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LEGGE 26 settembre 1981, n. 536

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici.

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Testo in vigore dal:  29-9-1981

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, il primo comma e sostituito dal seguente:
"Per la ricostruzione di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, ai soggetti che risultavano titolari di diritto di proprietà alla data del sisma è assegnato un contributo secondo le modalità di cui ai primi sei commi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219".
All'articolo 2, sono soppresse le parole: "limitatamente alla località Strasatti".
Dopo l'articolo 2, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 2-bis. - A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, dell'agricoltura, della pesca, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché ai titolari di studi professionali, ubicati nei comuni indicati all'articolo 1, e concesso un contributo pari ai 75 per cento delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali danneggiati dal terremoto e ubicati fuori dell'alloggio".
"Art. 2-ter. - In caso di trasferimento totale o parziale della proprietà dell'immobile distrutto o da demolire o da riparare per effetto del terremoto, l'acquirente, se residente, alla data del 7 giugno 1981, nei comuni di Mazara, Petrosino e Marsala, ha diritto al contributo di cui agli articoli precedenti, tenendo conto dei requisiti dell'alienante e nei limiti dell'ammontare a questi spettante, purché il trasferimento avvenga per atto tra vivi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento che, avendo beneficiato dei contributi di cui ai precedenti articoli, aliena il suo diritto sull'immobile ricostruito, o riparato o acquistato prima di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori o dell'atto di acquisto è dichiarato decaduto dalle provvidenze accordate ed è tenuto al rimborso dei contributi riscossi, maggiorati degli interessi legali.
In caso di decesso del proprietario danneggiato i contributi di cui agli articoli precedenti spettano agli eredi, con diritto di uso per la prima unità immobiliare abitativa da parte del coniuge superstite".
All'articolo 3, nel primo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: "limitatamente alla località Strasatti" e nel secondo periodo le parole: "un mese" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".
All'articolo 4:
il primo comma è sostituito dal seguente:
"La domanda di contributo, di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 2-bis, deve essere presentata al comune, nel termine perentorio di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal proprietario o, in caso di inerzia di questi, dal titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile o dal conduttore dello stesso";
il quarto comma è sostituito dal seguente:
"All'approvazione delle perizie di cui al secondo comma provvede una apposita commissione, o più commissioni, ciascuna composta di sei membri, di cui quattro tecnici e due consiglieri comunali, uno di maggioranza ed uno di minoranza, nominata dal consiglio comunale e presieduta dal sindaco o da un suo delegato";
dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:
"La commissione esprime le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia.
Per le perizie presentate entro il 30 agosto 1981, la commissione esprime le proprie determinazioni entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; all'ultimo comma, le parole: "n. 71 del 27 dicembre 1978 e n. 7 del 29 febbraio 1980" sono sostituite dalle seguenti: "27 dicembre 1978, n. 71, 29 febbraio 1980, n. 7, e 18 aprile 1981, n. 70, salvo il diritto alla ricostruzione ed alla riparazione dell'esistente";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"La erogazione dei contributi di cui agli articoli precedenti viene eseguita con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Hanno precedenza sugli altri i provvedimenti concessivi riguardanti gli aventi diritto costretti in alloggi provvisori, quando tale situazione risulti da ordinanza di sgombero del sindaco".
All'articolo 6:
il primo comma è sostituito dal seguente:
"Una commissione, formata da cinque consiglieri comunali, eletta, con voto limitato a tre, rispettivamente dai consigli comunali di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, provvede a concedere ai nuclei familiari sinistrati, forniti di ordinanza di sgombero, il cui reddito imponibile annuo non superi lire otto milioni e che non siano beneficiari di altre forme di assistenza, un incentivo mensile di lire duecentomila sino al 31 dicembre 1981";
al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "accertate dall'ufficio tecnico comunale".
All'articolo 7:
al settimo comma, le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni";
al nono comma, le parole: "regione Sicilia" sono sostituite dalle seguenti: "Regione siciliana";
all'ultimo comma, le parole: "di lire 5.000 milioni e di lire 1.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 20.000 milioni e di lire 4.000 milioni".
All'articolo 8:
dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
"Gli stessi comuni provvedono alle opere urgenti per il consolidamento degli edifici di interesse storico, artistico, monumentale e di culto";
al secondo comma, le parole: "di cui al comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente articolo"; e sono aggiunte, in fine, le parole: "e rispettivamente per un numero non superiore a trentacinque unità per Mazara del Vallo, a quindici per Petrosino e a cinque per Marsala, di cui almeno il cinquanta per cento di personale tecnico iscritto nei rispettivi albi professionali".

All'articolo

9, al primo comma, le parole: "mesi quattro" sono sostituite dalle seguenti: "un anno". Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

