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DECRETO-LEGGE 3 aprile 1985, n. 114

Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 1985, n. 211 (in G.U. 31/05/1985, n.127).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/1986)
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Testo in vigore dal:  14-8-1986
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

1. L'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, alloggiati precariamente in alberghi e in case requisite per effetto di ordinanze del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, è prorogata, con le modalità in vigore al 30 giugno 1984, al 30 giugno 1985.(2)
2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può con proprie ordinanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conferire ulteriore efficacia nel tempo alle ordinanze, già emanate anche dal commissario per le zone terremotate, che agevolano il reinsediamento della popolazione e consentono il completamento dell'attività in corso.
3. All'onere derivante dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutato in complessive lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "fondo investimenti e occupazione".
4. La somma di cui al precedente comma 3 affluisce al Fondo per la protezione civile istituito con il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5-bis. A valere sullo stanziamento di lire 800 miliardi previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, è assegnata la somma di lire 100 miliardi al sindaco di Napoli - commissario straordinario di Governo che ne dispone con i poteri di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per l'acquisto di alloggi da destinare agli occupanti di alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980.
((5))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 giugno 1985, n. 313 convertito con modificazioni con L. 8 agosto 1985, n.422 (in G.U. 21/8/1985, n. 196) ha disposto (con l'art. 1 comma 5) che "Il termine del 30 giugno 1985, indicato nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1985, n. 211, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è prorogato al 31 dicembre 1985"
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 giugno 1986, n. 309, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 1986, n. 472, ha disposto (con l'art.1 quinqiues) che "Il fondo previsto dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, è aumentato, per l'anno 1986, di lire 50 miliardi."