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DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 254

Maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383 (in G.U. 28/08/1974, n.224).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/08/1975)
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Testo in vigore dal:  29-8-1974
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare alcune maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del diciotto per cento dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è elevata al trenta per cento.
((Per le operazioni soggette all'aliquota del 30 per cento, la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stabilita nel 23,05 per cento.
Per le cessioni e le importazioni di tabacchi lavorati l'imposta sul valore aggiunto è dovuta nella misura indicata nelle tabelle allegato A, B, C, D, E al decreto-legge 22 febbraio 1974, n. 18, convertito nella legge 3 aprile 1974, n. 106))
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