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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1974, n. 687

Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

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Testo in vigore dal:  29-12-1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Ritenuta la necessità di emanare norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1


Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina della imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 2 - nel secondo comma:
al n. 5) sono aggiunte le parole: "anche se determinata da cessazione dell'attività".
al n. 6) è soppresso l'inciso "ad esclusione delle assegnazioni di case di abitazione fatte dalle cooperative edilizie".
Il terzo comma è sostituito dal seguente:
"In deroga alle disposizioni dei commi precedenti non sono considerate cessioni di beni:
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, comprese le valute estere e i crediti in valute estere; valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari; azioni, obbligazioni e altri titoli non rappresentativi di merci; quote sociali o associative; oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli; giornali quotidiani;
b) le cessioni che hanno per oggetto aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami della impresa gestiti con contabilità separata;
c) le cessioni che hanno per oggetto terreni, comprese le aree edificabili, nonché le pertinenze e le scorte cedute contestualmente;
d) le cessioni a titolo di sconto o premio previste nelle condizioni generali di vendita o nel contratto originario nonché quelle pattuite successivamente anche a titolo di abbuono ed eseguite non oltre un anno dalla effettuazione dell'operazione o dell'ultima delle operazioni cui ineriscono; le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;
e) le cessioni di cui al n. 4) fatte a enti pubblici e quelle fatte ad associazioni riconosciute o a fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica o a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
f) i conferimenti nelle società od enti di cui al n. 6) e i passaggi di beni in dipendenza di fusioni o trasformazioni;
g) le assegnazioni di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a norma del regio decreto 29 aprile 1938, n. 1165, recante il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, e successive modificazioni;
h) le cessioni che hanno per oggetto diritti di autore.

Art. 3 - nel secondo comma:
al n. 2) le parole: "e a diritti d'autore" sono sostituite con le parole "nonché a diritti d'autore relativi alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale";
al n. 3) è aggiunta la frase: "Non costituiscono prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente";
al n. 5) sono aggiunte le parole: "ad eccezione dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2".

Il quarto comma è sostituito dal seguente:
"Non costituiscono prestazioni di servizi:
a) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2;
b) le prestazioni di mandato e di mediazione relative agli atti di cui alla lettera a) del terzo comma dell'art. 2, comprese quelle relative al collocamento di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci;
c) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti di autore non compresi fra quelli indicati al n. 2) del secondo comma e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
d) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai depositi di cui al n. 3) del secondo comma;
e) i conferimenti nelle società ed enti di cui al n. 6) del secondo comma dell'art. 2".

Art. 4 - nel secondo comma:
al n. 1) sono aggiunte le parole: "salvo il disposto dell'art. 5, lettera b)";
al n. 2) dopo la parola "società", sono aggiunte le parole "di cui al n. 1)".
Nel terzo comma sono soppresse le parole "mediante una distinta organizzazione".

Il quarto comma è sostituito dai seguenti:
"Le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali.
Non sono soggette all'imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali.".

Art. 5 - è sostituito dal seguente:
"Esercizio di arti e professioni. - Si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni, sempre che rientrino nell'attività esercitata:
a) le prestazioni di servizi rese da persone fisiche che svolgono per professione abituale, ancorché non esclusiva, qualsiasi attività di lavoro autonomo, fatta eccezione per quelle inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui alla lettera a) dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, rese nell'esercizio di attività per le quali non sia prescritta l'iscrizione in albi, ruoli o elenchi professionali;
b) le prestazioni di servizi rese da società o associazioni costituite tra artisti e professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione, fatta eccezione per quelle rese da società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, da società estere di tipo equivalente e da associazioni riconosciute".

Art. 6 - nell'ultimo comma dopo le parole "agli enti pubblici territoriali" sono aggiunte le parole ", agli istituti universitari".

Art. 7 - nel secondo comma, dopo le parole "da soggetti residenti nello Stato" sono aggiunte le parole: "o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti".
Nel terzo comma sono aggiunte le parole: "o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti".
Nel quarto comma sono aggiunte le parole "o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti".
Il quinto comma è sostituito dal seguente:
"Si considerano residenti nello Stato le persone fisiche che vi hanno la residenza, il domicilio o l'oggetto principale dell'attività ed i soggetti diversi dalle persone fisiche che vi hanno la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività".
Nell'ultimo comma le parole "8 e 9" sono sostituite con le parole "8, 8-bis e 9".

