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LEGGE 14 maggio 1981, n. 219

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  19-4-1984
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Art. 10

(Contributi e finanziamenti per la riparazione).
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 FEBBRAIO 1984, N. 19, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 APRILE 1984, N. 80))
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((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 FEBBRAIO 1984, N. 19, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 APRILE 1984, N. 80))
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Dall'importo del contributo, determinato ai sensi del comma precedente, va detratto l'importo del contributo già disposto ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera d) ed e), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, con esclusione delle aliquote di importo relative ad opere provvisionali.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 FEBBRAIO 1984, N. 19, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 APRILE 1984, N. 80))
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((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 FEBBRAIO 1984, N. 19, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 APRILE 1984, N. 80))
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Il Ministro dei lavori pubblici definisce con proprio decreto la normativa tecnica per le riparazioni e il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma. Sulla base della stessa normativa il Ministro dei lavori pubblici definirà il limite di convenienza per gli interventi di riparazione e conseguentemente potranno essere riconosciute agli aventi diritto anche le spese necessarie alla demolizione del vecchio edificio.
Gli aventi diritto al contributo di cui al precedente primo comma, lettera a), possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori.