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DECRETO-LEGGE 25 novembre 1985, n. 667

Provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 gennaio 1986, n. 7 (in G.U. 24/01/1986, n.19).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
Testo in vigore dal:  25-1-1986
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

((
1. Le regioni possono concorrere a finanziare programmi aventi le finalità di cui al presente decreto nonché quelle previste dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 319
))
((
2. In relazione alla situazione di emergenza determinata dall'eutrofizzazione delle acque marine e lacustri, lo Stato concorre per il solo anno 1985, nella misura massima del 90 per cento, alle spese sostenute dalle regioni ai sensi del comma 1. Le somme non utilizzate nel predetto anno 1985 possono essere utilizzate nell'anno successivo
))
3. Alla spesa relativa al piano di monitoraggio di cui all'articolo 5, fino al massimo di lire un miliardo, nonché a quella di cui al comma 2, si fa fronte mediante lo stanziamento di lire 10 miliardi per il 1985, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, con corrispondente riduzione dello stanziamento recato dall'articolo 12, quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. La determinazione delle regioni ammesse al contributo, dei criteri, della misura massima e delle procedure per l'erogazione del contributo stesso viene effettuata con delibera del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319.