LEGGE 29 aprile 1976, n. 178

Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2004)
Testo in vigore dal: 22-5-1976
                              Art. 11.

  In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 14 ottobre
1974,  n.  504,  e'  riservata  la  somma  di lire 10.000 milioni, in
ragione  di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal
1976  al 1980, per la ricostruzione nei comuni di Corleone, Giuliana,
Chiusa  Sclafani,  Campofiorito  e  Bisaquino  per  la concessione di
contributi, pari al costo di costruzione, limitatamente ad una unita'
immobiliare,   da   utilizzarsi  per  l'abitazione  del  proprietario
danneggiato  avente  diritto al contributo per la ricostruzione e che
si trovi nelle condizioni previste dalla presente legge.
  Per  la  concessione  del  contributo  si  applicano  le  procedure
stabilite dalla presente legge.
  Si  applicano  altresi'  le  norme  di  cui  all'articolo  13 della
presente legge.