stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1995, n. 415

Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-10-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.29 novembre 1995, n. 507 (in G.U. 30/11/1995, n.280).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/02/2006)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-12-1995
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni concernenti proroga di termini  a  favore  dei  soggetti
residenti nelle zone colpite dagli eventi  alluvionali  del  novembre
1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23  febbraio  1995,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo  1995,  n.
85; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 settembre 1995; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con il  Ministro
dell'interno; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite
                   da alluvione nel novembre 1994 
 
  1. All'articolo 6 del  decreto-legge  24  novembre  1994,  n.  646,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio  1995,  n.  22,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) nel comma 2, primo e secondo periodo,  le  parole:  "30  aprile
1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995"; 
   b) nel comma 5 le parole: "30 aprile 1995" e "5 maggio 1995"  sono
sostituite, rispettivamente, dalle parole: "31  ottobre  1995"  e  "5
novembre 1995" e le parole da: "La dichiarazione" a "5  giugno  1995"
sono   sostituite   dalle   seguenti:   "Le   dichiarazioni   annuali
dell'imposta sul valore aggiunto  relative  agli  anni  1994  e  1995
devono essere presentate entro il 5 dicembre 1996."; 
   c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: " 6. I soggetti  di  cui
ai commi 2 e 3 tenuti, alla data del 4 novembre 1994  e  fino  al  31
ottobre 1995, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta
sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli  27,  33  e  74,  quarto
comma, del decreto del presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, sono esonerati dai suddetti obblighi  e  debbono  comprendere
nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa
all'anno 1994 anche le operazioni effettuate, registrate o soggette a
registrazione dal  4  novembre  al  31  dicembre  1994  liquidando  e
versando l'imposta relativa entro  il  30  aprile  1996;  i  medesimi
soggetti  debbono  procedere  alle  liquidazioni  mensili   ed   alle
liquidazioni  trimestrali  relative   alle   operazioni   effettuate,
registrate o soggette a  registrazione  dal  1  gennaio  1995  al  31
ottobre 1995, liquidando  e  versando  l'imposta  relativa  entro  la
predetta data del 30 aprile 1996. Sono altresi'  sospesi,  fino  alla
data del 30 giugno 1996, gli obblighi di  liquidazione  e  versamento
relativi all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27,
33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. I  medesimi  soggetti  debbono  procedere  alle
liquidazioni mensili ed alle liquidazioni trimestrali  relative  alle
operazioni effettuate, registrate o soggette a  registrazione  dal  1
novembre 1995 al 30  giugno  1996  liquidando  e  versando  l'imposta
relativa entro  la  data  del  5  novembre  1996.  Il  versamento  da
effettuare entro la data del 30 aprile 1996 puo' essere  eseguito  in
tre rate di uguale importo nei mesi  di  luglio  1996;  luglio  1997;
luglio 1998, e quello da effettuare entro il  5  novembre  1996  puo'
essere eseguito in tre rate di uguale importo  nei  mesi  di  gennaio
1997; gennaio 1998;  gennaio  1999;  sugli  importi  rateizzati  sono
dovuti gli interessi al saggio legale."; 
   d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: " 7. I  termini  per  la
presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e  11
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, scadenti nel periodo di sospensione previsto dal comma  2,  sono
prorogati al 30 novembre 1995;  i  versamenti  dovuti  in  base  alle
predette dichiarazioni i cui termini scadono nel suddetto periodo  di
sospensione, devono essere eseguiti entro il  30  aprile  1996.  Sono
altresi' sospesi, per il periodo compreso tra il 1 novembre 1995 e il
30 giugno 1996, i versamenti dovuti in base  alle  dichiarazioni  dei
redditi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Tali  versamenti  debbono
essere eseguiti entro il 31 ottobre 1996. Il versamento da effettuare
entro la data del 30 aprile 1996 puo' essere eseguito in tre rate  di
uguale importo nei mesi di luglio 1996; luglio 1997; luglio  1998,  e
quello da effettuare entro il 31 ottobre 1996 puo' essere eseguito in
tre rate di uguale importo nei mesi di gennaio  1997;  gennaio  1998;
gennaio 1999; sugli importi rateizzati sono dovuti gli  interessi  al
saggio legale."; 
   e)  dopo  il  comma  7  e'  inserito  il  seguente:  "  7-bis.  Le
disposizioni di  cui  al  precedente  comma  si  applicano  anche  ai
soggetti che non rientrano tra quelli di  cui  ai  commi  2  e  3,  e
posseggono soltanto redditi di partecipazione in societa' di persone,
imprese familiari ed aziende coniugali, nonche' in gruppi europei  di
interesse  economico  destinatari  delle  disposizioni   recate   dal
presente articolo, sempreche' abbiano subito  danno  rilevante  nella
misura prevista dal successivo comma 16-bis in proporzione alle quote
di partecipazione. Qualora i soggetti medesimi posseggano anche altri
redditi, debbono presentare la dichiarazione annuale, relativamente a
detti redditi, nei normali termini di legge ed effettuare i  relativi
versamenti. Debbono poi produrre  una  successiva  dichiarazione  dei
redditi, sostitutiva della  precedente,  comprensiva  dei  redditi  o
delle perdite di  partecipazione  con  le  modalita'  precedentemente
indicate provvedendo al versamento  dell'eventuale  maggiore  imposta
dovuta o esponendo l'eventuale  credito  da  portare  in  diminuzione
dagli acconti o dalle imposte dovute per la successiva  dichiarazione
o chiedendo rimborso dell'imposta in eccedenza."; 
   f) dopo il comma 7-bis inserire il seguente: "7-ter. In  deroga  a
quanto disposto dal comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge  30
settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1994, n. 656, introdotto dall'articolo 41 del  decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 marzo 1995, n. 85, i soggetti di  cui  ai  commi  2  e  3,  previa
presentazione della  certificazione  di  cui  al  comma  12,  possono
effettuare  i   versamenti   delle   somme   dovute   ai   fini   del
perfezionamento dell'accertamento con  adesione  per  anni  pregressi
senza applicazione degli interessi legali, entro il 15 dicembre 1996. 
