DECRETO-LEGGE 6 luglio 1974, n. 254

Maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383 (in G.U. 28/08/1974, n.224).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/08/1975)
Testo in vigore dal: 29-8-1974
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di apportare alcune
maggiorazioni di aliquota in materia di imposizione indiretta;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  il  bilancio  e  la  programmazione economica e per il
tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'aliquota  dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura
del  diciotto per cento dall'art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' elevata al trenta per cento.
  ((Per  le  operazioni  soggette  all'aliquota  del 30 per cento, la
percentuale  di  cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita nel
23,05 per cento.
  Per  le  cessioni  e le importazioni di tabacchi lavorati l'imposta
sul  valore  aggiunto  e'  dovuta nella misura indicata nelle tabelle
allegato  A,  B,  C,  D,  E al decreto-legge 22 febbraio 1974, n. 18,
convertito nella legge 3 aprile 1974, n. 106)).