LEGGE 11 marzo 1988, n. 67

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988).

note: Entrata in vigore della legge: 14-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2013
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 17. 
 
  1. Per assicurare la prosecuzione  degli  interventi  di  cui  alla
legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo previsto dall'articolo 3 della
stessa legge e' incrementato della somma di  lire  300  miliardi  per
l'anno 1988, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1989 e di  lire  3.700
miliardi per l'anno 1990.  Il  fondo  e'  ripartito  dal  CIPE  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
Si applica l'articolo 6, comma 1, della legge 22  dicembre  1986,  n.
910. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO  1989,  N.  65,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 1989, N. 155. 
  3.  Per  le  maggiori  esigenze  derivanti  dal  completamento  del
programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981,
n. 219, l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 6, comma 2,
della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' incrementata di  lire  1.000
miliardi nell'anno 1989 e di lire 1.500 miliardi nell'anno 1990. 
  4. Per il completamento del programma di acquisto di alloggi ed  il
definitivo sgombero degli alloggi monoblocco ubicati  negli  appositi
campi della citta' di Napoli a seguito del sisma del  novembre  1980,
il fondo di cui all'articolo 2, comma  5-bis,  del  decreto  legge  3
aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni,  della  legge  30
maggio 1985,  n.  211,  e'  ulteriormente  incrementato  di  lire  50
miliardi per l'anno 1988 e di lire 150 miliardi per l'anno 1989. 
  5. Per consentire il completamento degli interventi a carico  dello
Stato e per la ricostruzione e  riparazione  edilizia  da  parte  dei
privati con il contributo dello Stato nelle zone del  Belice  colpite
dal  terremoto  nel  1968,  le  autorizzazioni  di   spesa   di   cui
all'articolo 6, comma 3, della legge 22 dicembre 1986,  n.  910  sono
incrementate ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo  1981;  n.
64, della complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di  lire
100 miliardi nell'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno  degli
anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni  1991
e 1992.(19) 
  6. Ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto-legge 28 luglio  1981,
n. 397, convertito con modificazioni dalla legge 26  settembre  1981,
n. 536 e' autorizzata l'ulteriore spesa  di  lire  20  miliardi,  per
ciascuno degli anni 1989 e 1990, per il completamento  dell'opera  di
ricostruzione delle zone  della  Sicilia  occidentale  colpite  dagli
eventi sismici del 1981. 
  7. Per consentire il completamento degli  interventi  in  relazione
alle  esigenze  conseguenti  al  fenomeno  del  bradisismo  dell'area
flegrea, valutato in lire 100 miliardi, nonche' per il  completamento
degli  interventi  nelle  zone  terremotate  dall'Italia  centrale  e
meridionali  di  cui  al  decreto-legge  26  maggio  1984,  n.   159,
convertito, con modificazione dalla legge 24  luglio  1984,  n.  363,
alla legge 3 aprile 1980, n. 115, del decreto legge 2 aprile 1982, n. 
129 convertito con modificazioni dalla legge 29 maggio 1982,  n.  303
valutato in lire 750  miliardi  e  di  quelli  connessi  e  movimenti
franosi  in  atto  ovvero  e  grave  dissesto  idrogeologico  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987,  n.  8,  convertito
con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987 n. 120, valutato in  lire
150 miliardi il limite di indebitamento di cui all'articolo 5,  comma
1 del  decreto  legge  7  novembre  1983,  n.  623,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, gia' elevato con
l'articolo 6, comma 5, della  legge  22  dicembre  1986,  n.  910  e'
ulteriormente elevato di lire 1.000 miliardi. L'onere per capitale ed
interessi  derivante  dall'ammortamento  dei  relativi  prestiti,  da
contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1988, e'  valutato
in lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. 