Art. 8 - è sostituito dal seguente:
"Cessioni all'esportazione. - Costituiscono cessioni all'esportazione le cessioni eseguite, anche tramite commissionari, mediante trasporto o spedizione dei beni all'estero o comunque fuori del territorio doganale, a cura o a nome del cedente ovvero di suoi commissionari, anche se i beni stessi prima dell'esportazione siano sottoposti presso terzi, per conto dell'acquirente residente all'estero, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assemblaggio o adattamento ad altri beni. La esportazione deve risultare da documento doganale o, nel caso in cui avvenga tramite servizio postale, nei modi stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Le cessioni, anche tramite commissionari, di beni destinati ad essere esportati dal cessionario o da suoi commissionari nello Stato originario non sono soggette all'imposta a condizione che l'esportazione avvenga nel termine di otto mesi dalla consegna.
L'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale sull'esemplare della fattura in possesso del cessionario.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad esportatori abituali possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta, semprechè questa sia detraibile a norma dell'art. 19, primo e secondo comma, su dichiarazione scritta e sotto la responsabilità del cessionario o committente, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle esportazioni fatte dal medesimo, anche tramite commissionari, nell'anno solare precedente ovvero, se superiore, nei limiti dell'ammontare corrispondente alla media dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'ultimo triennio. È considerato esportatore abituale chi nell'anno o nella media del triennio solare precedente ha effettuato esportazioni per un ricavo complessivo, tenendo conto anche delle esportazioni effettuate tramite commissionari, superiore rispettivamente ai quaranta o ai trenta per cento del volume di affari, determinato a norma dell'art. 20 con esclusione dell'ammontare delle cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale. I contribuenti che si avvalgono della qualità di esportatore abituale devono darne comunicazione scritta allo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente entro il 31 gennaio ovvero anche oltre tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione di operazioni senza pagamento dell'imposta, indicando il volume di affari dell'anno o del triennio precedente e l'ammontare dei ricavi derivanti dalle esportazioni effettuate nel periodo stesso".

Dopo l'art. 8 è aggiunto il seguente:
"Art. 8-bis - Operazioni assimilate alle cessioni alla esportazione. - Sono assimilate alle cessioni all'esportazione di cui al primo comma dell'art. 8: a) le cessioni di navi, escluse le imbarcazioni e navi da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50; b) le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad imprese di navigazione aerea o a organi statali ancorché dotati di personalità giuridica; c) le cessioni ad imprese di navigazione marittima o aerea, ad esercenti la pesca o ad organi statali di apparati motori e loro componenti e di beni destinati a dotazione o provvista di bordo delle navi o degli aeromobili.
Per gli acquisti fatti dal cedente si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 8.
Non sono soggetti all'imposta: a) le prestazioni di servizi relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, allestimento o arredamento delle navi e degli aeromobili di cui al precedente comma, nonché degli apparati motori e loro componenti e delle dotazioni di bordo, effettuate da cantieri o altri assuntori ovvero, in tutto o in parte, da imprese sub-contraenti; b) l'uso dei bacini di carenaggio da parte dei cantieri o altri assuntori, degli armatori o proprietari delle navi e le connesse cessioni e prestazioni; c) le cessioni dei contratti di cui alla lettera a) del presente comma.
Per gli acquisti di beni e di servizi, da utilizzarsi nella propria attività dai soggetti che effettuano le cessioni di cui al primo comma o che eseguono i lavori indicati nel secondo comma si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 8 senza limiti d'importo.
La disposizione del precedente comma non si applica per gli acquisti di beni e servizi impiegati nella produzione di dotazioni o provviste di bordo, ad eccezione di quelli effettuati da soggetti il cui volume di affari nell'anno solare precedente sia costituito per almeno il cinquanta per cento dai ricavi dei lavori indicati nel secondo comma del presente articolo".

Art. 9 - nel primo comma:
dopo il n. 1) è aggiunto il seguente n. 1-bis): "il transito in trafori e tratte autostradali internazionali";
il n. 2) è sostituito dal seguente:
"i trasporti nel territorio dello Stato relativi a beni in esportazione o in transito nonché quelli relativi a beni in importazione dichiarati in dogana franco destino e quelli relativi a beni in importazione eseguiti per conto di committenti esteri";
al n. 5) sono soppresse le parole: "relativi a beni in importazione o in esportazione", e dopo la parola "simili" sono aggiunte le parole: "relativi ai beni di cui al punto 2)";
il n. 6) è sostituito dal seguente:
"6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto; nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari";
al n. 7) dopo la parola "esportazione" sono aggiunte le parole "o in transito", e dopo la parola "persone" sono aggiunte le parole "o di beni";
il n. 8) è sostituito dal seguente:
" 8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43";
il n. 9) è sostituito dal seguente:
"9) i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti per conto di committenti residenti all'estero su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali o nazionalizzati destinati ad essere esportati".

