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LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  25-7-2007
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Art. 14

1. Per gli interventi di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 1.520 miliardi, di cui 150 miliardi da destinare ad iniziative di sviluppo e ammodernamento dell'agricoltura e almeno 100 miliardi di lire per la realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali, di cui almeno 30 per interventi nell'ambito del comune di Roma.
2. Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto, ottavo e nono dell'articolo 21 della legge indicata al comma precedente. Con la stessa delibera di cui al terzo comma del citato articolo 21, il CIPE fissa le modalità per l'affidamento dei lavori da parte delle Amministrazioni interessate.
3. Per i medesimi interventi di cui al comma 1 del presente articolo, è altresì autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.250 miliardi.(3)(10)
4. Con la delibera stessa di approvazione dei progetti, la cui istruttoria non potrà svolgersi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, il CIPE autorizza le Amministrazioni interessate a contrarre i mutui di cui sopra a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1986, fermo restando il limite globale di cui al comma precedente. Si applica il comma settimo dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130.
5. Dei 2.770 miliardi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, 970 miliardi sono destinati al finanziamento di interventi di protezione e risanamento ambientale, riservando:
a) 730 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o impianti per il disinquinamento delle acque, di competenza di enti
locali e di loro consorzi, che rivestono particolare interesse in
relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla
natura e gravità delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi;
b) 240 miliardi per l'esecuzione o il completamento di opere o
impianti per lo smaltimento dei rifiuti, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare importanza per il raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b),
6. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1986, di lire 25 miliardi per l'anno 1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988.
7.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N.90))
((23))
8. I progetti di cui ai precedenti commi, allorché concernano opere o impianti in aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, sono ammessi al finanziamento previo parere favorevole del competente comitato di settore del Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali.
9. Per la copertura di eventuali superi di spesa dovuti a minori finanziamenti della BEI in favore dei progetti approvati dal CIPE con delibere del 22 dicembre 1983, del 19 giugno 1984, del 22 novembre 1984 del 22 febbraio 1985 e del 6 febbraio 1986 si provvede, fino ad un massimo di lire 200 miliardi, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE provvede a stabilire, in relazione ai progetti di cui alle delibere anzidette, tenuto conto degli interventi della BEI, le modalità di cui al precedente comma 2.
10. È autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per provvedere:
a) alla redazione di una relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente;
b) agli studi relativi al piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 319, e all'esercizio delle competenze statali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
c) alla valutazione dei progetti di risanamento ambientale ammissibili a finanziamento statale.
11. È autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per la realizzazione di progetti di iniziative di educazione ambientale presentati da Amministrazioni statali, enti locali e associazioni ambientaliste, il Ministro per l'ecologia è tenuto a presentare annualmente, in sede di allegato alla Relazione previsionale e programmatica, al Parlamento una relazione illustrativa della ripartizione e delle effettive modalità di utilizzazione delle somme stanziate.
12. Per l'attuazione di quanto previsto al precedente comma 10, il Ministro per l'ecologia è autorizzato a costituire commissioni scientifiche e tecniche, a stipulare convenzioni con istituti ed a conferire incarichi professionali a ditte specializzate o ad esperti.
13. il contingente di personale comandato previsto dall'articolo 12, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevato a 50 unità.
14. Per il personale comandato ai sensi del comma precedente, le spese per le indennità e rimborso spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero gravano rispettivamente sul capitolo 6951 e sul capitolo 6952 della rubrica 38 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre le spese per compensi per lavoro straordinario, entro i limiti individuali in vigore per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, gravano sul capitolo 6953 della stessa rubrica.(9)

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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 22 dicembre 1986, n.910 ha disposto (con l'art. 5 comma 2) che "L'ammontare dei mutui di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevato a lire 2.000 miliardi".
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AGGIORNAMENTO (10)

La L 11 marzo 1988, n.67 ha disposto (con l'art.17 comma 33) che "La commissione tecnico-scientifica, di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è integrata da nove membri scelti tra le categorie indicate nel comma 2 dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 878".
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AGGIORNAMENTO (23)

Il D.P.R. 14 maggio 2007, n.90 ha disposto (con l'art.2 comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Commissione tecnico scientifica, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438, è ridenominata "Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali".