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DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1968, n. 79

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 marzo 1968, n. 241 (in G.U. 28/03/1968, n.81).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
Testo in vigore dal:  2-2-1992
aggiornamenti all'articolo

Art. 3


Nei comuni indicati nei decreti di cui all'art. 1 il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi sulla spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale o commerciale o professionale, relativamente alle opere necessarie ai fini dell'abitabilità o dell'uso, col limite di L. 6.000.000 per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata per i nuclei familiari comprendenti sino a cinque membri. Tale limite è elevato a lire 7 milioni quando ricorrano le condizioni previste dalla lettera a) del quinto comma del presente articolo. (7)
Il contributo di cui al comma precedente è elevato a L. 7.000.000 nei confronti dei proprietari di una sola unità immobiliare adibita ad uso di abitazione della propria famiglia il cui nucleo familiare sia di numero superiore a cinque membri. Tale limite è elevato a lire 8 milioni quando ricorrano le condizioni previste dalla lettera a) del quinto comma del presente articolo. (7)
Ai proprietari di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero da quattro a sette vani utili possono essere concessi contributi per la ricostruzione dell'unità distrutta o danneggiata entro il limite massimo di L. 8.000.000. (7)
COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 12 FEBBRAIO 1973, N. 8, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 APRILE 1973, N. 94.
Detti contributi saranno commisurati:
a) al 90 per cento della spesa per i proprietari di una sola unità immobiliare, utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, i quali, pur risultando iscritti per l'anno 1967 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, non risultino iscritti nei ruoli della imposta complementare, nonché per gli alloggi di proprietà della Gestione case per lavoratori e per quelli di proprietà degli enti di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) al 70 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1967 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile non superiore a L. 500.000. Se proprietario dell'unità immobiliare è un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di L. 500.000 è riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.
La stessa misura del 70 per cento sarà concessa per la riparazione degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale;
c) al 50 per cento della spesa per i proprietari che risultino iscritti per l'anno 1967 nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile superiore a L. 500.000. Se proprietario dell'unità immobiliare è un soggetto diverso dalla persona fisica, il limite di lire 500.000 è riferito all'imposta sui redditi di ricchezza mobile.
I contributi di cui alle precedenti lettere b) e c) spettano anche ai proprietari di più unità immobiliari e per ciascuna di esse.
Peraltro, a favore dei proprietari che si trovino nelle condizioni di reddito di cui alla lettera b), il contributo è concesso nella misura del 70 per cento per le prime tre unità immobiliari, e nella misura del 50 per cento per le rimanenti.
Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, nonché ai pensionati, compete in ogni caso il contributo di cui alla precedente lettera a), semprechè, a formare il reddito complessivo netto assoggettato a imposta complementare per l'anno 1967, i redditi diversi da quelli delle categorie C-1 e C-2 abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a L. 300.000.
Nel caso di trasferimento totale o parziale di proprietà per atto fra vivi verificatosi posteriormente al 31 gennaio 1968, il contributo è determinato tenendo conto delle condizioni di reddito del proprietario al quale spetti il contributo in misura minore.
Qualora l'acquirente sia una società il contributo è stabilito nella misura del 20 per cento.
Fuori dell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 4, i proprietari hanno diritto al contributo anche se ricostruiscano l'immobile su area diversa da quella precedentemente occupata, purché nell'ambito dello stesso comune o di altro comune terremotato della Sicilia.
((Se l'immobile, ripristinabile in sito, è ubicato all'interno delle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, sono necessari i pareri favorevoli della sovrintendenza ai beni culturali e ambientali competente per territorio, del consiglio regionale di urbanistica e del consiglio comunale))
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La disposizione di cui al nono comma del presente articolo non si applica ove il trasferimento totale o parziale di proprietà, per atto tra vivi, verificatosi successivamente al 31 gennaio 1968, intercorra tra ascendenti e discendenti, ivi compresi i figli naturali e gli adottivi e sia comprovato, anche mediante dichiarazione giurata, che prima degli eventi sismici il proprietario attuale aveva il pieno godimento dell'abitazione.
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 14 ottobre 1974, n. 504 ha disposto (con l'art. 10) che "I limiti massimi dei contributi previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, indicati nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo medesimo sono elevati, per i proprietari che alla data del 1 ottobre 1973 non abbiano iniziato i lavori, rispettivamente a 8 milioni, 9 milioni e 10 milioni."