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DECRETO-LEGGE 24 novembre 1994, n. 646

Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/11/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22 (in G.U. 23/01/1995, n.18).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
Testo in vigore dal:  26-10-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

1. Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui al comma 12 sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo dal 4 novembre 1994 al 31 dicembre 1995. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi. L'efficacia degli atti o dei provvedimenti emanati nel periodo compreso tra il 28 febbraio 1995 e il 5 agosto 1995 è sospesa fino alla scadenza del termine del 31 dicembre 1995.
2. Nei confronti delle persone fisiche che hanno il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994 e che hanno subito rilevanti danni, sono sospesi a decorrere dal 4 novembre 1994 e fino al 31 ottobre 1995 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonché ai connessi adempimenti civilistici ed amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate, aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed a enti pubblici anche locali. Per gli uffici finanziari aventi sede in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i termini di decadenza e di prescrizione, relativi ai tributi diretti e indiretti, che scadono tra il 4 novembre e il 31 dicembre 1994 sono prorogati al 31 ottobre 1995. (6)
3. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 4 novembre 1994 nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dei soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, che svolgano nei predetti comuni la propria attività o che possiedano immobili ivi ubicati, si applicano le disposizioni del comma 2, a condizione che i medesimi soggetti abbiano subito rilevanti danni e limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività stesse o agli immobili danneggiati. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono le attività bancarie od assicurative di cui all'articolo 2195, primo comma, n. 4, del codice civile.
4. Sono esclusi dalla sospensione dei termini di cui ai commi 2 e 3 i versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta.
5. Per i soggetti di cui ai commi 2 e 3 gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui termini sono sospesi dal 4 novembre 1994 al 31 ottobre 1995, possono essere eseguiti fino al 5 novembre 1995. Le dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative agli anni 1994 e 1995 devono essere presentate entro il 5 dicembre 1996.
6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 tenuti, alla data del 4 novembre 1994 e fino al 30 aprile 1995, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esonerati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1994 anche le operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 4 novembre al 31 dicembre 1994, liquidando e versando l'imposta relativa entro il 30 aprile 1996; i medesimi soggetti debbono procedere alle liquidazioni mensili ed alle liquidazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1 gennaio 1995 al 31 ottobre 1995, liquidando e versando l'imposta relativa entro la predetta data del 30 aprile 1996. Sono altresì sospesi, fino alla data del 30 giugno 1996, gli obblighi di liquidazione e versamento relativi all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I medesimi soggetti debbono procedere alle liquidazioni mensili ed alle liquidazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1 novembre 1995 al 30 giugno 1996 liquidando e versando l'imposta relativa entro la data del 5 novembre 1996. Il versamento da effettuare entro la data del 30 aprile 1996 può essere eseguito in tre rate di uguale importo nei mesi di luglio 1996; luglio 1997; luglio 1998, e quello da effettuare entro il 5 novembre 1996 può essere eseguito in tre rate di uguale importo nei mesi di gennaio 1997; gennaio 1998; gennaio 1999; sugli importi rateizati sono dovuti gli interessi al saggio legale.
7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scadenti nel periodo di sospensione previsto dal comma 2, sono prorogati al 30 novembre 1995; i versamenti dovuti in base alle predette dichiarazioni i cui termini scadono nel suddatto periodo di sospensione, devono essere eseguiti entro il 30 aprile 1996. Sono altresì sospesi, per il periodo compreso tra il 1 novembre 1995 e il 30 giugno 1996, i versamenti dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Tali versamenti debbono essere eseguiti entro il 31 ottobre 1996. Il versamento da effettuare entro al data del 30 aprile 1996 può essere eseguito in tre rate di uguale importo nei mesi di luglio 1996; luglio 1997; luglio 1998, e quello da effettuare entro il 31 ottobre 1996 può essere eseguito in tre rate di uguale importo nei mesi di gennaio 1997; gennaio 1998; gennaio 1999; sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al saggio legale.
7-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai soggetti che non rientrano tra quelli di cui ai commi 2 e 3, e posseggono soltanto redditi di partecipazione in società di persone, imprese familiari ed aziende coniugali, nonché in gruppi europei di interesse economico destinatari delle disposizioni recate dal presente articolo, semprechè abbiano subito danno rilevante nella misura prevista dal successivo comma 16-bis in proporzione alle quote di partecipazione. Qualora i soggetti medesimi posseggano anche altri redditi, debbono presentare la dichiarazione annuale, relativamente a detti redditi, nei normali termini di legge ed effettuare i relati versamenti. Debbono poi produrre una successiva dichiarazione dei redditi, sostitutiva della precedente, comprensiva dei redditi o delle perdite di partecipazione con le modalità precedentemente indicate provvedendo al versamento dell'eventuale maggiore imposta dovuta o esponendo l'eventuale credito da portare in diminuzione dagli acconti o dalle imposte dovute per la successiva dichiarazione o chiedendo rimborso dell'imposta in eccedenza.
7-ter. In deroga a quanto disposto dal comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, introdotto dall'articolo 41 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i soggetti di cui ai commi 2 e 3, previa presentazione della certificazione di cui al comma 12, possono effettuare i versamenti delle somme dovute ai fini del perfezionamento dell'accertamento con adesione per anni pregressi senza applicazione degli interessi legali, entro il 15 dicembre 1996. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 agosto 1995, n.345, le date ivi indicate del 31 marzo 1996, 30 settembre 1996 e 15 dicembre 1995 devono intendersi sostituite, rispettivamente, dalle date 31 marzo 1997, 30 settembre 1997 e 15 dicembre 1996.
7-quater. Il recupero delle somme iscritte a ruolo alla data del 4 novembre 1994 e non corrisposte per effetto delle agevolazioni concesse fino al 30 giugno 1996 dovrà essere effettuato a decorrere dal mese di febbraio 1997 alle date stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
8. Il termine per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili, per gli adempimenti dei contribuenti e per i versamenti in materia di altri tributi locali, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente decreto, è prorogato al 5 maggio 1995. (6)
9. Ai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è concessa dal Ministero dell'interno un'anticipazione per compensare gli effetti finanziari della proroga del termine del versamento della seconda rata del 1994 relativa all'imposta comunale sugli immobili.
L'anticipazione è calcolata sulla base dei dati già trasmessi al Ministero dell'interno dal Ministero delle finanze per il 1993 ed è corrisposta entro il 20 gennaio 1995. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di erogazione della seconda rata dei contributi ordinari spettanti per il 1995.
9-bis. Per i casi in cui l'importo della rata dei contributi ordinari di cui al comma 9 non consenta il recupero integrale dell'anticipazione, i comuni interessati sono tenuti a versare, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno, l'importo differenziale ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 1995.
9-ter. Lo stanziamento del capitolo 1601 del Ministero dell'interno è integrato, per l'anno 1995, dell'importo di lire 112.000 milioni, corrispondente all'ammontare delle anticipazioni che eccedono la seconda rata dei contributi ordinari 1995. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle entrate di cui al comma 9-bis che restano acquisite al bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Ai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, non si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
11. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo per i tributi diversi da quelli di cui ai commi 6, 7 e 7-quater, potrà avvenire mediante rateizzazione in tre anni a decorrere dal mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al saggio legale.
11-bis. Con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità e i termini di versamento delle somme di cui al presente articolo.
12. L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione all'amministrazione competente di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:
a) la residenza o il domicilio o la sede in uno dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria attività, ovvero la proprietà o il possesso di immobili;
b) l'aver subito in conseguenza dei predetti eventi un rilevante danno.
12-bis. Coloro i quali, avendo il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994, non abbiano versato i tributi dovuti alla data del 30 novembre 1994, possono compiere tali adempimenti entro il 30 aprile 1995, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ma con la sovrattassa del 3 per cento. Tale norma si applica anche ai sostituti d'imposta. Ai soggetti che, a causa degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, abbiano subito rilevanti danni, ancorché privi del domicilio o della residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del presente comma.
13. Non si fa comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui al presente articolo.
14. I soggetti con domicilio fiscale in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, o che svolgevano negli stessi un'attività alla data del 4 novembre 1994, obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e che a seguito dell'evento alluvionale hanno subito la perdita dei documenti stessi, debbono rendere apposita denuncia all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro la stessa data debbono ripristinare la documentazione contabile dispersa necessaria per effettuare le annotazioni di legge. La denuncia di cui sopra deve contenere l'elencazione specifica dei documenti contabili dispersi e l'attestazione che l'evento alluvionale ha interessato il luogo dove erano tenute le predette scritture. Si applica l'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non si fa luogo alla applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste per le violazioni relative alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili nel periodo compreso fra il 4 novembre 1994 ed il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui al comma 12, sono prorogati, nel periodo dal 4 novembre 1994 al 31 dicembre 1994, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 4 novembre 1994, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata di protesto. Il Comitato di cui all'articolo 2 è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti bancari pubblici o privati in modo da assicurare l'esazione di crediti ricompresi nella sospensione dei termini prevista nel presente comma.
16. Per i soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono sospesi fino al 31 dicembre 1994 i termini per i pagamenti dovuti, a decorrere dal 4 novembre 1994, nei confronti di società o enti esercenti pubblici servizi di fornitura di gas, elettricità, acqua e telefonia.
16-bis. Ai fini del presente articolo si intende rilevante il danno superiore ad un sesto del reddito dichiarato, per l'anno di imposta 1993, dai soggetti colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1 aventi il domicilio, la residenza o la sede, alla data del 4 novembre 1994, nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Non si considerano in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore a lire 2.000.000.
16-ter. I disabili titolari di patente F o B speciale possono usufruire una tantum dei benefici previsti dalla legge 9 aprile 1986, n. 97, per l'acquisto di veicoli adattati alle loro esigenze, anche se non sia trascorso il termine di quattro anni dall'ultimo acquisto per sostituire autoveicoli danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali. Il successivo termine di quattro anni si computa a partire dal beneficio usufruito ai sensi del presente comma.
16-quater. L'accertamento induttivo previsto dall' articolo 39, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 55, secondo comma, numeri 1) e 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non è applicabile qualora le cause dipendano dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali avvenuti nella prima decade del mese di novembre 1994 nei comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto, ed il soggetto passivo d'imposta abbia denunciato alla Guardia di finanza o agli uffici del registro o agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto o ai carabinieri o alla Polizia di Stato la distruzione delle scritture contabili.
16-quater.1. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, sono da considerare erogati in conto capitale e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa del percipiente.
16-quinquies. In deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 817, e successive modificazioni, i contributi in conto capitale erogati, in base a leggi dello Stato, dallo Stato, dalle regioni o dai comuni alle imprese danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali e delle avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, non concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente.
16-sexies.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 1996, N. 437, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 OTTOBRE 1996, N. 556))
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 2 ottobre 1995, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1995, n. 507, ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, devono intendersi riferite anche al personale militare ed equiparato comunque in servizio nei territori interessati".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 4) che "I comuni interessati sono autorizzati a prorogare al 30 aprile 1996 il termine del 5 maggio 1995 previsto dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, nonché i termini per i versamenti in acconto e a saldo dell'imposta comunale sugli immobili e per il versamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovute per l'anno 1995".