DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 17-9-2011
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 27. 
                 Liquidazioni e versamenti mensili. 
 
  COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 MARZO 1998, N. 100. 
  COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 MARZO 1998, N. 100. 
  Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il
relativo importo e' computato in detrazione nel mese successivo. 
  ((Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di  cui
all'articolo  22  l'importo  da  versare  o  da  riportare  al   mese
successivo  e'  determinato  sulla  base  dell'ammontare  complessivo
dell'imposta relativa ai corrispettivi  delle  operazioni  imponibili
registrate  per  il  mese  precedente  ai  sensi  dell'articolo   24,
calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i  corrispettivi
stessi per 104 quando l'imposta e' del quattro  per  cento,  per  110
quando l'imposta e' del dieci per cento, per 121 quando l'imposta  e'
del ventuno per  cento,  moltiplicando  il  quoziente  per  cento  ed
arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo  di
euro)). 
  COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 313. 
                                                            (20) (56) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 agosto 1974, n. 383, ha disposto (con l'art. 1,  comma  2)  che
"Per le  operazioni  soggette  all'aliquota  del  30  per  cento,  la
percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita nel
23,05 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687,  ha  disposto  (con  l'art.  3,
comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975. 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni dalla L.
10 maggio 1976, n. 249 ha disposto (con l'art. 30, comma 4) che  "Per
le operazioni soggette all'aliquota del  trentacinque  per  cento  la
percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, e' stabilita nel 25,90 per cento". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 1)  che  la  modifica  ha
efficacia fino al 31 dicembre 1977. 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 8 ottobre 1976, n. 691 convertito con  modificazioni  dalla
L. 30 novembre 1976, n. 786, nel modificare l'art. 36,  comma  1  del
D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni dalla  L.  10
maggio 1976, n. 249, ha  conseguentemente  disposto  (con  l'art.  5,
comma 1) che "Il termine  del  31  dicembre  1977  di  cui  al  comma
premesso all'art. 36 del decreto-legge 18  marzo  1976,  n.  46,  con
l'art. 1 della legge di  conversione  10  maggio  1976,  n.  249,  e'
soppresso limitatamente alle disposizioni  concernenti  l'imposta  di
consumo sul gas metano per autotrazione". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito con modificazioni  dalla
L. 7 aprile 1977, n. 102, ha disposto (con l'art. 12,  comma  4)  che
"Per le operazioni soggette alla aliquota del quattordici  per  cento
la percentuale di cui al  quarto  comma  dell'art.  27  del  predetto
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'
stabilita nella misura del 12,25 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art.  3,  comma
2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal  1  aprile
1979. 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 31 ottobre 1980, n.693, convertito con modificazioni  dalla
L. 22 dicembre 1980, n. 891, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che
"Per le operazioni soggette all'aliquota del due, otto e quindici per
cento le percentuali di cui al quarto comma dell'art. 27 del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono stabilite rispettivamente nell'1,95, nel  7,40  e
nel 13,05 per cento." 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  La L. 22 dicembre 1980, n. 889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1)
che la modifica al presente articolo  hanno  effetto  dal  1  gennaio
1981. 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 697, convertito con modificazioni  dalla
L. 29 novembre 1982, n. 887, ha disposto (con l'art. 4, comma 1)  che
"Per le operazioni soggette alle aliquote del 10, del 20 e del 38 per
cento le percentuali di cui al quarto comma dell'art. 27 del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono stabilite rispettivamente nel 9,10, nel  16,65  e
nel 27,55 per cento. In  tutti  i  casi  di  importi  comprensivi  di
imponibile e di imposta, la quota imponibile puo' essere ottenuta, in
alternativa  alla  diminuzione  delle  percentuali  sopra   indicate,
dividendo tali importi per 110 quando l'imposta e' del 10 per  cento,
per 120 quando l'imposta e'  del  20  per  cento  e  per  138  quando
l'imposta e' del 38 per cento, moltiplicando il quoziente  per  cento
ed arrotondando il prodotto, per difetto o  per  eccesso,  all'unita'
piu' prossima". 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.L. 19 dicembre 1984,  n.  853,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "Ai  sensi  dell'articolo  27,  quarto  comma,  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  la  quota
imponibile corrispondente all'aliquota del 9  per  cento  si  ottiene
riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e  di  imposta,
dell'8,25  per  cento  o,  in  alternativa,  dividendolo  per  109  e
moltiplicando il quoziente per 100". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  4,  comma  30)  che  la  presente
modifica ha effetto dal 1 gennaio 1985. 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.L. 30 maggio 1988, n.173, convertito con  modificazioni  dalla
L. 26 luglio 1988, n. 291, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che la
modifica al presente articolo si applica a partire dalla liquidazione
dell'imposta effettuata sulla base  delle  annotazioni  eseguite  nel
corso del mese di settembre 1988. 
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AGGIORNAMENTO (56) 
  Il D.L. 11 aprile 1989, n. 125, convertito con modificazioni  dalla
L. 2 giugno 1989, n. 214, come modificato dal D.L. 27 aprile 1990, n.
90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165,  ha
disposto  (con  l'art.  1,  comma  1)  che  "Se  i  termini  di   cui
all'articolo 27  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n.  633,  cadono  in  giorno  festivo  o  comunque  non
lavorativo per le aziende  di  credito  e  per  le  casse  rurali  ed
artigiane indicate nel primo  comma  dell'articolo  38  dello  stesso
decreto, nonche' per i soggetti di cui all'articolo  31  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  28  gennaio  1988,  n.   43,   le
liquidazioni e i versamenti mensili dell'imposta sul valore  aggiunto
previsti nel primo e nel secondo comma dell'articolo 27 del  predetto
decreto n. 633 del 1972, devono essere effettuati  nel  primo  giorno
lavorativo immediatamente precedente". 
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AGGIORNAMENTO (62) 
  Il D.L. 13 maggio 1991, n. 151 convertito con  modificazioni  dalla
L. 12 luglio 1991, n. 202 ha disposto (con l'art. 1 comma 7) che  "Le
modificazioni  recate  dal   presente   articolo   al   primo   comma
dell'articolo 27 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633 (b), si applicano a partire  dalla  liquidazione
relativa al mese  di  maggio  1991;  per  l'anno  1991  l'opzione  si
esercita e si intende comunicata all'ufficio con la effettuazione, in
conformita' ai criteri previsti dal secondo periodo del  primo  comma
del predetto articolo 27, della  liquidazione  relativa  al  mese  di
maggio ed e' vincolante per le liquidazioni  relative  ai  successivi
mesi dello stesso anno". 
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AGGIORNAMENTO (71) 
  Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1994, n. 133 ha  disposto  (con  l'art.  3,  comma  1,
lettera d)) che "nel primo comma, [...] secondo  periodo,  le  parole
"eseguite durante il secondo mese precedente" sono  sostituite  dalle
seguenti: "eseguite per il secondo mese precedente"; 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del
comma 1, lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1  gennaio
1994; le altre disposizioni del presente articolo si  applicano  alle
operazioni effettuate a decorrere dal 1 aprile 1994". 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  Il D.L. 30 dicembre 1993,  n.  557,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, come modificato dal D.L. 23 maggio
1994, n. 308, convertito con modificazioni dalla L. 22  luglio  1994,
n. 458, ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La  disposizione  del
comma 1, lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1  gennaio
1994; le altre disposizioni del presente articolo si  applicano  alle
operazioni effettuate a decorrere dal 1 luglio 1994".