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DECRETO-LEGGE 3 maggio 1995, n. 154

Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/5/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 1995, n. 265 (in G.U. 01/07/1995, n.152).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/1999)
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Testo in vigore dal:  28-2-1996
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Art. 5

1. Il termine del 30 aprile 1995 di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è prorogato al 30 novembre 1995.
2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 GIUGNO 1995, N. 265.
3. All'articolo 2-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: "a favore dei soggetti di cui all'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "a favore delle imprese di cui agli articoli 2 e 3";
b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ai commi 6 e 7 dell'articolo 3.".
b-bis) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 2 OTTOBRE 1995, N. 415, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 NOVEMBRE 1995, N. 506.
3-bis. Il comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è sostituito dal seguente:
"7. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 6 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e può essere accordata con un massimale pari al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto".
3-ter. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini di cui al presente comma la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 OTTOBRE 1995, N. 415, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 NOVEMBRE 1995, N. 506."
4. All'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. La garanzia di cui ai commi 6 e 7 è cumulabile fino al cento per cento con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili.".
4-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è inserito il seguente:
"1-bis. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 si ritengono opere danneggiate e pertanto suscettibili di ripristino e ricostruzione anche in altra sede, le infrastrutture e le opere viarie che interferiscano con gli interventi diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente di cui al comma 6 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22".
4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis la spesa complessiva e la previsione di spesa per l'anno 1996 previste dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono aumentate di lire 130 miliardi.
4-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è inserito il seguente:
"1-bis. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 si ritengono strutture danneggiate e pertanto suscettibili di ripristino e ricostruzione anche in altra sede, le infrastrutture e le opere viarie che interferiscano con gli interventi diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente di cui al comma 6 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22".
5. Al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'INPS comunica al Ministero del tesoro e al Ministero dell'interno, entro il 31 luglio 1995, l'importo delle indennità concesse ai sensi del comma 1 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, con prioritario riferimento all'importo di lire 100 miliardi ivi previsto. Le residue somme disponibili riferite all'importo di cui al comma 2 sono portate, nel limite massimo di lire 29 miliardi, in aumento della spesa prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994 n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471".
6. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, è aggiunta, dopo la lettera e), la seguente:
"e-bis) i soggetti destinatari del contributo di cui all'articolo 3-bis, comma 1, previsto per la riparazione dei danni subiti da beni immobili;".
6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. La Conferenza di cui al comma 1 è autorizzata, nel rispetto di un limite di spesa non superiore a 40 miliardi di lire, ad estendere
((b) i benefici di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, alle imprese industriali, artigianali e commerciali delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del settembre 1993 e dell'ottobre 1993;
c) alle imprese industriali, artigianali e commerciali delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del maggio-luglio 1994, alle imprese industriali, artigianali e commerciali, nonché alle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli della regione Toscana, danneggiate dalle avversità atmosferiche dell'ottobre-novembre 1992, del comune di Genova danneggiate dalle avversità atmosferiche del settembre 1991 e della regione Lombardia danneggiate nel giugno 1992, contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili, nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascuna impresa. Per questi ultimi benefici la Conferenza di cui al comma 1 provvede alla determinazione delle modalità di accertamento dei danni, fissando un termine entro il quale le imprese danneggiate devono presentare la domanda di ammissione a contributo, nonché i criteri e le procedure di assegnazione delle risorse))
.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1995 dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza".
7. Le provvidenze previste dagli articoli 2 e 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, si intendono applicabili anche ai titolari degli studi professionali aventi sede nei territori di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.
7-bis. Al comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: "100 miliardi" sono sostituite con le altre: "120 miliardi". Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: "200 miliardi" sono sostituite con le altre: "180 miliardi".
8. Nei confronti del personale dipendente dello Stato comandato in missione continuativa nelle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 per le esigenze connesse all'attività del Comitato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, il periodo di duecentoquaranta giorni relativo alla durata massima dell'indennità di trasferta di cui all'articolo 1, comma ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, ed all'articolo 1, comma terzo, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è prorogato di
centoventi giorni. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 GIUGNO 1995, N. 265.
8-bis. Agli oneri di cui ai commi 7 e 8, fissati rispettivamente in
lire 5 miliardi e in lire 1 miliardo, si fa fronte, per il 1995, con le disponibilità e nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, il cui stanziamento di competenza si intende corrispondentemente ridotto.
8-ter. All'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: "sei mesi, né comunque protrarsi oltre il 30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi, né comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1995".
9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.