DECRETO-LEGGE 3 maggio 1995, n. 154

Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 4/5/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 1995, n. 265 (in G.U. 01/07/1995, n.152).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/1999)
Testo in vigore dal: 28-2-1996
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5.
  1.  Il  termine  del 30 aprile 1995 di cui all'articolo 7, comma 1,
del   decreto-legge   24  novembre  1994,  n.  646,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e' prorogato al 30
novembre 1995.
  2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 GIUGNO 1995, N. 265.
  3.  All'articolo  2-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  al  comma  1  le  parole:  "a  favore  dei  soggetti  di  cui
all'articolo  1"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "a favore delle
imprese di cui agli articoli 2 e 3";
    b)  al  comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ai
commi 6 e 7 dell'articolo 3.".
    b-bis)  LETTERA  SOPPRESSA  DAL  D.L.  2  OTTOBRE  1995,  N. 415,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 NOVEMBRE 1995, N. 506.
  3-bis.  Il  comma  7  dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre
1994,  n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, e' sostituito dal seguente:
    "7.  Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 6 sono destinate
alla  copertura  dei  rischi derivanti dalla mancata restituzione del
capitale  e  dalla  mancata  corresponsione dei relativi interessi ed
altri   accessori,   oneri   e   spese,  connessi  o  dipendenti  dai
finanziamenti  di  cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha
natura  sostitutiva  e puo' essere accordata con un massimale pari al
100  per  cento  della  perdita  che  le  banche  dimostrino  di aver
sofferto".
  3-ter.  Al  comma  6  dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre
1994,  n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995,  n. 35, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini di
cui  al  presente  comma  la  natura  della  garanzia  del  Fondo  e'
trasformata  da  sussidiaria  a  sostitutiva e la misura del relativo
intervento  e'  fissata  al 100 per cento della perdita che le banche
dimostrino  di  aver  sofferto.  PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 OTTOBRE
1995,  N.  415,  CONVERTITO,  CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 NOVEMBRE
1995, N. 506."
  4.  All'articolo  3  del  decreto-legge  19  dicembre 1994, n. 691,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "7-bis.  La  garanzia  di  cui ai commi 6 e 7 e' cumulabile fino al
cento  per  cento  con  altre  forme di garanzia, ivi comprese quelle
collettive e consortili.".
  4-bis.  Dopo  il  comma  1  dell'articolo  7  del  decreto-legge 19
dicembre  1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
febbraio 1995, n. 35, e' inserito il seguente:
    "1-bis. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 si ritengono opere
danneggiate  e  pertanto  suscettibili  di ripristino e ricostruzione
anche  in  altra  sede,  le  infrastrutture  e  le  opere  viarie che
interferiscano  con  gli interventi diretti a rimuovere le situazioni
di  pericolo imminente di cui al comma 6 dell'articolo 3 e al comma 2
dell'articolo   4   del  decreto-legge  24  novembre  1994,  n.  646,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22".
  4-ter.  Per le finalita' di cui al comma 4-bis la spesa complessiva
e  la  previsione  di  spesa  per  l'anno  1996  previste dal comma 1
dell'articolo   7   del  decreto-legge  19  dicembre  1994,  n.  691,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35,
sono aumentate di lire 130 miliardi.
  4-quater.  Dopo  il  comma  1  dell'articolo 8 del decreto-legge 19
dicembre  1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
febbraio 1995, n. 35, e' inserito il seguente:
    "1-bis.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti del comma 1 si ritengono
strutture   danneggiate  e  pertanto  suscettibili  di  ripristino  e
ricostruzione  anche  in  altra  sede,  le  infrastrutture e le opere
viarie  che  interferiscano con gli interventi diretti a rimuovere le
situazioni  di pericolo imminente di cui al comma 6 dell'articolo 3 e
al  comma  2  dell'articolo  4 del decreto-legge 24 novembre 1994, n.
646,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n.
22".
  5.  Al  comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 dicembre 1994,
n.  691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,
n.  35,  sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'INPS comunica
al  Ministero  del  tesoro  e  al Ministero dell'interno, entro il 31
luglio 1995, l'importo delle indennita' concesse ai sensi del comma 1
a  valere  sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al  comma  2, con
prioritario   riferimento   all'importo  di  lire  100  miliardi  ivi
previsto. Le residue somme disponibili riferite all'importo di cui al
comma  2  sono  portate,  nel  limite massimo di lire 29 miliardi, in
aumento  della  spesa  prevista  dall'articolo 8 del decreto-legge 30
maggio  1994  n.  328,  convertito, con modificazioni, dalla legge 25
luglio 1994, n. 471".
  6.  All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.
691,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.
35, e' aggiunta, dopo la lettera e), la seguente:
   "e-bis)  i soggetti destinatari del contributo di cui all'articolo
3-bis,  comma 1, previsto per la riparazione dei danni subiti da beni
immobili;".
  6-bis.  All'articolo  5 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    "1-bis.  La  Conferenza  di  cui  al  comma 1 e' autorizzata, nel
rispetto  di  un limite di spesa non superiore a 40 miliardi di lire,
ad estendere
    ((b) i benefici di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio
1994,  n.  328,  convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio
1994,  n.  471,  alle  imprese industriali, artigianali e commerciali
delle  regioni  Piemonte,  Liguria,  Emilia-Romagna,  Molise e Veneto
danneggiate dalle alluvioni del settembre 1993 e dell'ottobre 1993;
    c)  alle  imprese  industriali,  artigianali  e commerciali delle
regioni   Piemonte,   Liguria,   Emilia-Romagna,   Molise   e  Veneto
danneggiate  dalle  alluvioni  del  maggio-luglio  1994, alle imprese
industriali,  artigianali  e commerciali, nonche' alle cooperative di
trasformazione   dei   prodotti   agricoli   della  regione  Toscana,
danneggiate dalle avversita' atmosferiche dell'ottobre-novembre 1992,
del  comune  di  Genova danneggiate dalle avversita' atmosferiche del
settembre 1991 e della regione Lombardia danneggiate nel giugno 1992,
contributi  fino  al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni
immobili  e  mobili,  nel  limite  massimo  di  lire  300 milioni per
ciascuna  impresa. Per questi ultimi benefici la Conferenza di cui al
comma  1 provvede alla determinazione delle modalita' di accertamento
dei  danni, fissando un termine entro il quale le imprese danneggiate
devono  presentare  la  domanda di ammissione a contributo, nonche' i
criteri e le procedure di assegnazione delle risorse)).
Agli  oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte
con   le  disponibilita'  e  nei  limiti  previsti  per  l'anno  1995
dall'articolo   1,   comma  4,  del  presente  decreto,  intendendosi
corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza".
  7.   Le   provvidenze   previste  dagli  articoli  2  e  3-bis  del
decreto-legge   19   dicembre   1994,   n.   691,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  16  febbraio  1995, n. 35, si intendono
applicabili  anche  ai titolari degli studi professionali aventi sede
nei  territori di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, dichiarati
danneggiati  per  effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche e
dagli  eventi  alluvionali  della  prima  decade del mese di novembre
1994.
  7-bis. Al comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre
1994,  n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995,  n. 35, le parole: "100 miliardi" sono sostituite con le altre:
"120  miliardi".  Conseguentemente  al  comma  1  dell'articolo 3 del
decreto-legge   19   dicembre   1994,   n.   691,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 16 febbraio 1995, n. 35, le parole: "200
miliardi" sono sostituite con le altre: "180 miliardi".
  8.  Nei confronti del personale dipendente dello Stato comandato in
missione  continuativa  nelle  zone  colpite dagli eventi alluvionali
della prima decade del mese di novembre 1994 per le esigenze connesse
all'attivita'  del  Comitato  di  cui  all'articolo  2,  comma 1, del
decreto-legge   24   novembre   1994,   n.   646,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  21  gennaio  1995, n. 22, il periodo di
duecentoquaranta  giorni relativo alla durata massima dell'indennita'
di  trasferta  di  cui  all'articolo 1, comma ottavo, del decreto del
Presidente  della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, ed all'articolo
1, comma terzo, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e' prorogato di
  centoventi  giorni.  PERIODO  SOPPRESSO DALLA L. 30 GIUGNO 1995, N.
  265.
8-bis. Agli oneri di cui ai commi 7 e 8, fissati rispettivamente in
lire  5 miliardi e in lire 1 miliardo, si fa fronte, per il 1995, con
le  disponibilita'  e  nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge   19   dicembre   1994,   n.   691,   convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge  16  febbraio  1995,  n.  35,  il  cui
stanziamento di competenza si intende corrispondentemente ridotto.
  8-ter. All'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 24 novembre 1994,
n. 646, convertito con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n.
22,  le  parole: "sei mesi, ne' comunque protrarsi oltre il 30 giugno
1995"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dodici mesi, ne' comunque
protrarsi oltre il 31 dicembre 1995".
  9.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  variazioni  di bilancio occorrenti per l'attuazione del
presente articolo.