Art. 10 - nel primo comma:
al n. 1) dopo le parole "non si applica" sono aggiunte le parole "agli affitti di aziende commerciali e...";
il n. 2) è sostituito dal seguente: "il servizio postale, il servizio telegrafico nazionale e il servizio di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156";
al n. 3) sono soppresse le parole: "compresi i diritti sulle pubbliche affissioni";
al n. 11) le parole "di cura e ricovero rese" sono sostituite con le parole "di ricovero e cura rese ai ricoverati";
il n. 17) è soppresso.

Nel secondo comma tra le parole "e successive modificazioni" e la parola "nonché" sono inserite le parole ", le operazioni indicate nell'articolo unico della legge 15 novembre 1973, n. 764".

Art. 15 - nel primo comma, al n. 2) le parole "aumentato di tre punti" sono sostituite con le parole "aumentato di quattro punti".

Art. 16 - nel terzo comma sono soppresse le parole:
"con materie fornite in tutto o in parte prevalente dal prestatore del servizio".

Art. 17 - dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Gli obblighi ed i diritti derivanti dalla applicazione del presente decreto relativamente a operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e nominato nelle forme di cui al secondo comma dell'art. 53, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto. La nomina del rappresentante deve essere comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione".
Nell'ultimo comma sono premesse le parole: "In mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del comma precedente" ed è soppressa la parola "occasionalmente".

Art. 18 - il secondo comma è sostituito dai seguenti:
"Per le operazioni per le quali non è prescritta l'emissione della fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta. Se la fattura è emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell'art. 27.
La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 2".
L'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito nell'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto".

Art. 19 - nel primo comma la parola "secondo" è sostituita con la parola "terzo" ed è soppresso il secondo periodo.
Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"In deroga alla disposizione del comma precedente:
a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni indicati ai numeri 14), 22), 23), 24), 25) e 26) dell'allegata tabella B è ammessa in detrazione soltanto se i beni stessi sono destinati ad essere utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa o nello esercizio dell'arte o della professione o se la loro lavorazione, commercio o noleggio rientra nell'attività propria dell'impresa;
b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di altri beni elencati nella detta tabella è ammessa in detrazione soltanto se la lavorazione, il commercio o il noleggio di tali beni rientra nella attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti o professioni;
c) per gli enti di cui al terzo comma dell'art. 4, la detrazione dell'imposta, con le limitazioni di cui alle lettere precedenti, è ammessa soltanto se l'attività commerciale o agricola, nel cui esercizio sono acquistati o importati i beni o i servizi, è gestita con contabilità separata".
Nel quarto comma sono soppresse le parole "distintamente e"; sono aggiunte alla fine le parole: "relativamente alle operazioni non ancora registrate".
Nell'ultimo comma, le parole "secondo comma" sono sostituite con le parole: "terzo comma".

Art. 21 - nel primo comma è aggiunto il seguente periodo: "la fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte".
Nel quinto comma la parola "secondo" è sostituita con la parola "terzo".
Nel sesto comma le parole "8 e 9" sono sostituite con le parole "8, 8-bis e 9".
È aggiunto il seguente comma: "Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo".

Art. 22 - nel primo comma, dopo le parole "se non è richiesta dal cliente" sono aggiunte le parole "non oltre il momento di effettuazione dell'operazione";
al n. 3) sono aggiunte le parole "e di veicoli e bagagli al seguito".
Nel secondo comma le parole "ad altre categorie di Imprese" sono sostituite con le parole "ad altre categorie di contribuenti".
L'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"Gli imprenditori che acquistano da commercianti al minuto beni la cui lavorazione, commercio o noleggio rientra nell'attività propria della impresa sono obbligati a richiedere la fattura".

Art. 23 - nel secondo comma le parole "al secondo comma dell'art. 17" sono sostituite con le parole "al terzo comma dell'art. 17".
È aggiunto il seguente comma:
"Per le fatture di importo inferiore a lire ventimila può essere annotato, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo sul quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata".

Art. 24 - nel primo comma la parola "devono" è sostituita con la parola "possono"; l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "L'annotazione deve essere eseguita entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate".
Nel secondo comma la parola "secondo" è sostituita con la parola "terzo".

