stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 aprile 1976, n. 178

Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2004)
Testo in vigore dal:  2-2-1992
aggiornamenti all'articolo

Art. 5


Presso ciascuno dei comuni nel cui territorio dovranno essere realizzati alloggi da parte dei proprietari danneggiati è istituita una commissione composta:
dal sindaco o da un suo delegato che la presiede;
da quattro membri eletti dal consiglio comunale di cui due eletti dalla minoranza;
dal capo dell'ufficio tecnico comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco;
da un rappresentante della sezione autonoma dello ufficio del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, appartenente alla carriera tecnica direttiva dello Stato o in mancanza scelto tra gli impiegati appartenenti a corrispondente carriera della regione;
da un rappresentante della sezione autonoma del genio civile o dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto appartenente a carriera non inferiore a quella amministrativa di concetto dello Stato o in mancanza scelto tra gli impiegati appartenenti a corrispondente carriera della regione;
da un rappresentante sindacale scelto dal consiglio comunale tra una terna proposta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
dall'ufficiale sanitario del comune, o, in sua assenza, dal medico condotto nominato dal sindaco, con voto consultivo
((da un rappresentante della sovrintendenza per i beni culturali e ambientali competente per territorio, di livello non inferiore all'ottava qualifica funzionale, che partecipa solo all'istruzione delle pratiche e alle deliberazioni relative a progetti su unità immobiliari ubicate all'interno delle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968))
.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal segretario comunale o da un suo sostituto nominato dal sindaco tra i dipendenti del comune.
La commissione deve essere costituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ne deve essere data immediata comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.
Entro sessanta giorni dalla sua costituzione la commissione deve procedere, sulla base delle domande presentate ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, all'accertamento degli aventi diritto all'assegnazione del contributo, del numero degli alloggi da costruire e della loro consistenza nonché dell'ammontare complessivo dei contributi dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.
La commissione di cui al comma precedente delibera in ordine:
all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli alloggi;
all'esame delle domande di contributo ritualmente presentate e all'approvazione dei relativi progetti delle opere da eseguire per la costruzione;
alla determinazione del contributo da concedersi al proprietario avente titolo.
La deliberazione della commissione sostituisce ogni parere e determinazione degli organi di amministrazione locale o statale, anche se previsti in leggi speciali, nonché il parere della commissione edilizia comunale anche nel caso in cui il progetto presentato dal proprietario danneggiato differisca in estensione planimetrica e volumetrica, ma sempre entro i limiti degli strumenti urbanistici vigenti, dall'alloggio ammissibile al contributo della presente legge.
Le commissioni comunali deliberano anche in ordine all'assegnazione delle aree necessarie per la ricostruzione degli immobili di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, nonché all'approvazione dei progetti di riparazione e di ricostruzione degli immobili stessi e alla determinazione del contributo da concedersi agli aventi titolo.
La deliberazione con la quale la commissione approva il progetto di costruzione e determina l'ammontare del contributo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto, deve essere trasmessa a cura della commissione medesima entro quindici giorni all'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto.