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DECRETO-LEGGE 7 settembre 1987, n. 371

Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 449 (in G.U. 03/11/1987, n.257). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1988)
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Testo in vigore dal:  4-8-1988
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi intesi ad assicurare l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili destinati a musei, archivi e biblioteche, al fine di garantire la massima sicurezza e la piena funzionalità, nonché di partecipare alle celebrazioni del XXX anniversario del Festival dei Due Mondi di Spoleto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. È autorizzata la spesa di lire 620 miliardi nell'anno 1987, di cui non meno del 50 per cento da localizzare nel Mezzogiorno, per la realizzazione di un programma di interventi urgenti volto a garantire:
a) l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili statali e di enti pubblici destinati a musei, archivi e biblioteche, delle aree archeologiche e delle altre sedi del Ministero per i beni culturali e ambientali, che può comprendere, ove necessario, l'installazione e l'adeguamento di impianti tecnologici e di sicurezza;
((2))
b) il restauro conservativo e il consolidamento degli edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale di interesse artistico e storico dello Stato e di enti pubblici, nonché il restauro dei beni mobili connessi e del patrimonio archivistico e librario;
c) il restauro conservativo e il consolidamento di edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale e il restauro dei beni mobili connessi, di interesse artistico e storico, di proprietà di privati, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute;
d) l'acquisto di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, anche mediante l'esproprio e l'esercizio del diritto di prelazione;
e) la modernizzazione delle strutture e dei servizi degli organi centrali, degli istituti centrali e degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali ivi compresa l'attivazione del Sistema bibliotecario nazionale.
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte costituzionale, con sentenza 8-28 luglio 1988, n. 921 (G.U. 1a s.s. 3/8/1988, n. 31), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lett. a), del presente articolo, nella parte in cui si riferisce a " musei e biblioteche di enti locali ".