  8. Per consentire la esecuzione degli interventi di ripristino  del
patrimonio edilizio  pubblico  e  privato  danneggiato  dagli  eventi
sismici dei mesi di aprile-maggio 1987 nei Castelli  romani  e  nelle
province di Modena e Reggio Emilia e del 3  e  6  luglio  1987  nella
regione Marche, ed in provincia di Arezzo, valutati  complessivamente
in lire 115 miliardi, il limite di indebitamento di cui al comma 7 e'
ulteriormente elevato di lire 115 miliardi. L'onere per  capitale  ed
interessi  derivante  dall'ammortamento  dei  relativi  prestiti,  da
contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1988, e'  valutato
in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. 
  9. Per il completamento degli interventi di adeguamento del sistema
di  trasporto  intermodale  nelle  zone  interessate   dal   fenomeno
bradisismico, l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  11,
diciottesimo  comma,  della  legge  22  dicembre  1984,  n.  887,  e'
ulteriormente aumentata di lire 50 miliardi per l'anno 1989 e di lire
100 miliardi per l'anno 1990. 
  10. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 6, della
legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' rideterminata in lire 50  miliardi
per l'anno 1988 in lire 85 miliardi per  l'anno  1989,  in  lire  100
miliardi per l'anno 1990 e in lire 65 miliardi per l'anno 1991. 
  11.  Limitatamente  all'anno  1988,  la  dotazione  del  fondo   di
solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 1 della legge 15  ottobre
1981, n. 590 e' aumentata di lire 100 miliardi. 
  12.  Per  il  proseguimento   degli   interventi   finalizzati   in
salvaguardia  di  Venezia   e   al   suo   recupero   archittetonico,
urbanistico, ambientale  ed  economico,  l'autorizzazione  di  spesa,
disposta con l'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1986,  n.
910, e' incrementata di lire 800 miliardi, in  ragione  di  lire  100
miliardi per l'anno 1988, di lire 300 miliardi per l'anno 1989  e  di
lire 400 miliardi per l'anno 1990, da ripartire tra i vari interventi
secondo le modalita' indicate nello stesso articolo, comprendendo tra
gli  enti  beneficiari  la  provincia  di  Venezia  limitatamente  al
restauro  ed  al  risanamento  conservativo  del  patrimonio  di  sua
pertinenza nei centri storici di Venezia e Chioggia.  Delle  predette
autorizzazioni di spesa, una quota pari a lire 5 miliardi per il 1988
ed a lire 15 miliardi per il 1989 e' attribuita al  Ministro  per  il
coordinamento  delle  iniziative  per  la   ricerca   scientifica   e
tecnologica per lo svolgimento di  ricerche,  studi  complementari  e
verifiche, relativi alla esecuzione degli interventi  finalizzati  al
riequilibrio idrogeologico, ed  alla  salvaguardia  ambientale  della
laguna di Venezia. Una ulteriore quote, pari a lire 5 miliardi per il
1988, lire 8 miliardi per il 1989 e lire 12 miliardi, per il 1990, e'
attribuita all'Universita' degli studi di Venezia per  interventi  di
risanamento e restauro conservativo ed adattamento  di  edifici  siti
nel  centro  storico,  destinati  o  da  destinare   alle   attivita'
didattiche e di ricerca od a quelle di  supporto.  Nell'ambito  della
predetta complessiva autorizzazione di spesa di  lire  800  miliardi,
alla Procuratoria di San Marco e' demandata l'esecuzione  dei  lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa Basilica per
un importo annuo non superiore a lire 1,5 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1988 e 1990, previ accertamenti di congruita' dei lavori  da
realizzare da parte del Genio Civile di Venezia e presentazione della
relativa documentazione. 
  13. Per le finalita' di cui all'articolo 3 della  legge  10  maggio
1983, n. 190 recante interventi a favore del Vajont,  e'  autorizzata
la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1988. 
