LEGGE 14 maggio 1981, n. 219

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal: 14-3-1988
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 3. 
           (Fondo per il risanamento e la ricostruzione). 
 
  Al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto
del novembre 1980 e del febbraio  1981  e'  destinata,  nel  triennio
1981-1983, la complessiva somma di lire 8.000 miliardi, costituita da
apporti del bilancio  statale,  dal  ricavato  dei  prestiti  esteri,
nonche' da fondi e finanziamenti comunitari. 
  Il  predetto  complessivo  importo  di  lire  8.000   miliardi   e'
destinato, fino ad un massimo di lire 700 miliardi,  agli  interventi
di cui al titolo II,  capo  II;  fino  ad  un  massimo  di  lire  900
miliardi, agli interventi di cui agli articoli 21, 23, 24, 26  e  32;
per lire 700 miliardi, alle Regioni Basilicata, Campania e Puglia per
gli interventi di cui al titolo III; e per lire 5.700  miliardi,  per
gli interventi di cui al titolo II, capo I ed  ai  titoli  IV  e  VII
della presente legge. 
  Nello stato di  previsione  del  Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione economica e' istituito un apposito capitolo denominato
"Fondo per il risanamento e la ricostruzione  dei  territori  colpiti
dal terremoto del novembre  1980  e  del  febbraio  1981",  al  quale
confluiscono le risorse di cui al precedente primo comma ad eccezione
dei   finanziamenti   comunitari,   che   restano   attribuiti   alle
amministrazioni ed agli enti ai quali  i  finanziamenti  stessi  sono
concessi in applicazione dell'articolo 15-bis  del  decreto-legge  26
novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge  22
dicembre 1980, n. 874. 
  Con decreti del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del
bilancio e della programmazione economica, sono stornate dal predetto
fondo le somme destinate, secondo le procedure di cui  al  successivo
articolo 4, alle amministrazioni  statali  ed  iscritte  in  apposito
capitolo  dello  stato  di  previsione  di  ciascuna  amministrazione
interessata. Con analoghi decreti sono  versate,  in  appositi  conti
correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria  centrale  a  favore
delle Regioni  Campania  e  Basilicata  o  in  apposite  contabilita'
speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria provinciale  a  favore
dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme
destinate  agli  interventi  di  competenza.  Gli  enti   interessati
effettueranno prelevamenti in relazione ai  fabbisogni  di  pagamento
connessi con lo  stato  di  realizzazione  degli  interventi  stessi.
Presso la Tesoreria centrale e  altresi'  aperto  un  conto  corrente
infruttifero  intestato  alla  Regione  Puglia  per  gli   interventi
concernenti i comuni della predetta regione indicati con  il  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge  13
febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella  legge  15
aprile 1981, n. 128. 
  Nei confronti delle amministrazioni statali, regionali, comunali  e
degli altri enti locali si applica l'articolo 18, terzo comma,  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, ai fini  degli  impegni  da  assumere  a
fronte della autorizzazione di  spesa  di  cui  al  precedente  primo
comma.(8) (11) (14)((17)) 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 22 dicembre 1984, n. 887 ha disposto (con l'art. 11) che "per
assicurare la prosecuzione degli interventi  di  cui  alla  legge  14
maggio 1981, n. 219, il fondo di  cui  all'articolo  3  della  stessa
legge e' incrementato della somma di lire  534  miliardi  per  l'anno
1985, di lire 1.800 miliardi per l'anno 1986 e di lire 1.700 miliardi
per l'anno 1987". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  La L.28 febbraio 1986, n.41 ha disposto (con l'art. 16 comma 1) che
"Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14
maggio 1981, n. 219, il fondo di  cui  all'articolo  3  della  stessa
legge e' incrementato della somma di lire  450  miliardi  per  l'anno
1986, di lire 1.050 miliardi per l'anno 1987 e di lire 2.500 miliardi
per l'anno 1988. Il fondo e' ripartito dal CIPE  entro  il  31  marzo
1986, con riferimento al triennio 1986-1988, salvo revisioni  annuali
da parte dello stesso CIPE in relazione all'effettivo andamento degli
interventi e  nei  limiti  delle  dotazioni  di  competenza  e  cassa
iscritte in bilancio". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  La L. 22 dicembre 1986, n. 910 ha disposto (con l'art. 6  comma  1)
che "per assicurare la prosecuzione  degli  interventi  di  cui  alla
legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo di cui  all'articolo  3  della
stessa legge e' incrementato dalla somma di lire 1.000  miliardi  per
l'anno 1987, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1987,  di  lire  3.000
miliardi per l'anno 1989". 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 17 comma 1)  che
per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge  14
maggio 1981, n. 219, il fondo previsto dall'articolo 3  della  stessa
legge e' incrementato della somma di lire  300  miliardi  per  l'anno
1988, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.700 miliardi
per l'anno 1990. Il fondo e' ripartito dal CIPE entro sessanta giorni
dalla data  di  entrata  in  vigore  della  L.  67/1988.  Si  applica
l'articolo 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910".