LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
Testo in vigore dal: 1-8-1971
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 26.

  E'   concessa  l'esenzione  dai  tributi  erariali,  provinciali  e
comunali  fino  al  31  dicembre  1970,  anche  se dovuti per periodi
d'imposta  anteriori  al  1970,  per i seguenti comuni, i cui abitati
sono  stati  dichiarati  da  trasferire  totalmente o parzialmente ai
sensi  dell'articolo  11  del  decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79,
convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 18 marzo 1968, n. 241:
Camporeale,  Contessa  Entellina, in provincia di Palermo; Gibellina,
Salaparuta,   Santa   Ninfa,  Salemi,  Partanna,  Vita,  Poggioreale,
Calatafimi,  in  provincia  di  Trapani;  Montevago, Santa Margherita
Belice, Menfi, Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento.
  L'esenzione  prevista  dal  precedente comma e' estesa al comune di
Roccamena e alla frazione Grisi del comune di Monreale.
  Non   si   fa   luogo   alla   restituzione  delle  imposte  pagate
anteriormente al 1 gennaio 1968. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L.  1  giungno  1971,  n. 289, convertito, con modificazioni,
dalla  L.  30  luglio  1971,  n.  491 ha disposto (con l'art. 11) che
"L'esenzione dai tributi erariali provinciali e comunali per i comuni
indicati  dall'articolo  26  della  legge  5 febbraio 1970, n. 21, e'
ulteriormente  concessa fino al 31 dicembre 1972, anche se dovuti per
periodi   di  imposta  anteriori  al  1970.  Non  si  fa  luogo  alla
restituzione delle imposte pagate anteriormente al 1 gennaio 1968."