LEGGE 14 maggio 1981, n. 219

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal: 1-5-1982
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 15.
 (Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione).

  L'erogazione  dei contributi in conto capitale per la ricostruzione
e  la  riparazione delle unita' immobiliari di cui al presente titolo
ha luogo:
    a)  in ragione del 25 per cento dell'importo concesso, all'inizio
dei lavori certificato dal sindaco;
    b)  in ragione dell'ulteriore 60 per cento dell'importo concesso,
in  base  a  stati  di  avanzamento sottoscritti, con responsabilita'
solidale,  dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa,
da presentarsi all'azienda di credito;
    c)  in  ragione  del  residuo 15 per cento dell'importo concesso,
dopo   l'ultimazione  dei  lavori  e  l'accertamento  della  regolare
esecuzione degli stessi a cura del comune.
  ((Con  il provvedimento di assegnazione viene disposta una apertura
di  credito presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto,
il quale effettua i prelevamenti in conformita' a quanto disposto dal
comma precedente.
  I  rapporti  con  le  aziende  di  credito  sono  disciplinati  con
convenzione approvata dal Ministro del tesoro))
  I  mutui  per  la realizzazione di interventi di ricostruzione e di
riparazione  sono concessi, anche in deroga alle vigenti disposizioni
legislative  e  statutarie,  dalle aziende e dalle sezioni di credito
fondiario  ed  edilizio,  con  assoluta  priorita'  rispetto a quelli
ordinari,  secondo  le  direttive  da  emanarsi,  in  sede  di  prima
applicazione  della  presente  legge,  entro  30 giorni dalla data di
entrata in vigore della stessa, dal Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio.
  Ogni  tre  mesi  le  aziende e le sezioni di credito fondiario sono
tenute  a  comunicare  al  Ministero  del  tesoro l'entita' dei mutui
deliberati e di quelli in corso di istruttoria.
  I contributi pluriennali costanti di cui ai precedenti articoli 9 e
10  sono erogati direttamente ai beneficiari sulla base dei contratti
di mutuo.