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LEGGE 3 marzo 1987, n. 59

Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente.

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Testo in vigore dal:  5-3-1987

Art. 15

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto col Ministro del tesoro è stabilita la misura del compenso dei componenti della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale, di cui al comma 7 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, in analogia ai criteri di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, commisurata alla portata e alla durata dei compiti assegnati.
2. All'onere derivante dal comma 1 si fa fronte mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1987.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 15, comma 1:
- La legge n. 41/1986 reca disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1986). Al comma 7 dell'art. 14 si prevede quanto segue:
"7. Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dall'attestato regionale di cui all'art. 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono presentate, oltre che al Ministro del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente, per la lettera a) del comma 5 al Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la lettera b) al Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro centoventi giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per la formazione di un programma organico di politica ambientale.
Le proposte delle Amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati nella delibera prevista dal secondo comma dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che sarà proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa col Ministro per l'ecologia.
A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, ai fini del giudizio di proponibilità e della indicazione delle priorità i relativi progetti sono valutati congiuntamente dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e dalla programmazione economica e dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale del Ministro per l'ecologia. I comitati interministeriali di cui sopra deliberano con composizione integrata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il Presidente dei comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco dei progetti da finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia".
- La legge n. 878/1986 concerne disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica. Il comma 8 del relativo art. 3 prevede quanto segue:
"8. Il trattamento economico dei membri del Nucleo di valutazione, stabilito ai sensi del comma 7, non può comunque essere inferiore, al livello meno elevato, a quello previsto dall'art. 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146".