
    c)  nell'articolo  2,  commi  2  e  6,  le  parole "decorrenti da
esercizi  precedenti"  sono soppresse. Al relativo onere, pari a lire
11.010  milioni  per l'anno 1995 e a lire 23.010 milioni per ciascuno
degli  anni 1996 e 1997, si provvede, quanto a lire 3.000 milioni per
il  1995 ed a lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997,
mediante  riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale  1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero   del  tesoro  per  il  1995,  all'uopo  utilizzando  parte
dell'accantonamento   relativo  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  e,  quanto  a  lire 8.010 milioni per l'anno 1995 ed a lire
17.010  milioni  per  ciascuno  degli  anni  1996  e  1997,  mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997,  sul capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per il
1995,  all'uopo  utilizzando,  quanto a lire 8.010 milioni per l'anno
1995, parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria,
del  commercio e dell'artigianato e, quanto a lire 17.010 milioni per
ciascuno  degli  anni 1996 e 1997, parte dell'accantonamento relativo
al   Ministero  dei  lavori  pubblici.  Il  Ministro  del  tesoro  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
    c-bis)  all'articolo  21,  comma 3, primo periodo, le parole: "31
ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "20 dicembre 1995";
    c-ter) all'articolo 22, comma 11, secondo periodo, le parole: "31
ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "20 dicembre 1995";
    c-quater)  all'articolo  23, comma 5, secondo periodo, le parole:
"31 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "20 dicembre 1995".
  2.  All'articolo 2, quarto comma, della legge 23 marzo 1977, n. 97,
e  successive  modificazioni,  e'  aggiunta,  in  fine,  la  seguente
lettera:
    "b-bis)    quando,   essendo   stata   presentata   dai   coniugi
dichiarazione  congiunta,  l'acconto conformemente alle risultanze di
tale  dichiarazione,  sia  stato omesso o versato in misura inferiore
rispetto  all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in
cui   nell'anno   successivo  uno  o  ambedue  i  coniugi  presentino
dichiarazione   separata,   rispettivamente,   a  causa  del  decesso
dell'altro  coniuge  o  di  separazione  legale  ed effettiva, ovvero
qualora,  a  partire  dal  1993, siano state presentate dichiarazioni
separate  per  fruire  dell'assistenza fiscale di cui all'articolo 78
della legge 30 dicembre 1991, n. 413".
  3.  L'articolo  2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n.
564,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.
656,  va  interpretato  nel  senso  che le riserve indivisibili vanno
assunte,  in  ciascun  esercizio,  al  netto  della differenza tra il
valore  delle  partecipazioni,  determinato ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e il patrimonio
assoggettato  all'imposta  ordinaria  ai  sensi del predetto comma 4,
applicando  su  tale  differenza l'imposta straordinaria nella misura
dell'1 per mille.
  4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1994, n.
564,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.
656,  dopo  le  parole  "e  loro consorzi" sono aggiunte le seguenti:
"nonche'  le  cooperative  di  garanzia  ed  i  consorzi  di garanzia
collettiva fidi, costituiti anche sotto forma di societa' cooperativa
o consortile, di cui all'articolo 155, comma 4, del testo unico delle
leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia,  approvato  con  decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385".
  5.  Il  comma  1  dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1994, n.
724,  e'  sostituito  dal seguente: " 1. Il Ministro delle finanze e'
autorizzato  ad emanare, con proprio decreto, entro dodici mesi dalla
data   di   entrata   in  vigore  della  presente  legge,  specifiche
disposizioni  per  l'obbligo  di  installazione  di  lettori a scheda
magnetica  o  qualsiasi  altro  dispositivo  idoneo a certificare gli
incassi  sugli  apparecchi  di gioco elettromagnetici od elettronici,
nonche'  sui distributori automatici di cibo e bevande, installati in
qualsiasi  locale  in  cui  abbia  accesso il pubblico, nei luoghi di
lavoro e nelle mense aziendali".
  6.  I canoni per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato di cui
all'articolo  32  della  legge  23  dicembre 1994, n. 724, concessi o
locati  a  privati  nel  corso  del  1994  o  in data anteriore, sono
corrisposti,  per  l'anno  1995,  in due soluzioni. La prima rata, di
ammontare  corrispondente  alla  misura  dovuta  per  il  1994, viene
versata  entro  il 30 giugno 1995; la seconda, a saldo dell'ammontare
complessivo determinato ai sensi del predetto articolo 32 della legge
n.  724  del  1994, entro il 31 ottobre 1995. L'ammontare complessivo
non puo' comunque essere superiore alla media dei prezzi praticati in
regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe.
  7.  Ai  fini della determinazione dei prezzi praticati in regime di
mercato,   i   soggetti   assegnatari   sono   tenuti   a  presentare
all'amministrazione  finanziaria  una  perizia giurata, redatta da un
tecnico  abilitato  ed iscritto all'albo professionale, che determini
l'ammontare del canone annuo dovuto in base a tali prezzi.
  7-bis.  ll  canone  determinato in base ai commi 6 e 7 resta valido
per sei anni a decorrere dal 1 gennaio 1996 e viene aumentato di anno
in  anno  in  misura  corrispondente  alla variazione dell'indice dei
prezzi  al  consumo  per  le famiglie di operai e impiegati accertata
dall'  ISTAT.  Il  relativo  pagamento  con  l'eventuale aumento deve
essere  effettuato, pena le sanzioni di legge, entro il 31 ottobre di
ogni  anno.  Al compimento dei sei anni il canone sara' rideterminato
con le stesse modalita' previste nei commi 6 e 7.
  7-ter.  In caso di canoni pregressi in contestazione si procede con
perizia   giurata   da   parte   di   un  tecnico  iscritto  all'albo
professionale, il quale determina il canone dovuto con riferimento ai
prezzi di mercato praticati nei relativi anni per immobili siti nella
stessa localita' ed aventi caratteristiche analoghe.
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 SETTEMBRE 2005, N. 296)).
  8-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 SETTEMBRE 2005, N. 296)).
  8-ter.  I canoni degli alloggi concessi in locazione ai sensi dell'
articolo   23  della  legge  4  marzo  1952,  n.  137,  e  successive
modificazioni,  sono  elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1996, del 50
per  cento.  Per  gli  anni  1997 e successivi i predetti canoni sono
aggiornati in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata
dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
  9.  Al  comma  1-bis  dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio
1995,  n.  26,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995,  n.  95,  le  parole  "28  aprile  1995"  sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 1995".
  10.  Il termine per l'applicabilita' dell'articolo 72, comma 3, del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' fissato al 1 gennaio
1995.  Di conseguenza all'articolo 79 del citato decreto legislativo,
come   modificato   dall'articolo   17,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, le parole "72, commi 2, 3 e 4,"
sono sostituite dalle seguenti: "72, commi 2 e 4,".