DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1995, n. 41

Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-2-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 85 (in G.U. 23/03/1995, n.69).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-3-1995
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 41.
            Accertamento con adesione per anni pregressi
  1.  All'articolo  3  del  decreto-legge  30 settembre 1994, n. 564,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656,
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
    "2-bis.  Sono  salvi gli effetti della liquidazione delle imposte
in   base  all'articolo  36-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  con  esclusione di quanto
disposto  dal  comma  1  dell'articolo  11-bis  del  decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre  1992,  n.  438, nonche' gli effetti derivanti dal controllo
formale  delle  dichiarazioni IVA ai sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei
dati  dichiarati  non  esplicano  efficacia ai fini del computo della
maggiore  imposta  dovuta  in  base all'accertamento con adesione per
anni  pregressi.  L'accertamento  con  adesione previsto dal presente
articolo  non  modifica  l'importo degli eventuali rimborsi e crediti
derivanti  dalle  dichiarazioni  presentate ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.
    2-ter.  I soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati
ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1, del decreto-legge 24 novembre
1994,  n.  646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1995,  n.  22,  a condizione che venga presentata la dichiarazione di
cui  all'articolo  6,  comma  12, del predetto decreto-legge, possono
effettuare    il    pagamento    delle   somme   dovute   in   virtu'
dell'accertamento  con  adesione  di  cui al presente articolo in due
rate  di  pari  importo,  di  cui la prima da versare entro i termini
previsti  nel  regolamento  indicato  al comma 2, e la seconda, senza
interessi, entro i sei mesi successivi."
    (("2-quarter.   Ai   fini   dell'applicabilita'  dei  criteri  di
accertamento con adesione di cui al comma 1, le disposizioni di detto
comma  vanno  interpretate  nel  senso  che  le  elaborazioni operate
dall'anagrafe tributaria sono effettuate tenendo conto, ai fini della
distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi, dei
soggetti  che  hanno  esposto  in dichiarazione ricavi o compensi non
superiori  all'importo  indicato nell'articolo 2435-bis, primo comma,
lettera b), del codice civile")).
  ((1-bis.  al comma 8 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 30
settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1994, n. 656, si interpreta come applicabile a tutte le liti
in  materia,  indipendentemente  dalla  data in cui esse sono sorte o
sorgeranno)).