Art. 25 - nel primo comma la parola "secondo" è sostituita con la parola "terzo" ed è aggiunto il seguente periodo: "Per le fatture di importo inferiore a lire ventimila può essere annotato, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo, sul quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata".
Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"Le fatture di importo inferiore a lire diecimila possono non essere annotate semprechè non siano relative a beni la cui lavorazione, commercio o noleggio rientra nell'attività propria dell'impresa".

Art. 26 - nel primo comma dopo la parola "successivamente" sono aggiunte le parole "all'emissione della fattura o".
Sono aggiunti i seguenti commi:
"La correzione di errori materiali o di calcolo nelle o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 ovvero nelle dichiarazioni di cui agli articoli 27 e 33, secondo comma, può essere effettuata, entro sessanta giorni dalla data in cui sono stati rilevati e comunque non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale, mediante annotazione nei registri di cui all'art. 23 delle variazioni dell'imposta in aumento e nel registro di cui all'art. 25 delle variazioni dell'imposta in diminuzione. La correzione di errori materiali nelle registrazioni di cui all'art. 24 può essere effettuata con le stesse modalità e negli stessi termini, se derivanti da errori di trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'articolo 25".

Art. 27 - nel secondo comma dopo la parola "primo" è aggiunta la parola "secondo".
Nel quinto comma la parola "terzo" è sostituita con la parola "quarto".
Nel sesto comma il primo periodo è sostituito dal seguente: "I contribuenti che effettuano operazioni nell'esercizio di impresa, tranne quelli indicati nel terzo comma dell'art. 4 e quelli che esercitano attività consistenti esclusivamente in operazioni non imponibili o esenti, devono presentare la dichiarazione anche se nel mese precedente non è stata registrata alcuna operazione imponibile".

Art. 28 - nel secondo comma, n. 3), la parola "secondo" è sostituita con la parola "terzo" e la parola "terzo" è sostituita con la parola "quarto".
Nell'ultimo comma la parola "quinto" è sostituita con la parola "sesto". -

Art. 29 - nel primo comma le parole: "delle fatture emesse" sono sostituite con le parole: "dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse e registrate"; sono aggiunte alla fine le parole "ad eccezione di quelle di cui al primo comma dell'art. 8, di quelle relative alle operazioni di cui ai numeri 2) e 4) dell'art. 22 e di quelle emesse dai distributori di carburante e dalle agenzie di viaggio e turismo.
Gli artisti e i professionisti nonché i soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 5 debbono indicare nell'elenco soltanto i nominativi delle imprese nei confronti delle quali hanno effettuato prestazioni".
Nel secondo comma dopo le parole "l'ammontare imponibile" è aggiunta la parola: "complessivo"; sono soppresse le parole: "gli estremi delle fatture ricevute".

Art. 30 - nel secondo comma le parole: "il contribuente ha diritto a sua scelta al rimborso dell'eccedenza o a computarne in detrazione l'importo nell'anno successivo annotandolo nel registro indicato dall'articolo 25" sono sostituite con le parole: "il contribuente ha diritto a sua scelta di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, annotandolo nel registro indicato dall'art. 25, ovvero di chiederne in tutto o in parte il rimborso all'atto della presentazione della dichiarazione stessa".
Nell'ultimo comma la parola "quinto" è sostituita con la parola "sesto".

Art. 31 - è sostituito dal seguente:
"Determinazione dell'imposta in misura fissa ed esonero da adempimenti. - I contribuenti che, nell'anno solare, non realizzano un volume d'affari superiore a due milioni di lire, debbono versare l'imposta nella misura fissa di lire ventimila all'atto della presentazione della dichiarazione annuale, che deve essere redatta in conformità di uno speciale modello approvato con decreto del Ministro per le finanze e presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno. Qualora nel corso dell'anno i contribuenti avessero eseguito versamenti d'imposta in misura superiore a lire ventimila hanno diritto al rimborso dell'eccedenza.
I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a due milioni di lire, sono esonerati dagli obblighi di fatturazione, registrazione e presentazione di dichiarazioni periodiche, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni.
Se nel corso dell'anno il limite di due milioni di lire è superato, le disposizioni del secondo comma concernenti la fatturazione e la registrazione cessano di avere applicazione a partire dall'operazione con cui il limite è superato e il contribuente deve presentare la dichiarazione annuale relativamente a tutte le operazioni effettuate dall'inizio dell'anno e versare in unica soluzione la relativa imposta. Tuttavia gli obblighi di fatturazione e registrazione possono essere assolti secondo le modalità semplificate previste dal successivo art. 32 e, per le operazioni effettuate nel corso del mese in cui il limite è superato, possono essere adempiuti entro il quindicesimo giorno del mese successivo.
Il contribuente che non intende avvalersi delle disposizioni del presente articolo deve dichiararlo all'ufficio entro il 31 gennaio.

Art. 32 - è sostituito dal seguente:
"Semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione. - I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a centoventi milioni di lire, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23 mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia.
Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all'art. 21, secondo comma, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell'art. 21 e deve essere consegnata o spedita all'altro contraente ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.
Il Ministro per le finanze, con propri decreti, può determinare le caratteristiche del bollettario tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".

Art. 33 - è sostituito dal seguente:
"Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle dichiarazioni ed ai versamenti. - I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a dodici milioni di lire sono esonerati dall'obbligo delle dichiarazioni mensili e devono presentare la dichiarazione annuale entro il 31 gennaio versando contemporaneamente l'imposta corrispondente alle operazioni effettuate nell'anno.
I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a dodici ma non a centoventi milioni di lire devono provvedere alle dichiarazioni ed ai versamenti previsti nell'art. 27, anziché mensilmente, entro il mese successivo a ciascun trimestre o a ciascun semestre solare a seconda che il volume d'affari dell'anno solare precedente abbia o non abbia superato i trentasei milioni.
Nell'ipotesi prevista nel comma precedente i contribuenti sono dispensati dalla dichiarazione e dal versamento relativi all'ultimo trimestre o semestre e devono presentare la dichiarazione annuale nel mese di gennaio in conformità di apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze".

Art. 34 - il terzo, quarto e quinto comma sono sostituiti dai seguenti:
"Il contribuente ha facoltà di optare, all'atto della dichiarazione annuale, per la detrazione nel modo normale.
I soggetti indicati nel primo comma, se nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ai ventuno milioni di lire, e costituito per almeno due terzi da cessioni dei prodotti di cui al comma stesso, sono esonerati, salvo che entro il 31 gennaio non abbiano dichiarato all'ufficio di rinunciarvi, dagli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazione e versamento, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni. I cessionari o committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di una impresa, debbono emettere fatture con la distinta indicazione della imposta e consegnarne copia all'altra parte, con le modalità e nei termini di cui allo art. 21, numerandole e registrandole a norma dello art. 25. Le disposizioni di questo comma cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sia stato superato il limite di ventuno milioni.
Non sono considerate cessioni di beni, in deroga alle disposizioni dell'art. 2:
a) le cessioni dei prodotti agricoli e ittici elencate nella prima parte dell'allegata tabella A, fatte dai soggetti indicati al primo comma, sul luogo di produzione o in forma ambulante, a soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 4;
b) i passaggi dei prodotti stessi a cooperative e relativi consorzi ai fini della vendita per conto di produttori soci, anche previa manipolazione e trasformazione, nonché a enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori.
Le disposizioni di cui alla lettera b) del precedente comma non si applicano alle cooperative e relativi consorzi che ne facciano espressa dichiarazione all'ufficio entro il 31 gennaio".

Art. 35 - il titolo è modificato come segue:
"Inizio, variazione e cessazione di attività".
Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"In caso di cessazione di attività, deve esserne data notizia nei modi e nei termini di cui al precedente comma. Entro il terzo mese successivo deve essere presentata la dichiarazione finale, redatta a norma dello art. 28 e con gli allegati di cui all'art. 29, tenendo anche conto dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 2, n. 5)".
L'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di affari che comporti l'applicazione dell'art. 31, degli articoli 32 e 33 o del quarto comma dell'art. 34, devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita".

Art. 36 - è sostituito dal seguente:
"Esercizio di più attività. - I soggetti che esercitano contemporaneamente un'impresa e un'arte o professione, ovvero più attività di impresa che per loro natura od oggetto importano modalità diverse di applicazione dell'imposta, devono osservare le disposizioni del presente decreto distintamente per ciascuna di esse, tenendo anche conto del rispettivo volume di affari. Tuttavia le registrazioni relative alle operazioni effettuate possono essere eseguite distintamente in un unico registro opportunamente predisposto dal contribuente, previamente approvato dall'Amministrazione finanziaria.
I soggetti di cui al precedente comma hanno facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta cumulativamente per tutte le attività esercitate, esclusa quella agricola, dandone comunicazione scritta all'ufficio contestualmente alla prima dichiarazione da presentare.
In tal caso l'imposta si applica nei modi normali, salvo il riferimento al volume di affari complessivo del soggetto ai fini degli articoli 31, 32 e 33. L'opzione è vincolante per tre anni solari".

