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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2024)
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Testo in vigore dal:  17-9-2011
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Art. 27

Liquidazioni e versamenti mensili


COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 MARZO 1998, N. 100.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 23 MARZO 1998, N. 100.
Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo.
((Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare o da riportare al mese successivo è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 24, calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi stessi per 104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 110 quando l'imposta è del dieci per cento, per 121 quando l'imposta è del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro))
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COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 313.
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per le operazioni soggette all'aliquota del 30 per cento, la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stabilita nel 23,05 per cento".
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.
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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 1976, n. 249 ha disposto (con l'art. 30, comma 4) che "Per le operazioni soggette all'aliquota del trentacinque per cento la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è stabilita nel 25,90 per cento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 1) che la modifica ha efficacia fino al 31 dicembre 1977.
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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 8 ottobre 1976, n. 691 convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1976, n. 786, nel modificare l'art. 36, comma 1 del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni dalla L. 10 maggio 1976, n. 249, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1977 di cui al comma premesso all'art. 36 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, con l'art. 1 della legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249, è soppresso limitatamente alle disposizioni concernenti l'imposta di consumo sul gas metano per autotrazione".
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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 1977, n. 102, ha disposto (con l'art. 12, comma 4) che "Per le operazioni soggette alla aliquota del quattordici per cento la percentuale di cui al quarto comma dell'art. 27 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stabilita nella misura del 12,25 per cento".
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AGGIORNAMENTO (20)

Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
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AGGIORNAMENTO (26)

Il D.L. 31 ottobre 1980, n.693, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 891, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Per le operazioni soggette all'aliquota del due, otto e quindici per cento le percentuali di cui al quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite rispettivamente nell'1,95, nel 7,40 e nel 13,05 per cento."
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AGGIORNAMENTO (27)

La L. 22 dicembre 1980, n. 889 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che la modifica al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1981.
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AGGIORNAMENTO (33)

Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 697, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 887, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per le operazioni soggette alle aliquote del 10, del 20 e del 38 per cento le percentuali di cui al quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite rispettivamente nel 9,10, nel 16,65 e nel 27,55 per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 110 quando l'imposta è del 10 per cento, per 120 quando l'imposta è del 20 per cento e per 138 quando l'imposta è del 38 per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima".
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AGGIORNAMENTO (38)

Il D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n. 17, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente all'aliquota del 9 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, dell'8,25 per cento o, in alternativa, dividendolo per 109 e moltiplicando il quoziente per 100".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 30) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1985.
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AGGIORNAMENTO (42)

Il D.L. 30 maggio 1988, n.173, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che la modifica al presente articolo si applica a partire dalla liquidazione dell'imposta effettuata sulla base delle annotazioni eseguite nel corso del mese di settembre 1988.
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AGGIORNAMENTO (56)

Il D.L. 11 aprile 1989, n. 125, convertito con modificazioni dalla L. 2 giugno 1989, n. 214, come modificato dal D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Se i termini di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cadono in giorno festivo o comunque non lavorativo per le aziende di credito e per le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38 dello stesso decreto, nonché per i soggetti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le liquidazioni e i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto previsti nel primo e nel secondo comma dell'articolo 27 del predetto decreto n. 633 del 1972, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo immediatamente precedente".
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AGGIORNAMENTO (62)

Il D.L. 13 maggio 1991, n. 151 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 ha disposto (con l'art. 1 comma 7) che "Le modificazioni recate dal presente articolo al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (b), si applicano a partire dalla liquidazione relativa al mese di maggio 1991; per l'anno 1991 l'opzione si esercita e si intende comunicata all'ufficio con la effettuazione, in conformità ai criteri previsti dal secondo periodo del primo comma del predetto articolo 27, della liquidazione relativa al mese di maggio ed è vincolante per le liquidazioni relative ai successivi mesi dello stesso anno".
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AGGIORNAMENTO (71)

Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera d)) che "nel primo comma, [...] secondo periodo, le parole "eseguite durante il secondo mese precedente" sono sostituite dalle seguenti: "eseguite per il secondo mese precedente";
Ha inoltre disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 aprile 1994".
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AGGIORNAMENTO (72)

Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, come modificato dal D.L. 23 maggio 1994, n. 308, convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994, n. 458, ha disposto (con l'art. 3 comma 3) che "La disposizione del comma 1, lettera d), numero 3), si applica a decorrere dal 1 gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 luglio 1994".