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LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  17-2-1970 al: 31-7-1971
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le provvidenze previste dall'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono estese al ripristino degli edifici di centri sociali e di asili-nido, dei conventi dei Cappuccini di Palermo, delle Benedettine di Alcamo e di Tagliavia in provincia di Palermo, nonché degli edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprietà di enti pubblici diversi da quelli già indicati dalla citata lettera b), purché gli edifici medesimi risultino essere stati sottoposti a vincolo, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, in data anteriore agli eventi sismici.
Le provvidenze previste dal precedente comma sono estese ai comuni di cui all'articolo 36-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.