Art. 38 - nel secondo comma sono soppresse le parole "e nel secondo comma dell'art. 32".
Il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Il contribuente può in ogni caso ottenere il rimborso, entro tre mesi dalla richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di un anno dal rimborso medesimo, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fidejussione rilasciata da un istituto o azienda di credito o da un'impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità, o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione regolarmente autorizzato".

Art. 39 - il primo comma è sostituito dal seguente:
"I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere numerati e bollati ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa e devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 dello stesso codice. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o dall'ufficio del registro. Se la numerazione e la bollatura non sono state effettuate dallo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente l'ufficio o il notaio che le ha eseguite deve entro trenta giorni darne comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente. È ammesso l'impiego di schedari" 9 fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dalla Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente".
Il terzo comma è sostituito con il seguente:
"I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; è ammesso l'impiego di sistemi fotografici di conservazione secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente".

Art. 40 - nel primo comma le parole "il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione" sono sostituite con le parole "il domicilio fiscale ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

Art. 65 - è soppresso.

Art. 68 - è sostituito dal seguente:
"Importazioni non soggette all'imposta. - Non sono soggette all'imposta le importazioni dei beni indicati nell'art. 8-bis semprechè ricorrano le condizioni ivi stabilite.
Le disposizioni del terzo comma dell'art. 2 e quelle dell'art. 72 valgono anche per le importazioni".

Art. 69 - nel primo comma le parole: "degli altri diritti doganali dovuti" sono sostituite con le parole:
"dei dazi stessi e degli altri diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto".

Art. 70 - dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio postale deve essere assolta secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni".

Art. 71 - nel primo comma dopo le parole "Città del Vaticano" sono aggiunte le parole: ", comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930".
Nel secondo comma dopo le parole: "Città del Vaticano" sono aggiunte le parole: ", comprese le aree di cui al primo comma,"; la parola "secondo" è sostituita con la parola "terzo".

Art. 72 - nel secondo comma le parole "8 e 9" sono sostituite con le parole "8, 8-bis e 9".
Il terzo comma è sostituito con il seguente:
"Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate:
1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
2) ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del nord-Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'Amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato;
3) alle Comunità europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette comunità, nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunità stessa;
4) all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
5) all'Istituto universitario europeo nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione per gli enti indicati ai numeri 3), 4) e 5) allorché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano d'importo superiore alle lire cinquecentomila".

Art. 73 - è sostituito dal seguente:
"Modalità e termini speciali. - Il Ministro per le finanze, con propri decreti, può determinare le modalità ed i termini:
a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attività e a operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 o di commissionari;
b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all'art. 15, n. 4), non restituiti in conformità delle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell'operazione;
c) per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del presente decreto;
d) per le registrazioni di cui agli articoli 23, 24, 25 e 39, qualora il contribuente utilizzi macchine elettrocontabili, fermo restando l'obbligo di tener conto nelle dichiarazioni previste dagli articoli 27 e seguenti di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni stesse si riferiscono.
Con decreti del Ministro per le finanze possono inoltre essere determinate le formalità che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti, previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali.
Per determinate categorie di beni, contenuti in recipienti, imballaggi e simili per la diretta vendita al consumo potrà essere disposta l'applicazione di contrassegni di Stato atti a garantire il pagamento d'imposta".
Dopo l'art. 74 è aggiunto il seguente:

"Art. 74-bis - Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa. - Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, semprechè i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina. Entro lo stesso termine deve essere presentata apposita dichiarazione con le indicazioni e gli allegati di cui agli articoli 28 e 29, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento, o di liquidazione coatta amministrativa, e ai sensi del presente comma.
Per le operazioni effettuate successivamente alla apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente decreto anche se è stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture possono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le dichiarazioni di cui agli articoli 27 e 33 devono essere presentate solo se nel mese, trimestre o semestre precedente siano state registrate operazioni imponibili".

Art. 75 - è aggiunto il seguente comma:
"Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalità previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734".

Art. 83 - nel primo comma al n. 1) è aggiunto il seguente periodo "Tuttavia per i prodotti tessili di cui alle tabelle B e C allegate alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, l'imposta detraibile, anche se la detrazione sia stata già operata, è determinata applicando all'ammontare imponibile le aliquote stabilite a norma della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni".