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DECRETO-LEGGE 7 novembre 1983, n. 623

Interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1983, n. 748 (in G.U. 02/01/1984, n.1).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/1987)
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Testo in vigore dal:  3-1-1984
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Art. 5

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1. All'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il Ministro del tesoro può far ricorso, con le modalità di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, anche ad altri prestiti esteri nel limite massimo complessivo di lire 1.720 miliardi, le cui rate di ammortamento gravano per l'anno 1984 sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e per gli anni 1985 e 1986 sull'accantonamento predisposto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, alla voce 'Difesa del suolò".
2. A valere sulle disponibilità indicate nel comma precedente, sono destinate:
a) lire 320 miliardi all'attuazione dei programmi abitativi di cui all'articolo 1 del presente decreto;
b) lire 400 miliardi e lire 800 miliardi al completamento degli interventi di cui agli articoli, rispettivamente, 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;
c) lire 200 miliardi alla prosecuzione del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219
))