LEGGE 14 maggio 1981, n. 219

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal: 22-11-1987
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 9. 
         (Contributi e finanziamenti per la ricostruzione). 
 
  Per la ricostruzione di unita' immobiliari, distrutte o da demolire
per effetto del terremoto del novembre  1980  e  del  febbraio  1981,
destinate ad uso  di  abitazione,  ivi  comprese  quelle  rurali,  ai
soggetti che risultavano titolari del diritto di proprieta' alla data
del sisma e' assegnato: 
    a) limitatamente ad una sola unita' immobiliare, un contributo in
conto capitale pari all'intera spesa necessaria per la ricostruzione,
da determinarsi sulla base di quanto previsto  dai  successivi  commi
del presente articolo; 
    b)  per  le   unita'   immobiliari   appartenenti   allo   stesso
proprietario, oltre quella di cui  alla  precedente  lettera  a),  un
contributo in conto  capitale  pari  al  30  per  cento  della  spesa
necessaria per la ricostruzione delle stesse  unita'  immobiliari  da
determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi  commi  del
presente articolo e, sul 45 per  cento  della  residua  spesa,  cosi'
determinata, un contributo  pluriennale  costante  dell'8  per  cento
annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo
di venti anni. Il contributo in conto capitale e' elevato al  50  per
cento qualora la unita' immobiliare sia compresa in edifici vincolati
al  rispetto  della  tipologia  ed  alla  ripetizione  dei  caratteri
ambientali. Il contributo di cui alla presente  lettera  puo'  essere
utilizzato anche dai proprietari di unita' immobiliari distrutte o da
demolire per effetto del terremoto del novembre  1980  che  intendano
ricostruire l'unita' immobiliare nel comune di residenza, ove  questo
sia diverso da quello in cui era situato  l'immobile,  purche'  nella
stessa regione. 
  La spesa ammissibile a contributo e' determinata in base ai  limiti
massimi di costo vigenti alla data del provvedimento di  assegnazione
per l'edilizia agevolata ai sensi dell'articolo 3, lettera n),  della
legge 5 agosto 1978, n. 457, e con  riferimento  ad  un  alloggio  di
dimensione pari: 
    a) per il caso di cui  al  precedente  comma,  lettera  a),  alla
superficie utile abitabile dell'unita'  immobiliare  distrutta  o  da
demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili  abitabili,
ovvero,  qualora  la  superficie  distrutta  o  da  demolire  risulti
inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo  nucleo
familiare  -  che  occupava  stabilmente  o   abitualmente   l'unita'
immobiliare alla data del sisma -  alla  superficie  utile  abitabile
occorrente per  la  costruzione  di  un  alloggio  adeguato  a  dette
esigenze abitative; 
    b) per il caso di cui  al  precedente  comma,  lettera  b),  alla
superficie utile abitabile dell'unita'  immobiliare  distrutta  o  da
demolire fino ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili. 
  La superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al
nucleo familiare e' stabilita in 18 metri  quadrati  utili  abitabili
per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo  di  45  metri
quadrati utili abitabili per alloggio. 
  Sono altresi' ammesse a contributo, fino al 25 per cento del  costo
dell'alloggio determinato ai sensi del secondo e del terzo  comma  le
spese per la ricostruzione delle superfici utili per  lo  svolgimento
delle attivita'  di  liberi  professionisti  e  lavoratori  autonomi,
distrutte o demolite per effetto del sisma. Sono ammesse a contributo
in  conto  capitale,  fino  all'intero   ammontare,   le   opere   di
ricostruzione  delle  pertinenze  agricole  adibite  a  ricovero  del
bestiame, degli attrezzi e  a  fienile.  Ai  coltivatori  diretti  e'
assegnato un contributo  in  conto  capitale  pari  all'intera  spesa
necessaria da determinarsi sulla base di quanto  previsto  nei  commi
precedenti sia per  l'abitazione  rurale  sia  per  una  sola  unita'
immobiliare sita nel centro abitato, non occupata da persona  diversa
dal proprietario alla data del 23 novembre 1980. 
  Ove l'immobile distrutto abbia avuto  una  superficie  superiore  a
quella di cui alla  lettera  a)  del  precedente  secondo  comma,  al
proprietario e' assegnato per la ricostruzione di tutta  o  di  parte
della primitiva superficie, nel limite massimo di 200 metri quadrati,
un ulteriore contributo pluriennale costante dell'8 per  cento  annuo
per la durata del mutuo a tal fine contratto, per un  massimo  di  20
anni, nel rispetto di guanto stabilito dal precedente secondo comma e
nel limite massimo del 50 percento della spesa necessaria. 
  Nessun ulteriore contributo e' dovuto per costruzioni di superficie
superiore a quella determinata ai sensi del precedente comma. 
  Gli aventi diritto  ai  contributi  di  cui  alla  lettera  a)  del
precedente primo comma possono rinunciarvi, delegando al comune o  ad
altri enti pubblici  la  progettazione,  esecuzione  e  gestione  dei
lavori. In tal caso il  comune  subentra  nei  relativi  diritti  del
rinunciante. 
  Gli aventi diritto ai contributi previsti  dal  presente  articolo,
limitatamente alla prima unita'  immobiliare  utilizzata  ad  uso  di
abitazione per la propria famiglia, possono,  entro  il  31  dicembre
1982, rinunciare  al  diritto  al  contributo  per  la  ricostruzione
dell'alloggio distrutto o da demolire, utilizzando una somma di  pari
importo per  l'acquisto  di  un  alloggio  nell'ambito  della  stessa
provincia. Il relativo importo sara' depositato  presso  un  istituto
bancario indicato dal rinunciante e  sara'  vincolato  a  favore  del
venditore dell'alloggio.  Gli  interessi  bancari  sono  disciplinati
sulla base di quanto previsto dal terzo e quarto comma del successivo
articolo 15. Le aree  di  sedime  degli  edifici  di  proprieta'  del
rinunciante sono acquisite al patrimonio del comune. 
  Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire, che non  possono
ricostruire  in  sito,  il  comune  assegna  in   proprieta'   l'area
occorrente, nell'ambito dei piani di cui al precedente articolo 7. In
tal caso, il contributo di cui  al  presente  articolo  e'  aumentato
della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area  da  parte
del comune e le aree di sedime degli edifici non  ricostruibili  sono
acquisite al patrimonio del comune stesso. 
  Nei casi di cui ai precedenti  commi  le  ipoteche  iscritte  sugli
immobili distrutti o da demolire sono  trasferite  di  diritto  sugli
immobili costruiti o acquistati in altro sito. (2) (6) ((16)) 
    