Qualora ricorrano  le  condizioni  previste  dall'articolo  3,  comma
2-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.  656,  introdotto
dall'articolo 1, comma 1, lettera  b),  del  decreto-legge  9  agosto
1995, n. 345, le date ivi indicate del 31 marzo  1996,  30  settembre
1996   e   15   dicembre   1995   devono    intendersi    sostituite,
rispettivamente, dalle date 31 marzo 1997, 30  settembre  1997  e  15
dicembre 1996."; 
   g) dopo il comma  7-ter  inserire  il  seguente:  "  7-quater.  Il
recupero delle somme iscritte a ruolo alla data del 4 novembre 1994 e
non corrisposte per effetto delle agevolazioni concesse  fino  al  30
giugno 1996 dovra' essere effettuato a decorrere dal mese di febbraio
1997 alle date stabilite dal decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602."; 
   h) il comma 11 e' sostituito dal seguente:  "  11.  Il  versamento
delle somme dovute e non corrisposte per effetto  delle  disposizioni
di cui al presente articolo per i tributi diversi da quelli di cui ai
commi 6, 7 e 7-quater, potra' avvenire mediante rateizzazione in  tre
anni a decorrere dal mese successivo alla scadenza delle  sospensioni
medesime. Sugli importi  rateizzati  sono  dovuti  gli  interessi  al
saggio legale."; 
   i) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: "11-bis. Con  decreto
del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalita' e  i  termini
di versamento delle somme di cui al presente articolo."; 
   l) nel comma 12-bis, primo periodo, le parole: "20 dicembre  1994"
sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 1995". 
   ((l-bis) dopo il comma 16-quater e' inserito il seguente: 
"16-quater.1.  I   contributi   di   cui   all'articolo   3-bis   del
decreto-legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, sono
da considerare erogati  in  conto  capitale  e  non  concorrono  alla
formazione del reddito d'impresa del percipiente")). 
  2. Le disposizioni del comma 1, lettera d),  non  si  applicano  ai
soggetti che si  avvalgono  del  differimento  dei  termini  previsto
dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge  19  dicembre  1994,  n.
691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,  n.
35. 
  3. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del  decreto-legge  24
novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
gennaio 1995, n. 22, devono intendersi riferite  anche  al  personale
militare  ed  equiparato   comunque   in   servizio   nei   territori
interessati. 
  4. I comuni interessati sono autorizzati a prorogare al  30  aprile
1996 il termine del 5 maggio 1995 previsto dall'articolo 6, comma  8,
del  decreto-legge  24  novembre  1994,  n.  646,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, per il  versamento
a saldo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno  1994,
nonche' i termini per i versamenti in acconto e a saldo  dell'imposta
comunale sugli immobili e per il versamento dell'imposta comunale per
l'esercizio di imprese e di arti  e  professioni  dovute  per  l'anno
1995. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo  6,  comma  13,
del predetto decreto, per  le  somme  corrisposte.  Con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del
tesoro, sono stabilite le modalita' attuative del presente comma. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  valutati  in
lire 71 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 166 miliardi  per  l'anno
1996, si provvede, per l'anno 1995, mediante utilizzo di quota  parte
del maggior gettito di  cui  all'articolo  11  del  decreto-legge  19
dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge  16
febbraio   1995,   n.   35,   e,   per   l'anno   1996,   a    carico
dell'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo di cui  all'articolo
1, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 691 del 1994. 
  6. Agli oneri a carico dei  comuni  derivanti  dall'attuazione  del
comma 4 valutati in lire 47,5 miliardi per l'anno 1995 e in lire 22,5
miliardi per l'anno 1996, si provvede, per l'anno 1995, quanto a lire
40 miliardi, mediante  l'utilizzo  delle  somme  disponibili  di  cui
all'articolo  9  del  decreto-legge  19  dicembre   1994,   n.   691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,  n.  35,
e, quanto a lire 7,5 miliardi mediante utilizzo di  quota  parte  del
maggior gettito di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19  dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  febbraio
1995,  n.  35;  per  l'anno  1996,  mediante  utilizzo  delle   somme
disponibili di cui all'articolo 1,  comma  4,  del  decreto-legge  19
dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge  16
febbraio 1995, n. 35. ((Conseguentemente l'ultimo periodo del comma 5
dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, e'  sostituito
dal seguente: "Le residue somme disponibili riferite  all'importo  di
cui al comma 2 sono portate, nel limite massimo di lire 29  miliardi,
in aumento della spesa prevista dall'articolo 8 del decreto-legge  30
maggio 1994 n. 328, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25
luglio 1994, n. 471")).