LEGGE 14 maggio 1981, n. 219

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal: 15-1-1994
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 84.
              (Attribuzioni degli organi straordinari).

  Per  tutti  i  compiti derivanti dal presente titolo, il sindaco di
Napoli  ed il presidente della giunta regionale sono coadiuvati da un
comitato  tecnico  amministrativo  costituito  da  un  avvocato dello
Stato,  da un funzionario dell'ufficio tecnico erariale di Napoli, da
un  funzionario  dell'amministrazione  dei  lavori  pubblici,  da  un
funzionario  della  direzione provinciale del tesoro di Napoli, da un
ufficiale   superiore  del  genio  militare.  Detti  funzionari  sono
designati  dai  rispettivi  capi  degli  uffici  entro  cinque giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente legge e sono dispensati per
tutto  il  periodo  di  svolgimento dell'incarico, e comunque per non
oltre 18 mesi, da ogni attivita' del proprio ufficio.
  Agli   indicati   funzionari,   per   il  periodo  di  espletamento
dell'incarico,  e'  attribuita,  a  carico  del comune di Napoli, una
indennita' pari al 40 per cento dello stipendio lordo in godimento.
  Nell'espletamento delle funzioni attribuite con le disposizioni del
presente  titolo,  il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta
regionale  agiscono  nella  qualita'  di  commissari  straordinari di
Governo  nominati  dal  Presidente  del Consiglio dei ministri e sono
soggetti  soltanto  alle  norme  di  cui  al  presente  titolo, della
Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento.
  Il  sindaco  di Napoli e il presidente della giunta regionale della
Campania, commissari straordinari di Governo, si avvalgono inoltre di
personale statale anche per incarichi di dirigenza dei propri uffici.
Detti funzionari sono dispensati, per tutto il periodo di svolgimento
dell'incarico,  da ogni attivita' dell'ufficio di provenienza, e agli
stessi e' attribuita l'indennita' di cui al secondo comma.
  Il  sindaco  di  Napoli  ed  il  presidente  della giunta regionale
presentano   al  CIPE,  semestralmente,  e  fino  alla  realizzazione
dell'intero programma, una relazione sull'attivita' svolta.
  Alla  data del 31 dicembre 1982 cessano tutti i compiti ed i poteri
conferiti  con  le  disposizioni  del  presente  titolo. Le eventuali
operazioni  in  corso  sono  ultimate  da un funzionario nominato dal
CIPE. (3) (6) (10) ((18))
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AGGIORNAMENTO (3)
  La  L.  23 dicembre 1982, n. 940 ha disposto (con l'art. 1) che "il
termine del 31 dicembre 1982, indicato nel quinto comma dell'articolo
84  della  legge  14 maggio 1981, n. 219, e' prorogato al 31 dicembre
1983".
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il D.L. 28 febbraio 1984, n. 19, convertito con modificazioni dalla
L.  19  aprile 1984, n. 80, ha disposto (con l'art. 1 comma 4) che il
termine  stabilito  dall'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14
maggio 1981, n. 219, e' prorogato al 30 giugno 1985.
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AGGIORNAMENTO (10)
  Il  termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14
maggio  1981, n. 219, relativo ai compiti ed ai poteri del sindaco di
Napoli  e  del  presidente  della giunta regionale della Campania, da
ultimo  prorogato  dal  comma  1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27
giugno  1985,  n.  313,  convertito, con modificazioni, nella legge 8
agosto 1985, n. 422, e' ulteriormente prorogato al 30 aprile 1986.
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AGGIORNAMENTO (18)
  La  L.  23 dicembre 1993, n. 559 ha disposto (con l'art. 2 comma 3)
che  alla  data del 31 dicembre 1993 cessano gli incarichi speciali e
professionali  comunque  denominati e viene soppressa l'indennita' di
cui all'articolo 84 della citata legge n. 219 del 1981.