DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 24-10-2018
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 25. 
                      Registrazione degli acquisti 
 
  ((Il contribuente deve annotare in un apposito registro le  fatture
e le bollette doganali relative ai beni e  ai  servizi  acquistati  o
importati nell'esercizio dell'impresa, arte o  professione,  comprese
quelle  emesse  a  norma  del  secondo  comma   dell'articolo   17,))
anteriormente alla liquidazione periodica nella quale  e'  esercitato
il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il
termine  di  presentazione  della  dichiarazione   annuale   relativa
all'anno di ricezione della fattura e  con  riferimento  al  medesimo
anno. (79) (180) 
  COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N. 695. 
  Dalla registrazione  devono  risultare  la  data  della  fattura  o
bolletta, ((...)) la  ditta,  denominazione  o  ragione  sociale  del
cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e  cognome
se non si tratta di imprese, societa'  o  enti,  nonche'  l'ammontare
imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota. 
  Per le fatture relative alle operazioni  di  cui  all'articolo  21,
commi 6 e 6-bis, devono  essere  indicati,  in  luogo  dell'ammontare
dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e, eventualmente,
la relativa norma. (144) 
  COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N. 695. 
  La disposizione del  comma  precedente  si  applica  anche  per  le
fatture relative a prestazioni di trasporto e  per  quelle  pervenute
tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale  ne  sia  l'importo.
(20) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3)  che
le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975. 
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AGGIORNAMENTO (8a) 
  Il D.M. 11 agosto 1975 (in G.U. 22/08/1975,  n.  223)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Le registrazioni di  cui  agli  articoli
23, 24, 25 e 39 secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,
qualora    il    contribuente    utilizzi    direttamente    macchine
elettrocontabili ovvero si avvalga, per la elaborazione dei dati,  di
centri elettrocontabili gestiti da  terzi,  possono  essere  eseguite
entro sessanta giorni dalla data di effettuazione  delle  operazioni,
fermo restando l'obbligo di tener conto, nelle dichiarazioni previste
dagli articoli 27 e seguenti del citato decreto del Presidente  della
Repubblica n. 633, di tutte le operazioni  soggette  a  registrazione
nel periodo cui le dichiarazioni si riferiscono". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che "Le
integrazioni e correzioni apportate agli articoli 4,  6,  25,  ultimo
comma, 37, 53 e 58, del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, nonche'  al  n.  6)  della  parte  terza  della
tabella A e al n. 6) della tabella B allegate al decreto  stesso,  si
applicano dal 1 gennaio 1973. Resta tuttavia ferma,  per  i  soggetti
indicati nel quarto comma dell'art. 4, la non imponibilita': 1) delle
operazioni  effettuate  senza  distinta  organizzazione  fino  al  31
dicembre 1974; 2) delle cessioni e prestazioni fatte ai propri  soci,
associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi  specifici
o di contributi supplementari,  fino  al  31  marzo  1979;  3)  delle
operazioni relative alle attivita' indicate alle lettere d) e g)  del
quinto comma dell'art. 4 effettuate fino al 31 marzo  1979.  I  mutui
per l'acquisto di abitazioni e i prestiti concessi da enti o casse di
previdenza ai propri iscritti si intendono compresi  nella  esenzione
gia' prevista dall'art. 10, n. 18), del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633". 
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AGGIORNAMENTO (79) 
  Il D. Lgs. 23 marzo 1998, n.56 ha disposto (con l'art. 7, comma  1)
che le modifiche al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1
gennaio 1998. 
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AGGIORNAMENTO (144) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
335)  che  le  presenti  modifiche  si  applicano   alle   operazioni
effettuate a partire dal 1° gennaio 2013. 
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AGGIORNAMENTO (180) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che
la presente modifica si applica alle fatture e alle bollette doganali
emesse dal 1° gennaio 2017.