  14. Ai fini del definitivo completamento delle opere  di  adduzione
collegate all'invaso di Ridracoli, realizzato  ai  sensi  e  per  gli
effetti degli articoli 75 e seguenti del regio  decreto  11  dicembre
1933, n.  1775,  e  finalizzate  all'approvvigionamento  idropotabile
delle zone a piu' alta intensita' turistica della costa adriatica, e'
autorizzata la concessione in favore della regione Emilia Romagna del
contributo speciale di lire  40  miliardi,  in  ragione  di  lire  10
miliardi per l'anno 1988, di lire 20 miliardi per l'anno  1989  e  di
lire 10 miliardi per l'anno 1990. 
  15. Per consentire il completamento degli interventi di  preminente
interesse nazionale di cui alla  legge  10  dicembre  1980,  n.  845,
concernente la protezione del territorio del comune  di  Ravenna  del
fenomeno della subsidenza, e di quelli urgenti connessi  alla  difesa
del mare dei territori del delta  del  Po  interessati  dal  fenomeno
della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei  territori
delle province di Ferrara e Rovigo, l'autorizzazione  di  spesa  gia'
disposta con l'articolo 7, comma 5, della legge 22 dicembre 1986,  n.
910, e' elevata di lire 200 miliardi di  cui  lire  50  miliardi,  in
favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di lire  60
miliardi per l'anno 1989 e di lire 70  miliardi  per  ciascuno  degli
anni 1990 e 1991. 
  16. Per le finalita' e con le modalita' previste  dal  comma  6-bis
dell'articolo 10 del decreto-legge 1› luglio 1986, n. 318, convertito
con modificazioni, dalla legge  9  agosto  1986,  n.  418,  la  Cassa
depositi e Prestiti  e'  autorizzata  a  concedere  ai  comuni  mutui
ventennali nel limite massimo di lire 20 miliardi con  priorita'  per
le opere di completamento di impianti gia' parzialmente finanziati ai
sensi del citato decreto-legge n. 318 del 1986. Le quote dei predetti
mutui non  utilizzate  nell'anno  1988  possono  esserlo  negli  anni
successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui e' valutato in  lire
2 miliardi annui  ed  e'  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero del Tesoro. 
  17. A valere sulle somme assegnate all'ANAS ai sensi  dell'articolo
7, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 l'Azienda stessa e'
autorizzata a eseguire, nel limite di lire  20  miliardi  per  l'anno
1988 e di lire 15 miliardi per l'anno 1989, le opere di  collegamento
tra la Riva Traiana ed il Molo VII del Porto di Trieste. 
  18. Per l'anno 1988 la Cassa Depositi e Prestiti e'  autorizzata  a
concedere ai comuni e loro consorzi mutui ventennali per  un  importo
complessivo di lire 100 miliardi per l'adeguamento e il potenziamento
degli impianti di depurazione,  per  l'integrazione  del  sistema  di
collettamento fognario, per il risanamento dei corpi idrici e  debole
ricambio che interessano le aree urbane e che risultano collegati  al
fiume Po. Detti  finanziamenti  sono  esclusivamente  destinati  alla
realizzazione degli impianti  di  cui  sopra  indicati  ricadenti  in
territori dichiarati  dalle  competenti  autorita'  "aree  a  rischio
ambientale",  nonche'  interessati  dalla  presenza  di  impianti  di
installazione dei prodotti  dell'agricoltura  con  carico  inquinante
comparabile  in  abitanti  equivalenti  alla  popolazione   residente
nell'area interessata alla data del  31  dicembre  1987.  L'onere  di
ammortamento dei mutui sopra indicati, valutato in lire  11  miliardi
annui a decorrere dal 1989, e' assunto a carico  del  bilancio  dello
Stato.(30a) 
  19. Per l'anno 1988 la Cassa Depositi  e  prestiti  e  prestiti  e'
autorizzata a concedere ai comuni e loro  consorzi  mutui  ventennali
per un importo complessivo di lire 100 milardi per il  potenziamento,
l'adeguamento   e   la    ristrutturazione    degli    impianti    di
potabilizzazione dell'acqua. Detti finanziamenti sono  esclusivamente
destinati alla realizzazione degli impianti sopra indicati  ricadenti
in territori dichiarati dalle competenti autorita'  "aree  a  rischio
ambientale" e che si approvvigionano per il rifornimento idropotabile
anche dalle acque di superficie del fiume Po. L'onere di ammortamento
dei mutui sopra indicati, ammontante  a  lire  11  miliardi  annui  a
decorrere  dal  1989,  e'  assunto  a  carico  del   bilancio   dello
Stato.(30a) 
  20. Per conseguire la realizzazione di un programma di salvaguardia
dal  litorale  e  delle   retrostanti   zone   umide   di   interesse
internazionale  (secondo  la   Convenzione   di   Ramsar)   dall'area
metropolitana di Cagliari, e' autorizzata una spesa annua di lire 20,
50 e 50 miliardi di lire, rispettivamente per gli esercizi finanziari
1988, 1989 e 1990, da  realizzare  con  interventi  straordinari  dal
Ministero dell'ambiente, di intesa con la regione Sardegna. 
