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LEGGE 18 dicembre 1986, n. 891

Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1999)
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Testo in vigore dal:  14-3-1988
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

((1. Per l'acquisto, nonché per l'acquisto ed il contestuale recupero di un alloggio da adibire ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare, i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 o loro cooperative di abitazione possono fruire di mutui erogati a carico del fondo di cui al successivo articolo 3, secondo le disposizioni contenute nella presente legge))
2. I lavoratori dipendenti possono beneficiare dei mutui di cui alla presente legge a condizione che:
a) non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età;
b) non abbiano fruito di agevolazioni, previste da leggi statali o regionali o da provvedimenti di enti locali, dirette all'acquisizione dell'abitazione, fatte salve quelle di natura tributaria;
c) abbiano svolto continuativamente da almeno due anni attività di lavoro dipendente;
d) non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nei comuni di cui al comma 1, nel cui ambito si intenda utilizzare il mutuo ai sensi della presente legge.
3. Ai fini della presente legge si intende per nucleo familiare quello costituito dal coniuge e dai figli conviventi.
4. Ai fini della presente legge si intende non adeguata alle esigenze del nucleo familiare l'abitazione che rientri nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) del numero 1) e lettere a) e b) del numero 4) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
5. I mutui possono essere richiesti, in nome e per conto di propri associati, in possesso dei previsti requisiti, da società cooperative anche per l'acquisto ed il contestuale recupero di immobili ad uso residenziale.