DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1994, n. 691

Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-12-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1995, n. 35 (in G.U. 17/02/1995, n.40).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal: 18-2-1995
aggiornamenti all'articolo
                         Art. 12-quinquies. 
  (( 1. Per le aziende che hanno subi'to  gravi  danni  dagli  eventi
alluvionali di cui al  presente  decreto  il  termine  stabilito  dal
secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile ed il  termine  di
cui all'articolo 2486 dello stesso codice  sono  differiti  a  dodici
mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso  fra
il 1 ottobre 1994 ed il 30 settembre 1995.))