  21. Per l'attuazione della legge 23 dicembre 1972, n. 920 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni e' autorizzata  l'ulteriore  spesa
di lire 22  miliardi  per  l'ano  1988,  da  destinare  all'acquisto,
all'adattamento ed alla ristrutturazione  dei  complessi  immobiliari
denominati   "Badia   Fiesolana"   e   "Villa   Schifanoia",    siti,
rispettivamente nei comuni  di  Fiesole  e  di  Firenze,  quale  sede
dell'Istituto universitario europeo,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 25 della convenzione, firmata a Firenze  il  19  aprile
1972.  A  valere  sui  predetti  fondi  dovra'  provvedersi  altresi'
all'acquisto e sistemazione dell'area di raccordo  tra  i  suindicati
complessi immobiliari, nonche'  alle  spese  di  funzionamento  della
commissione interministeriale di cui  all'articolo  12  dell'indicata
legge 23 dicembre 1972, n. 920,  ed  alla  eventuale  acquisizione  o
affitto di  aree  ed  edifici  per  alloggio  dei  ricercatori,  come
previsto dalla legge 13 novembre 1978, n. 726. 
  22. Per le finalita' e con le  modalita'  di  cui  all'articolo  19
della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono  contrarre
mutui con la Cassa depositi e prestiti  nell'anno  1988  fino  ad  un
complessivo importo di lire  580  miliardi.  La  quota  del  predetto
importo eventualmente non  utilizzata  nell'anno  1988  puo'  esserlo
negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato
in lire 64 miliardi annui a decorrere dall'anno 1989,  e'  assunto  a
carico del bilancio dello Stato. 
  23. Per la realizzazione  delle  opere  di  edilizia  carceraria  e
giudiziaria, il Ministro di grazia e giustizia assegna,  con  proprio
decreto, al competente Provveditore regionale alle opere pubbliche  i
fondi occorrenti, utilizzando lo stanziamento dell'apposito  capitolo
dello stato di previsione del Ministero di  grazia  e  giustizia.  Ai
relativi rendiconti si applicano le disposizioni  di  cui  all'ultimo
comma dell'articolo 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908. 
  24. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490. 
  25. E' autorizzato per l'anno 1989 un limite di impegno di lire  10
miliardi   per   la   concessione   alle    cooperative    costituite
esclusivamente tra gli appartenenti alle forze armate e  di  polizia,
in servizio ed in quiescenza, di contributi di  cui  all'articolo  7,
terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975,  n.  376,  convertito,
con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492,  e  successive
modificazioni e per  la  concessione  di  un  contributo  integrativo
affinche' l'onere a carico del mutuatario non superi  il  cinque  per
cento. Si applica l'ultimo periodo del comma 24. 
