stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 maggio 1981, n. 219

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
nascondi
Testo in vigore dal:  15-1-1994
aggiornamenti all'articolo

Art. 84

(Attribuzioni degli organi straordinari).


Per tutti i compiti derivanti dal presente titolo, il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale sono coadiuvati da un comitato tecnico amministrativo costituito da un avvocato dello Stato, da un funzionario dell'ufficio tecnico erariale di Napoli, da un funzionario dell'amministrazione dei lavori pubblici, da un funzionario della direzione provinciale del tesoro di Napoli, da un ufficiale superiore del genio militare. Detti funzionari sono designati dai rispettivi capi degli uffici entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono dispensati per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, e comunque per non oltre 18 mesi, da ogni attività del proprio ufficio.
Agli indicati funzionari, per il periodo di espletamento dell'incarico, è attribuita, a carico del comune di Napoli, una indennità pari al 40 per cento dello stipendio lordo in godimento.
Nell'espletamento delle funzioni attribuite con le disposizioni del presente titolo, il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale agiscono nella qualità di commissari straordinari di Governo nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri e sono soggetti soltanto alle norme di cui al presente titolo, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento.
Il sindaco di Napoli e il presidente della giunta regionale della Campania, commissari straordinari di Governo, si avvalgono inoltre di personale statale anche per incarichi di dirigenza dei propri uffici.
Detti funzionari sono dispensati, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attività dell'ufficio di provenienza, e agli stessi è attribuita l'indennità di cui al secondo comma.
Il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale presentano al CIPE, semestralmente, e fino alla realizzazione dell'intero programma, una relazione sull'attività svolta.
Alla data del 31 dicembre 1982 cessano tutti i compiti ed i poteri conferiti con le disposizioni del presente titolo. Le eventuali operazioni in corso sono ultimate da un funzionario nominato dal CIPE. (3) (6) (10)
((18))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 dicembre 1982, n. 940 ha disposto (con l'art. 1) che "il termine del 31 dicembre 1982, indicato nel quinto comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 31 dicembre 1983".
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 28 febbraio 1984, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 19 aprile 1984, n. 80, ha disposto (con l'art. 1 comma 4) che il termine stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 30 giugno 1985.
------------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, relativo ai compiti ed ai poteri del sindaco di Napoli e del presidente della giunta regionale della Campania, da ultimo prorogato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1986.
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
La L. 23 dicembre 1993, n. 559 ha disposto (con l'art. 2 comma 3) che alla data del 31 dicembre 1993 cessano gli incarichi speciali e professionali comunque denominati e viene soppressa l'indennità di cui all'articolo 84 della citata legge n. 219 del 1981.