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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1977, n. 936

Misure fiscali urgenti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 1978, n. 38 (in G.U. 27/02/1978, n.57).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/1978)
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Testo in vigore dal:  28-2-1978
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure fiscali urgenti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1


Fino al 31 dicembre 1980 l'aliquota della imposta locale sui redditi è stabilita nella misura unica del 15%.
((Fino alla stessa data il gettito dell'imposta rimane acquisito al bilancio dello Stato.))

Alla applicazione dell'imposta si procede sulla base della dichiarazione dei redditi anche per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari. Nel quinto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sono soppresse le parole "per anno solare".
I possessori di soli redditi fondiari per importo complessivo annuo non superiore a lire 360 mila sono esenti dall'imposta locale sui redditi. Le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili, che possiedono soltanto redditi fondiari per importo complessivo non superiore ad annue lire 360 mila, sono esonerate dalla dichiarazione annuale.
Agli effetti del comma precedente non si tiene conto dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.