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LEGGE 18 dicembre 1986, n. 891

Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1999)
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Testo in vigore dal: 14-3-1988
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((1.  Per  l'acquisto,  nonche'  per  l'acquisto  ed il contestuale
recupero  di  un  alloggio  da  adibire  ad  abitazione propria o del
proprio  nucleo  familiare,  i  lavoratori dipendenti in possesso dei
requisiti  di cui al comma 2 o loro cooperative di abitazione possono
fruire  di  mutui  erogati  a  carico  del fondo di cui al successivo
articolo 3, secondo le disposizioni contenute nella presente legge)).
  2.  I  lavoratori  dipendenti  possono beneficiare dei mutui di cui
alla presente legge a condizione che:
    a) non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta';
    b)  non abbiano fruito di agevolazioni, previste da leggi statali
o   regionali   o   da   provvedimenti   di   enti   locali,  dirette
all'acquisizione   dell'abitazione,  fatte  salve  quelle  di  natura
tributaria;
    c)  abbiano svolto continuativamente da almeno due anni attivita'
di lavoro dipendente;
    d)  non  siano  proprietari  di  altra  abitazione  adeguata alle
esigenze  del  nucleo familiare nei comuni di cui al comma 1, nel cui
ambito si intenda utilizzare il mutuo ai sensi della presente legge.
  3.  Ai  fini  della  presente legge si intende per nucleo familiare
quello costituito dal coniuge e dai figli conviventi.
  4.  Ai  fini  della  presente  legge  si  intende non adeguata alle
esigenze  del nucleo familiare l'abitazione che rientri nelle ipotesi
previste  dalle  lettere  a) e b) del numero 1) e lettere a) e b) del
numero 4) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1972, n. 1035.
  5.  I mutui possono essere richiesti, in nome e per conto di propri
associati,   in   possesso   dei   previsti  requisiti,  da  societa'
cooperative  anche  per  l'acquisto  ed  il  contestuale  recupero di
immobili ad uso residenziale.