stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 30 maggio 1988, n. 173

Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-05-1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1988, n. 291 (in G.U. 27/07/1988, n.175).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/10/1990)
nascondi
Testo in vigore dal:  31-12-1989
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per il riequilibrio della finanza pubblica per l'anno 1988;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 1988;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, delle finanze e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


(Regolazione dei flussi finanziari per interventi nel comparto delle calamità naturali).
1. Per l'anno 1988 i trasferimenti di risorse dal Fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sulle apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dei comuni, sono disposti solo se la giacenza di fondi su dette contabilità speciali sia inferiore al 30 per cento dell'insieme delle quote assegnate dal CIPE per l'anno 1988.
2. Parimenti, i pagamenti ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e del Fondo per la protezione civile per le finalità indicate nell'articolo 17, commi 5, 6 e 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67, possono essere disposti solo se le giacenze dei fondi sulle contabilità speciali risultino inferiori al 30 per cento delle rispettive autorizzazioni disposte per l'anno 1988.
(( 3. Al fine di assicurare la continuità e la correntezza degli interventi degli enti locali disastrati, nonché di quelli gravemente danneggiati, individuati in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, gli stessi sono autorizzati ad effettuare prelievi dalle rispettive contabilità speciali istituite, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilità esistenti nelle contabilità stesse. In ciascun anno tali prelievi possono eseguirsi fino all'ammontare complessivo degli importi assegnati a tutto l'anno stesso dalle delibere CIPE e non ancora erogati, nonché fino al 50 per cento degli importi assegnati dalle delibere medesime per l'anno immediatamente successivo. La regolazione dei suindicati prelievi è effettuata, a cura delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, man mano che affluiscono versamenti nelle suddette contabilità speciali))
4. I comuni possono effettuare trasferimenti di risorse dalle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale sulle aperture di credito, di cui all'articolo 15 della citata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, sempre che l'importo delle giacenze sulle predette aperture di credito non superi la quota del 10 per cento dell'ammontare delle aperture di credito in essere. A costituire le giacenze di cui al presente comma concorrono i saldi tra gli interessi attivi maturati e maturandi sulle aperture di credito e gli interessi passivi conseguenti alle anticipazioni. Le aperture di credito predette sono utilizzate indipendentemente dal soggetto beneficiario del contributo.
5. L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari di cui all'articolo 15 della richiamata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, ha luogo:
a) in ragione del 15 per cento all'inizio dei lavori accertato dal sindaco;
b) in ragione dell'80 per cento dell'importo concesso in base a stati di avanzamento, corredati da copia autentica delle prescritte fatture;
c) in ragione del residuo 5 per cento dell'importo concesso dopo l'ultimazione dei lavori, a presentazione dello stato finale corredato da copia delle prescritte fatture e della documentazione amministrativo-contabile di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni; nelle stesse misure e sulla base dei medesimi presupposti sono concesse le anticipazioni da parte delle aziende di credito, ai sensi del decreto-legge 1> ottobre
1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il 5 per cento di cui alla lettera c) del comma 5 è riservato per intero al saldo delle residue spettanze per spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori.
7. Ulteriori assegnazioni ai fini di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono disposte dal Ministro del tesoro su documentata richiesta da parte degli uffici competenti, nella misura necessaria per assicurare la continuità degli interventi.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che accerterà preventivamente lo stato di attuazione degli interventi per la ricostruzione e la compatibilità degli interventi per lo sviluppo con quelli previsti dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, e dalla legislazione ordinaria, definisce il programma degli interventi residuali da effettuare ai sensi della citata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, individuando il relativo fabbisogno finanziario.
9. In deroga ad ogni altra diversa disposizione per tutti i lavori pubblici da appaltarsi o da affidarsi da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali o di ogni altro ente pubblico, l'importo massimo concedibile, per anticipazioni, è fissato nella misura del 15 per cento del prezzo contrattuale. L'anticipazione è corrisposta previa dichiarazione del direttore dei lavori di avvenuto concreto inizio dei lavori medesimi. Sono in ogni modo fatte salve le modalità di anticipazione eventualmente diverse, previste nei contratti già stipulati dall'ente appaltante in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. Sugli ordini di pagamento emessi dalle amministrazioni statali per la gestione degli interventi previsti dalla richiamata legge n. 219 del 1981 e da altre successive disposizioni concernenti interventi a favore di zone colpite da calamità naturali, sulle somme giacenti, sulle contabilità speciali aperte allo stesso titolo presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonché sugli ordinativi tratti sulle medesime contabilità speciali, non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti se non per crediti derivanti da opere realizzate nell'ambito degli interventi finalizzati previsti dalle leggi anzidette.
11. Gli atti di sequestro e/o pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento dei titoli di spesa né determinano oneri di accantonamento delle somme a valere sulle giacenze delle predette contabilità speciali.
12. Gli atti eventualmente compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.