Art. 1

"Art. 11-bis. - Il termine per il versamento d'acconto di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, è prorogato, per l'anno 1981, sino al 31 maggio 1982, nei confronti dei contribuenti soggetti alla imposta sul reddito delle persone fisiche, aventi domicilio fiscale nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino.
È altresì prorogato sino alla stessa data il termine per il versamento di acconto di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, e successive modificazioni, nei confronti dei contribuenti indicati nel precedente comma soggetti all'imposta locale sul reddito".
All'articolo 12, il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Per i residenti nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino è concessa l'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai soggetti assicurati ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dai pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, dagli iscritti alle casse di previdenza per i liberi professionisti, relativamente ai versamenti da effettuare nel periodo compreso tra il 7 giugno 1981 ed il 31 dicembre 1981".
All'articolo 14, sono aggiunte, in fine, le parole: "mentre tutti gli altri possono, a domanda) sostituire il servizio militare di leva con il servizio civile da prestare alle dipendenze del comune in cui sono residenti".
Dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:
"Art. 14-bis. - Il sesto comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è sostituito dal seguente:
"Al pagamento dell'ultimo stato di avanzamento la commissione di cui all'articolo 5 della presente legge assegna il termine per il rilascio, libero di persone e cose, del ricovero provvisorio occupato dal proprietario danneggiato. Per motivate ragioni tale termine può essere prorogato. Gli atti vengono trasmessi all'ispettorato per le zone terremotate e all'intendenza di finanza che, in caso di mancato adempimento nel termine assegnato, provvede ad emettere i provvedimenti conseguenti"".
All'articolo 15:
al primo comma, le parole: "quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";
al secondo comma, lettera a), sono soppresse le parole: "e la data dell'inizio della effettiva occupazione";
dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Le intendenze di finanza provvedono, fra l'altro, ad emettere i provvedimenti di cui al sesto comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, come modificato dal precedente articolo 14-bis.
Dal 1 gennaio 1982 sono tenuti al pagamento, secondo i rispettivi consumi, della fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica gli occupanti dei ricoveri provvisori che insistono su aree non demaniali";
nell'ultimo comma, sono soppresse le parole: "di regolarizzazione";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"A decorrere dal 1 gennaio 1982 il pagamento della fornitura dell'acqua è a carico degli alloggiati nei ricoveri provvisori".
Dopo l'articolo 15, è aggiunto il seguente:
Art. 15-bis. - Su richiesta della commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, l'intendenza di finanza deve disporre, entro quindici giorni dalla richiesta, il trasferimento di baraccati per motivate esigenze. Il mancato riscontro equivale a tacita autorizzazione".
All'articolo 17:
al secondo capoverso, le parole: "dal sindaco" sono sostituite dalle seguenti: "dalla commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178";
al terzo capoverso, è aggiunto il seguente periodo:
"La revoca della concessione del contributo comporta la decadenza dell'assegnazione dell'area di sedime operata dalla competente commissione";
l'ultimo capoverso è soppresso.
Dopo l'articolo 17, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 17-bis. - A norma del combinato disposto dell'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e dell'articolo 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n.
464, per fabbricati adibiti ad uso diverso da civile abitazione devono intendersi le unità immobiliari urbane di qualsiasi altra natura e destinazione".
"Art. 17-ter. - Nei comuni indicati dagli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, la proprietà o il possesso di buona fede e la individuazione e la consistenza delle varie unità immobiliari possono essere, in ogni caso, dimostrati con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 4 del presente decreto".
"Art. 17-quater. - Nei comuni indicati dall'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono inoltrare domanda di inizio dei lavori quanti non li abbiano intrapresi entro i termini previsti.
Nel caso di lavori iniziati e sospesi entro il 31 dicembre 1979, per i quali non siano stati presentati stati di avanzamento, l'interessato può presentare domanda motivata, nel termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, ai fini della rideterminazione del contributo che comunque va concesso per la parte di opere non realizzate".
"Art. 17-quinquies. - La domanda di contributo presentata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n.
241, per la prima unità immobiliare abitativa si estende anche alle unità abitative diverse dalla prima ed a quelle destinate ad altro uso se tali immobili siano contigui o facciano parte di un unico corpo con la prima unità abitativa".
L'articolo 18 è sostituito dal seguente:
"Alla regione siciliana è assegnato un contributo speciale di lire 104 miliardi, che la regione stessa trasferisce ai comuni di Mazara del Vallo, Marsala, Petrosino, Campobello di Mazara e Castelvetrano, per tutte le finalità indicate nel presente decreto.
La complessiva somma di lire 104 miliardi è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1981 e di lire 30,5 miliardi nell'anno 1982 e di lire 53,5 miliardi nell'anno 1983.
La regione provvede a trasferire le predette somme ai sottoindicati comuni, secondo quote di lire:
71,5 miliardi, al comune di Mazara del Vallo, in ragione di lire 15 miliardi nell'anno 1981, di lire 20 miliardi nell'anno 1982 e di lire 36,5 miliardi nell'anno 1983;
14 miliardi, al comune di Petrosino, in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1981, di lire 4 miliardi nello anno 1982 e di lire 8 miliardi nell'anno 1983;
15,5 miliardi, al comune di Marsala, in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1981, di lire 5 miliardi nello anno 1982 e di lire 8,5 miliardi nell'anno 1983;
2 miliardi, al comune di Campobello di Mazara in ragione di lire 500 milioni nell'anno 1981, di lire 1.000 milioni nell'anno 1982 e di lire 500 milioni nell'anno 1983;
1 miliardo, al comune di Castelvetrano, in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1981 e 1982.
Relativamente all'anno 1981, la regione provvede alla assegnazione delle quote di cui al comma precedente entro dieci giorni dall'accreditamento dei relativi fondi da parte del Ministero del tesoro alla regione stessa".
Dopo l'articolo 19, è aggiunto il seguente:
"Art. 19-bis. - Per eventuali, ulteriori fabbisogni di spesa connessi al completamento delle opere a totale carico dello Stato nonché alla ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato, si provvede mediante apposita norma da inserire nella legge finanziaria".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 settembre 1981

PERTINI SPADOLINI - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA