DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2013
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 24. 
                   Registrazione dei corrispettivi 
 
  I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di  cui  all'art.
22, in luogo di quanto stabilito  nell'articolo  precedente,  possono
annotare  in  apposito  registro,   relativamente   alle   operazioni
effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale  dei  corrispettivi
delle  operazioni  imponibili  e  delle  relative  imposte,  distinto
secondo  l'aliquota  applicabile,  nonche'  l'ammontare  globale  dei
corrispettivi delle ((operazioni di cui all'articolo 21,  commi  6  e
6-bis,  distintamente  per  ciascuna  tipologia  di  operazioni   ivi
indicata)). L'annotazione deve essere eseguita,  con  riferimento  al
giorno in cui le operazioni sono  effettuate,  entro  il  giorno  non
festivo successivo. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE  1996,  N.
695. (57a) (57b) ((144)) 
  Nella determinazione dell'ammontare giornaliero  dei  corrispettivi
devono  essere  computati  anche  i  corrispettivi  delle  operazioni
effettuate con emissione di  fattura,  comprese  quelle  relative  ad
immobili e beni strumentali  e  quelle  indicate  nel  secondo  comma
dell'articolo 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta. 
  Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano
promiscuamente la vendita di  beni  soggetti  ad  aliquote  d'imposta
diverse, il Ministro delle finanze  puo'  consentire,  stabilendo  le
modalita' da osservare, che la registrazione dei corrispettivi  delle
operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e  che
la   ripartizione   dell'ammontare   dei   corrispettivi   ai    fini
dell'applicazione delle diverse aliquote  sia  fatta  in  proporzione
degli acquisti. 
  I commercianti al minuto che tengono il registro di  cui  al  primo
comma in luogo diverso da  quello  in  cui  svolgono  l'attivita'  di
vendita devono eseguire le annotazioni prescritte  nel  primo  comma,
nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e
conservato nel luogo  o  in  ciascuno  dei  luoghi  in  cui  svolgono
l'attivita' di vendita. Le  relative  modalita'  sono  stabilite  con
decreto del Ministro delle finanze.(20) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687,  ha  disposto  (con  l'art.  3,
comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975. 
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AGGIORNAMENTO (8a) 
  Il D.M. 11 agosto 1975 (in G.U. 22/08/1975,  n.  223)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Le registrazioni di  cui  agli  articoli
23, 24, 25 e 39 secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,
qualora    il    contribuente    utilizzi    direttamente    macchine
elettrocontabili ovvero si avvalga, per la elaborazione dei dati,  di
centri elettrocontabili gestiti da  terzi,  possono  essere  eseguite
entro sessanta giorni dalla data di effettuazione  delle  operazioni,
fermo restando l'obbligo di tener conto, nelle dichiarazioni previste
dagli articoli 27 e seguenti del citato decreto del Presidente  della
Repubblica n. 633, di tutte le operazioni  soggette  a  registrazione
nel periodo cui le dichiarazioni si riferiscono". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art.  3,  comma
2) che "La  modificazione  apportata  all'art.  24  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  concernente  il
registro di prima >nota, si applica dal 1 luglio 1979". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.P.R. 30 dicembre 1980, n.897 ha disposto (con l'art. 45, comma
2) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1981. 
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AGGIORNAMENTO (57a) 
  Il D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni  dalla
L. 26 febbraio 1994, n. 133 ha disposto (con l'art. 3, comma  3)  che
la  presente  modifica  si  applica  alle  operazioni  effettuate   a
decorrere dal 1 aprile 1994. 
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AGGIORNAMENTO (57b) 
  Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito con modificazioni dalla
L. 26 febbraio 1994, n. 133 come modificato dal D.L. 23 maggio  1994,
n. 308 convertito con modificazioni dalla L. 22 luglio 1994,  n.  458
ha disposto (con l'art. 3, comma  3)  che  la  presente  modifica  si
applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 luglio 1994. 
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AGGIORNAMENTO (144) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
335) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate a
partire dal 1° gennaio 2013.