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LEGGE 22 dicembre 1986, n. 910

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  14-3-1988
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo di cui all'articolo 3 della stessa legge è incrementato dalla somma di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1988, di lire 3.000 miliardi per l'anno 1989. Il fondo è ripartito dal CIPE entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con criteri unitari che tengano conto delle autorizzazioni di spese relative al medesimo periodo derivante dalle precedenti disposizioni legislative previa verifica dello stato di attuazione dei programmi di intervento, il CIPE è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni compensative al predetto riparto. Si applica il comma 2 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
2. Per il definitivo completamento del programma abitativo, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.500 miliardi, in ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1987, di lire 1.250 miliardi per l'anno 1988 e di lire 1.750 miliardi per l'anno 1989. Il CIPE provvede al riparto dei fondi sulla base del definitivo ed immodificabile programma presentato d'intesa dai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, e di quanto previsto dalla delibera del CIPE medesimo del 3 luglio 1986.
((3))
3. Ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 70 miliardi nell'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 per consentire il completamento degli interventi a totale carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato, nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968.
((3))
4. Ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981.
5. Per consentire il completamento degli interventi in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea, valutato in lire 200 miliardi, nonché per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, alla legge 3 aprile 1980, n. 115, ed al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n.
303, valutato in lire 450 miliardi, il limite di indebitamento di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, già elevato a lire 2520 miliardi con l'articolo 16, comma 9, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è ulteriormente elevato a lire 3.170 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1987, è valutato in lire 65 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, lettera d), della legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, è incrementata di lire 150 miliardi per l'anno 1988 e di lire 200 miliardi per l'anno 1989. Al fondo previsto dal predetto articolo 5 affluiscono le quote assegnate alle regioni Basilicata e Campania per i progetti regionali di sviluppo nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64.
((3))
7. Per il completamento degli interventi di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e aumentata di lire 175 miliardi, in ragione di lire 75 miliardi per l'anno 1988 e di lire 100 miliardi per l'anno 1989.
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto(con l'art. 17, comma 3)che: "Per le maggiori esigenze derivanti dal completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 6, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è incrementata di lire 1.000 miliardi nell'anno 1989 e di lire 1.500 miliardi nell'anno 1990"; inoltre ha disposto (con l'art. 17,comma 5) che:
"Per consentire il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice colpite dal terremoto nel 1968, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 sono incrementate ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981; n. 64, della complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992"; infine ha disposto (con l'art.17, comma 10) che:
"L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è rideterminata in lire 50 miliardi per l'anno 1988 in lire 85 miliardi per l'anno 1989, in lire 100 miliardi per l'anno 1990 e in lire 65 miliardi per l'anno 1991".