  26.  Per  provvedere  al  completamento  di  opere  in  corso,   di
competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi  compresi
gli  oneri  maturati  e  maturandi,  per  la  revisione  dei   prezzi
contrattuali, indennita' di  espropriazione  perizie  di  varianti  e
suppletive,  risoluzione  di  vertenze  in   via   amministrativa   o
giurisdizionale ed imposta sul valore  aggiunto,  e'  autorizzata  la
spesa di lire 100 miliardi, di cui lire 10 miliardi e 500 milioni per
la realizzazione di opere paravalanghe sul tratto "Alpe  Gallina"  di
Colle Isarco, nel comune di Brennero, e di lire 10  miliardi  per  la
cautela del carattere monumentale e artistico della citta' di  Siena,
di cui alla legge 9 marzo 1976, n. 75 da  ripartirsi  in  ragione  di
lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1988  e  1989  e  di  lire  4
miliardi per il 1990. Detta complessiva spesa e' iscritta nello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 30
miliardi per l'anno 1988 e di lire 35  miliardi  per  ciascuno  degli
anni 1989 e 1990. 
  27. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  14,  comma  1,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' integrata di  ulteriori  lire
1.000 miliardi. 
  28. L'ammontare dei mutui di cui all'articolo 14,  comma  3,  della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, e'  elevato  a  lire  2.500  miliardi.
L'onere derivante dall'ammortamento dei predetti mutui, da  contrarre
a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1988, e' valutato in  lire
200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. 
  29. Sul complessivo importo di cui ai  commi  27  e  28,  lire  150
miliardi   sono   destinate   ad   iniziative   di    sviluppo    per
l'ammodernamento dell'agricoltura, lire 450 miliardi, di  cui  il  50
per cento riservato al Mezzogiorno, alla realizzazione di  interventi
organici finalizzati al recupero e al restauro di beni  culturali;  e
rispettivamente lire 700 miliardi e lire 300 miliardi, alle finalita'
di cui alle lettere a) e b) del comma 5, dell'articolo 14 della legge
28 febbraio 1986, n. 41. 
  30. Sono soppressi i commi da 2 a 4 dell'articolo 5 della legge  22
dicembre 1986, n. 910. 
  31. Per le stesse finalita' di cui all'articolo 21 della  legge  26
aprile 1983, n. 130, e' autorizzata per l'anno 1989 la spesa di  lire
2.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione  del  Ministero
del bilancio e della programmazione economica  per  l'anno  medesimo.
Per le stesse finalita' e' autorizzato il ricorso alla Banca  europea
degli investimenti (BEI) per la  contrazione,  nel  secondo  semestre
dello stesso anno, di appositi mutui fino a lire  1.500  miliardi  il
cui rimborso valutato in lire 120 miliardi per l'anno  1990,  per  la
quota capitale e di interessi, e' assunto a carico del bilancio dello
Stato. Si applicano le  procedure  di  cui  al  citato  articolo  21,
intendendosi stabilito in quindici giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge il termine indicato al secondo comma  del
medesimo  articolo  21  ed  in  novanta  giorni  quello  indicato  al
successivo terzo comma. Il CIPE  delibera  sui  progetti  di  cui  al
presente comma entro l'anno 1988. 
  32. Sul complessivo importo di cui al comma 31, lire 900  miliardi,
delle quali lire  200  miliardi  per  i  progetti  di  risanamento  e
prevenzione dell'inquinamento dei fiumi del bacino padano, e di  lire
350 miliardi sono, rispettivamente, destinate alle finalita'  di  cui
alle lettere a) e b) del comma 5  dell'articolo  14  della  legge  28
febbraio 1986, n. 41, ferme restando per tali interventi le procedure
disciplinate dai commi 2 e 7  del  predetto  articolo  14;  lire  150
miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo  ed  ammodernamento
dell'agricoltura,  anche  per  favorire  tecniche   agronomiche   non
inquinanti, un uso piu' razionale e sicura per la salute pubblica dei
fitofarmaci,  la  possibilita'  di  impiego  di  tecniche  di  lotta,
biologica e per lo sviluppo dell'agricoltura biologica; non  meno  di
lire 390 miliardi sono destinate  alla  realizzazione  di  interventi
organici finalizzati al recupero e restauro dei beni  culturali,  con
riguardo altresi' al barocco siciliano  (Val  di  Noto)  e  a  quello
leccese. 
  33. La commissione  tecnico-scientifica,  di  cui  all'articolo  14
della legge 28 febbraio 1986, n. 41,  e'  integrata  da  nove  membri
scelti tra le categorie indicate nel comma 2  dell'articolo  3  della
legge 17 dicembre 1986, n. 878;  si  applicano  le  disposizioni  dei
commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del citato articolo 3 nonche'  dell'articolo
15 della legge 3 marzo 1987, n. 59. Per  le  spese  di  funzionamento
della commissione e' autorizzata la spesa annua di lire 2 miliardi da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. 
  34. Al fine di promuovere la tempestiva realizzazione di  programmi
coordinati di investimento, il CIPE, su proposta  del  Ministero  del
bilancio e della programmazione economica, d'intesa  con  i  ministri
interessati, puo' deliberare  nella  stessa  seduta  in  cui  approva
l'assegnazione dei fondi ai sensi dell'articolo  21  della  legge  26
aprile 1983, n. 130, sugli altri progetti  immediatamente  eseguibili
giudicati ammissibili al  finanziamento  dal  Nucleo  di  valutazione
degli  investimenti  pubblici,  congiuntamente  con  la   commissione
tecnico-sicentifica  del  Ministero  dell'ambiente,  per  quelli   di
protezione  e  risanamento  ambientale,  a   valere   sulle   risorse
finanziarie recate dalle leggi di settore  e  dalla  legge  1›  marzo
1986, n. 64. Ai progetti finanziati ai sensi del  presente  comma  si
applicano le norme sulle modalita' ed i tempi  di  esecuzione  valide
per gli altri progetti immediatamente eseguibili. 
  35. In favore dei progetti approvati dal CIPE per le  finalita'  di
cui all'articolo 21 della legge 26 aprile  1983,  n.  130,  le  somme
occorrenti per sopperire ai minori  finanziamenti  decisi  per  detti
progetti dalla Banca europea per gli  investimenti  sono  annualmente
iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del  bilancio  e  della  programmazione   economica,   in   relazione
all'effettivo andamento dello stato di attuazione degli investimenti. 
Tali somme sono determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1988 e in
lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e  1990.  A  decorrere
dall'anno 1989 detta somma puo' essere rideterminata con le modalita'
previste dall'articolo 19,  quattordicesimo  comma,  della  legge  22
dicembre 1984, n. 887. 
  36. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo  10  del
decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni
dalla  legge  24  gennaio  1986,  n.  7,  autorizzata,   per   l'anno
finanziario 1988, l'ulteriore spesa di lire 30 miliardi da  iscrivere
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.  Si  applicano
le procedure  previste  dal  comma  5  dell'articolo  10  del  citato
decreto-legge n. 667, del 1985. 
  37. Per le finalita' di cui alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, la
Cassa depositi e prestiti e' autorizzata  ad  effettuare  per  l'anno
1988, con le proprie disponibilita' ed alle  condizioni  e  modalita'
stabilite con il decreto del Ministro del tesoro 11 febbraio 1987, n. 
25, ulteriori anticipazioni al fondo  speciale  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 3 della predetta legge  n.  891  del  1986,  fino  alla
concorrenza  dell'importo  di  lire  500   miliardi.   Il   comma   1
dell'articolo 1 della citata legge n. 891 del 1986 e' sostituito  dal
seguente: 
    "1. Per l'acquisto, nonche'  per  l'acquisto  ed  il  contestuale
recupero di un alloggio  da  adibire  ad  abitazione  propria  o  del
proprio nucleo familiare, i lavoratori  dipendenti  in  possesso  dei
requisiti di cui al comma 2 o loro cooperative di abitazione  possono
fruire di mutui erogati a carico  del  fondo  di  cui  al  successivo
articolo 3, secondo le disposizioni contenute nella presente legge". 
