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DECRETO-LEGGE 13 agosto 1975, n. 376

Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492 (in G.U. 17/10/1975, n.276).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  9-10-2010
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Art. 7

Cooperative edilizie


Al fine di consentire la concessione di contributi integrativi alle cooperative edilizie finanziate ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, che non abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il provvedimento di concessione del mutuo, è autorizzato il limite di impegno di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1975.
La misura del contributo integrativo di cui al primo comma è determinata dal Ministro per i lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi del successivo articolo 8: in ogni caso non potrà gravare sugli assegnatari degli alloggi un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui alla legge 1 novembre 1965, n. 1179.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66))
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Le annualità relative ai contributi di cui ai precedenti commi sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.