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LEGGE 17 dicembre 1986, n. 878

Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/1995)
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Testo in vigore dal:  4-1-1987

Art. 3

Nomina e trattamento economico dei membri del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici
1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici è composto di 30 membri, di cui almeno 25 a tempo pieno, nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il Segretario generale della programmazione economica e previa valutazione favorevole del Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica. Il Nucleo è coordinato da un direttore nominato, nel suo ambito, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il CIPE.
2. I membri del Nucleo di valutazione sono scelti tra i professori ordinari ed associati e tra i ricercatori universitari, tra il personale civile e militare dello Stato, anche richiamato da posizione ausiliaria, tra il personale degli enti pubblici, anche economici, e delle società da questi controllate, nonché tra esperti che abbiano particolare competenza e specifica esperienza professionale in una o più discipline attinenti all'attività istituzionale del Nucleo medesimo.
3. Ai membri del Nucleo di valutazione appartenenti ai ruoli del personale universitario, di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
4. I membri del Nucleo di valutazione appartenenti ai ruoli delle amministrazioni dello Stato sono collocati fuori ruolo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
5. I membri del Nucleo di valutazione provenienti da enti pubblici, anche economici, o da società da essi controllate, sono assegnati al Nucleo medesimo con provvedimento di comando o provvedimento ad esso corrispondente sulla base dei rispettivi ordinamenti.
6. L'incarico di membro del Nucleo di valutazione è conferito per un quadriennio. Qualora per necessità di elevata specializzazione si renda necessario il ricorso ad esperti per un tempo determinato, l'incarico è ad essi conferito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Segretario generale della programmazione economica.
7. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, determina ogni due anni, sentito il CIPE, la remunerazione dei membri del Nucleo di valutazione, tenendo conto dei livelli di responsabilità ricoperti ed in armonia con i criteri e parametri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.
8. Il trattamento economico dei membri del Nucleo di valutazione, stabilito ai sensi del comma 7, non può comunque essere inferiore, al livello meno elevato, a quello previsto dall'articolo 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146.
9. Ai fini della prima applicazione del comma 1, i membri del Nucleo di valutazione in servizio alla data del 30 giugno 1986 sono confermati per la durata dell'incarico originariamente prevista.
Nota all'art. 3, comma 3:
Il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) è il seguente:
"Art. 13. (Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita).
- Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:
1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
3) nomina a componente delle istituzioni delle Comunità europee;
4) nomina a giudice della Corte costituzionale;
5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
6) nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura;
7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione è concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. È fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6.
Ai professori collocati in aspettativa è garantita la possibilità di svolgere a domanda, presso l'Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali ed attività di ricerca, anche applicativa, con modalità e secondo un calendario da determinare d'intesa tra il professore e il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito.
Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di età".

Nota all'art. 3, comma 4:
Il testo degli articoli 58 e 59 del testo unico approvato con D.P.R. n. 3/1957 (Statuto degli impiegati civili dello Stato), concernenti il collocamento fuori ruolo, è il seguente:
"Art. 58. (Presupposti e procedimento). - Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa.
L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.
Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti l'impiegato ed il consiglio di amministrazione.
Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in conformità al quarto comma dell'art. 56.
I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo, sono determinati col regolamento.
Art. 59. (Promozione del personale fuori ruolo). - All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'art. 57.
L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi, un posto di ruolo.
Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione permanga la possibilità di collocamento fuori ruolo, il decreto ministeriale di promozione può disporre il collocamento fuori ruolo anche nella nuova qualifica".

Nota all'art. 3, comma 8:
Il testo dell'art. 12 della legge n. 146/1980 (Legge finanziaria 1980) concernente il trattamento economico e l'organizzazione del servizio degli ispettori tributari, è il seguente:
"Art. 12. - Agli ispettori nominati tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione compete il trattamento economico pari a quello del dirigente generale di livello C. Agli ispettori nominati tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione e tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con trattamento economico di provenienza inferiore a quello di dirigente generale di livello C, è attribuito per la durata dell'incarico un assegno integrativo non pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico del dirigente generale di livello C e quello fruito nella posizione di provenienza. Quest'ultimo trattamento viene conservato qualora sia di maggiore importo.
In aggiunta al trattamento di cui al precedente comma viene corrisposta agli ispettori una speciale indennità di funzione non pensionabile di importo pari allo stipendio di dirigente generale di livello C. L'indennità è corrisposta anche sulla tredicesima mensilità.
La stessa indennità compete ai direttori generali del Ministero delle finanze ed all'ufficiale superiore della Guardia di finanza che compongono il comitato di coordinamento.
Al servizio sono addetti non più di duecento impiegati designati con decreto del Ministro delle finanze per una metà tra il personale appartenente alla carriera direttiva dell'Amministrazione finanziaria e per l'altra metà alla carriera di concetto della stessa amministrazione.
Ad essi viene corrisposta una speciale indennità di funzione non pensionabile pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita, con esclusione dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno temporaneo di cui alla legge 19 luglio 1977, n. 412.
Nell'esercizio di attività di verifica indicate nelle lettere b) e c) del secondo comma dell'art. 9 ciascun ispettore può richiedere la collaborazione di ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza collocati dal comando generale in un contingente stabilito annualmente con decreto del Ministro delle finanze. L'ispettore nella richiesta deve indicare il periodo di tempo durante il quale intende avvalersi della collaborazione.
Per l'anno 1980 lo stanziamento a favore del servizio centrale degli ispettori tributari è determinato in lire 7 miliardi".