  38. E' autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90  per
cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per
l'esecuzione da parte  delle  regioni  delle  opere  di  costruzione,
ampliamento  e  sistemazione  degli  acquedotti  non  di   competenza
statale, nonche' per le relative opere  di  adduzione.  A  tal  fine,
nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con  la
Cassa depositi e prestiti per  complessive  lire  360  miliardi,  con
oneri  di  ammortamento,  valutato  in  lire  40  miliardi  annui,  a
decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato. Una quota  non
inferiore al 50 per  cento  dei  predetti  mutui  e'  riservata  agli
interventi da effettuare nelle regioni meridionali. 
  39. Per l'esecuzione di opere  concernenti  gli  acquedotti  aventi
carattere interregionale  di  competenza  del  Ministero  dei  lavori
pubblici, e' autorizzata la complessiva spesa di lire  270  miliardi,
ripartita in ragione di lire 10 miliardi nel 1989, lire  60  miliardi
nel 1990 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.  In
deroga alla disposizione di  cui  all'articolo  14  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 marzo 1968,  n.  1090,  a  valere  sui
predetti stanziamenti annuali il  Ministro  dei  lavori  pubblici  e'
autorizzato a concedere contributi in conto capitale  in  misura  non
superiore al 90 per cento della spesa riconosciuta necessaria. 
  40. Per  la  realizzazione  di  un  programma  organico  di  difesa
idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico  del  bacino
del Flumendosa, predisposto dal  Ministro  dei  lavori  pubblici,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente, e  d'intesa  con  la  regione
Sardegna, e' autorizzato il finanziamento di progetti straordinari  e
urgenti, la cui attuazione e' demandata alla  regione  Sardegna,  con
uno stanziamento di lire 20 miliardi per il 1988, di lire 50 miliardi
per il 1989 e lire 50 miliardi per il 1990. Il  Ministro  dei  lavori
pubblici puo' a tal fine promuovere un accordo di  programma  con  le
modalita' di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 1› marzo  1986,
n. 64. 
  41. E' autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90  per
cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per
l'esecuzione da  parte  delle  province  di  opere  di  sistemazione,
ammodernamento e manutenzione straordinaria a  fini  di  sicurezza  e
riqualificazione, di strade classificate provinciali. A tal  fine  le
province sono  autorizzate  a  contrarre  con  la  Cassa  depositi  e
prestiti mutui fino ad un complessivo importo di  lire  450  miliardi
per ciascuno degli anni 1988  e  1989,  con  onere  di  ammortamento,
valutato in lire 50 miliardi nell'anno 1989 e  lire  100  miliardi  a
decorrere dal 1990, a carico del bilancio dello Stato.((47)) 
  42. Per gli interventi di cui ai commi 38 e 41 i relativi  progetti
sono presentati dal Ministero dei lavori pubblici  che  autorizza  la
concessione del mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge.
Detti  criteri  dovranno   in   particolare   prevedere   la   revoca
dell'autorizzazione predetta nel caso in cui  le  opere  relative  al
progetto finanziato, non risultassero avviate  entro  un  anno  dalla
data di concessione del mutuo. 
  43. In  favore  dell'Universita'  degli  studi  della  Calabria  e'
autorizzato il contributo straordinario  di  lire  100  miliardi,  in
ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989,  per
la realizzazione di opere di  edilizia  universitaria,  ivi  compresa
quella  residenziale,  nonche'  per  l'acquisto  di   arredamenti   e
attrezzature. 
  44. La lettera b) dell'articolo 4, secondo comma,  della  legge  29
settembre 1964, n. 847 come modificata ed integrata  dalla  legge  22
ottobre 1971, n. 865 e' sostituita dalla seguente: 
    "b)  scuole  dell'obbligo  nonche'  strutture  e  complessi   per
l'istruzione superiore dell'obbligo". 