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni dalla
L. 29 aprile 1982, n. 187, ha disposto  (con  l'art.  6-bis)  che  "i
limiti di spesa massima ammissibile previsti dagli articoli  9  e  10
della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aumentati del 15  per  cento
per gli interventi edilizi inclusi in piani di recupero di  cui  alla
legge  5  agosto  1978,  n.  457,  e   successive   modificazioni   e
integrazioni". 
    
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 28 febbraio 1984, n. 19, convertito con modificazioni dalla
L. 19 aprile 1984, n. 80, ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che  "il
contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 9 della legge  14
maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e' pari al costo  di
intervento moltiplicato per  la  superficie  complessiva  dell'unita'
immobiliare nei limiti previsti dallo stesso articolo 9. Il costo  di
intervento  per  la  determinazione   del   contributo   e'   fissato
annualmente con decreto del  Ministro  dei  lavori  pubblici  che  si
applica a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento". 
    
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 20 novembre 1987,  n.  474,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 gennaio 1988, n. 12 ha disposto (con l'art. 23)  che  "il
termine per la presentazione delle domande relative  all'assegnazione
del contributo ai sensi dell'articolo 9 della legge 14  maggio  1981,
n. 219, e successive modificazioni,  in  favore  degli  abitanti  del
comune di Teana, riconosciuto gravemente danneggiato con decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  30  aprile  1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11  maggio  1987,  e'
fissato al 31 dicembre 1988".