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LEGGE 22 dicembre 1986, n. 910

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  14-3-1988
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Art. 5

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è integrata di lire 1.000 miliardi. 2.
(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 MARZO 1988, N. 67 ))
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3.
(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 MARZO 1988, N. 67 ))
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4.
(( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 MARZO 1988, N. 67 ))
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5. All'articolo 14, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 le parole: "e del 22 febbraio 1985" sono sostituite dalle seguenti: "del 22 febbraio 1985 e del 6 febbraio 1986".
6. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata, per l'anno finanziario 1987, l'ulteriore spesa di lire 23 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Si applicano le procedure previste al comma 5 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 667 del 1985. Ai fini di cui ai commi 10 ed 11 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono autorizzate, per l'anno finanziario 1987, rispettivamente le spese di lire 10 miliardi e di lire 5 miliardi. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'anno finanziario 1987 e incrementata di lire 5 miliardi.
7. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 4 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente da destinare ad interventi sui parchi e sulle riserve naturali
8. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge 10 maggio 1983, n. 190, è integrata per l'anno 1987 della somma di lire 15 miliardi da ripartire in ragione, rispettivamente, di lire 10 miliardi e lire 5 miliardi, per le finalità di cui all'articolo 2, lettera b), e all'articolo 4 della medesima legge n. 190 del 1983. La somma di lire 10 miliardi è ripulita in ragione di lire 3 miliardi e di lire 7 miliardi in relazione, rispettivamente, ai numeri 1) e 2) dell'ultimo comma del medesimo articolo 2.