  45. Per la completa realizzazione  del  programma  quadriennale  di
potenziamento delle  infrastrutture  logistiche  ed  operative  delle
capitanerie di porto e degli uffici dall'articolo 39 della  legge  31
dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa  del  mare,
e' autorizzata per il triennio 1988-1990 l'ulteriore  spesa  di  lire
150 miliardi in ragione di lire 50 miliardi annui. 
  46. Per gli interventi a tutela dell'ambiente marino, di  cui  alla
legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni  per  la  difesa
del mare, e' autorizzata per il triennio 1988-1990 l'ulteriore  spesa
complessiva di lire 150 miliardi in aggiunta agli  stanziamenti  gia'
recati dalla legge stessa, in ragione di lire 50 miliardi per  l'anno
1988, lire 50 miliardi per l'anno 1989 e lire 50 miliardi per  l'anno
1990. 
  47. Per l'anno 1988 e' autorizzata la spesa di lire 645 miliardi da
destinare agli interventi di cui all'articolo 1 del  decreto-legge  7
settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 449. Si applicano gli articoli 2  e  3  del  decreto
medesimo e il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 decorre dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  48. I fondi ancora disponibili di cui all'articolo 20  della  legge
11 novembre 1982, n. 828, destinati agli investimenti  nelle  Marche,
sono  utilizzati  dall'INAIL,  per  la  realizzazione   di   immobili
socialmente utili nella stessa regione. Il termine gia'  previsto  al
comma 14 quinques dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio  1987,
n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n. 120,
e' prorogato al 31 dicembre 1988. 
  49. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro  il  30  giugno
1988, invia al Parlamento una relazione sugli interventi previsti dal
presente articolo fino a tale data effettuati.  Tale  relazione  deve
contenere una  esposizione  dettagliata  delle  somme  stanziate,  di
quelle impegnate e di quelle  erogate,  nonche'  tutti  gli  elementi
utili  a  valutare  gli  interventi   effettuati,   con   particolare
riferimento al numero, al tipo ed ai costi degli  interventi  stessi.
Le  Amministrazioni  dello  Stato,  le  regioni  e  gli  enti  locali
trasmettono alle competenti Commissioni parlamentari le  informazioni
e i documenti e svolgono gli studi e le indagini da essi richiesti ai
fini della verifica dello stato di attuazione e delle analisi  costi-
benefici  degli  interventi  effettuati  sulla   base   delle   leggi
rifinanziate dal presente articolo, nonche' di quelli realizzati e da
realizzare con gli stanziamenti previsti dal medesimo. 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  La L. 31 dicembre 1991, n. 433 ha disposto (con l'art. 8, comma  1)
che "Per la prosecuzione  degli  interventi  di  ricostruzione  e  di
riparazione  dei  fabbricati  privati  distrutti  o  danneggiati  dal
terremoto del 1968 nelle zone del belice, nonche' per gli  interventi
diretti ad assicurare l'agibilita' e la  funzionalita'  dei  ricoveri
provvisori realizzati nelle medesime zone e la demolizione di  quelli
lasciati liberi dagli assegnatari, l'autorizzazione di spesa  di  cui
all'articolo 17, comma 5, della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e'
incrementata di lire 30  miliardi  per  l'anno  1992  e  di  lire  70
miliardi per l'anno 1993." 
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AGGIORNAMENTO (30a) 
  Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L.
23 maggio 1997, n. 135 ha disposto (con l'art. 7,  comma  1-ter)  che
"Il termine per la contrazione dei  mutui  di  cui  all'articolo  17,
commi 18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n.67, e'  prorogato  al  31
dicembre 1997". 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma  7)
che  "Le  risorse  disponibili  per  gli  interventi   recati   dalle
autorizzazioni di  spesa  di  cui  all'elenco  n.  2,  allegato  alla
presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015
e successivi per gli importi ivi indicati."