DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 30-6-2019
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 21. 
                      (Fatturazione delle operazioni) 
 
  1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che  effettua  la
cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche
sotto forma di nota, conto, parcella e simili o,  ferma  restando  la
sua responsabilita', assicura che  la  stessa  sia  emessa,  per  suo
conto, dal cessionario o dal committente  ovvero  da  un  terzo.  Per
fattura elettronica si intende la  fattura  che  e'  stata  emessa  e
ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura
elettronica   e'   subordinato   all'accettazione   da   parte    del
destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o  elettronica,  da
parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale  non
esiste  alcuno  strumento  giuridico  che  disciplini  la   reciproca
assistenza e' consentita a condizione  che  ne  sia  data  preventiva
comunicazione all'Agenzia delle entrate e purche' il soggetto passivo
nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e nei suoi
confronti non siano stati notificati,  nei  cinque  anni  precedenti,
atti impositivi o  di  contestazione  di  violazioni  sostanziali  in
materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto.  Con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalita', i
contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura,
cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna,
spedizione, trasmissione o messa a  disposizione  del  cessionario  o
committente. 
  2. La fattura contiene le seguenti indicazioni: 
    a) data di emissione; 
    b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; 
    c) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome,
residenza  o  domicilio  del  soggetto  cedente  o  prestatore,   del
rappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile
organizzazione per i soggetti non residenti; 
    d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; 
    e) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome,
residenza o domicilio del soggetto  cessionario  o  committente,  del
rappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile
organizzazione per i soggetti non residenti; 
    f) numero di partita IVA del soggetto cessionario  o  committente
ovvero, in caso di soggetto  passivo  stabilito  in  un  altro  Stato
membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA  attribuito
dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario  o
committente residente o domiciliato nel territorio  dello  Stato  non
agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale; 
    g) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei  servizi  formanti
oggetto dell'operazione; 
    g-bis) data in cui  e'  effettuata  la  cessione  di  beni  o  la
prestazione di servizi ovvero data in cui e' corrisposto in  tutto  o
in parte il corrispettivo, sempreche' tale  data  sia  diversa  dalla
data di emissione della fattura; (192) 
    h) corrispettivi ed altri dati necessari  per  la  determinazione
della base imponibile, compresi quelli  relativi  ai  beni  ceduti  a
titolo di sconto, premio o abbuono  di  cui  all'articolo  15,  primo
comma, n. 2; 
    i) corrispettivi relativi agli altri  beni  ceduti  a  titolo  di
sconto, premio o abbuono; 
    l)  aliquota,  ammontare  dell'imposta  e   dell'imponibile   con
arrotondamento al centesimo di euro; 
    m) data della prima immatricolazione  o  iscrizione  in  pubblici
registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle
ore volate, se trattasi di  cessione  intracomunitaria  di  mezzi  di
trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4,  del  decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427; 
    n) annotazione che la stessa. e' emessa, per conto del cedente  o
prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo. 
  3. Se l'operazione o le operazioni  cui  si  riferisce  la  fattura
comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse,
gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed  l),  sono
indicati  distintamente  secondo  l'aliquota  applicabile.   Per   le
operazioni  effettuate  nello  stesso  giorno  nei  confronti  di  un
medesimo soggetto puo' essere emessa una sola fattura.  Nel  caso  di
piu' fatture  elettroniche  trasmesse  in  unico  lotto  allo  stesso
destinatario  da  parte  dello  stesso  cedente   o   prestatore   le
indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere  inserite  una
sola volta, purche' per ogni fattura  sia  accessibile  la  totalita'
delle  informazioni.  Il  soggetto  passivo  assicura  l'autenticita'
dell'origine, l'integrita' del  contenuto  e  la  leggibilita'  della
fattura dal momento della sua  emissione  fino  al  termine  del  suo
periodo di conservazione; autenticita' dell'origine ed integrita' del
contenuto possono essere garantite mediante sistemi di  controllo  di
gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la  fattura  e
la cessione di beni o la prestazione di servizi ad  essa  riferibile,
ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica  qualificata  o
digitale  dell'emittente  o  mediante  sistemi  EDI  di  trasmissione
elettronica dei  dati  o  altre  tecnologie  in  grado  di  garantire
l'autenticita' dell'origine  e  l'integrita'  dei  dati.  Le  fatture
redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini
di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria. 
  4. ((La fattura e' emessa entro  dodici  giorni  dall'effettuazione
dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo  6)).  La  fattura
cartacea e' compilata in duplice esemplare di cui uno e' consegnato o
spedito all'altra parte.  In  deroga  a  quanto  previsto  nel  primo
periodo: (192) 
  a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta  da
documento di trasporto o da altro documento idoneo a  identificare  i
soggetti  tra  i  quali  e'  effettuata  l'operazione  ed  avente  le
caratteristiche  determinate  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 14 agosto 1996, n. 472,  nonche'  per  le  prestazioni  di
servizi individuabili attraverso  idonea  documentazione,  effettuate
nello stesso mese solare nei confronti del  medesimo  soggetto,  puo'
essere  emessa  una  sola  fattura,  recante   il   dettaglio   delle
operazioni, entro il giorno  15  del  mese  successivo  a  quello  di
effettuazione delle medesime; 
  b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti
di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura e'
emessa entro il mese successivo a quello della consegna o  spedizione
dei beni; 
  c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi  stabiliti
nel territorio di un  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea  non
soggette all'imposta ai sensi  dell'articolo  7-ter,  la  fattura  e'
emessa  entro  il  giorno  15  del  mese  successivo  a   quello   di
effettuazione dell'operazione; 
  d) per le prestazioni di  servizi  di  cui  all'articolo  6,  sesto
comma,  primo  periodo,  rese  o  ricevute  da  un  soggetto  passivo
stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura e'  emessa  entro  il
giorno  15  del   mese   successivo   a   quello   di   effettuazione
dell'operazione. 
  5. Nelle ipotesi di  cui  all'articolo  17,  secondo  comma,  primo
periodo, il cessionario o il committente emette la fattura  in  unico
esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilita', si assicura
che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo. 
  6. La fattura e'  emessa  anche  per  le  tipologie  di  operazioni
sottoelencate e contiene, in luogo  dell'ammontare  dell'imposta,  le
seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma
comunitaria o nazionale: 
    a) cessioni relative a beni in transito o  depositati  in  luoghi
soggetti a vigilanza  doganale,  non  soggette  all'imposta  a  norma
dell'articolo 7 -bis  comma  1,  con  l'annotazione  «operazione  non
soggetta»; 
    b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis,  9  e
38-quater, con l'annotazione «operazione non imponibile»; 
    c) operazioni esenti  di  cui  all'articolo  10,  eccetto  quelle
indicate al n. 6), con l'annotazione «operazione esente»; 
    d)  operazioni  soggette  al  regime  del  margine  previsto  dal
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione,  a  seconda  dei
casi, «regime del margine  -  beni  usati»,  «regime  del  margine  -
oggetti d'arte» o «regime del margine - oggetti di antiquariato o  da
collezione»; 
    e) operazioni effettuate  dalle  agenzie  di  viaggio  e  turismo
soggette al regime del margine  previsto  dall'articolo  74-ter,  con
l'annotazione «regime del margine - agenzie di viaggio. (144) 
  6-bis. I soggetti passivi  stabiliti  nel  territorio  dello  Stato
emettono la fattura  anche  per  le  tipologie  di  operazioni  sotto
elencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli
da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le
seguenti annotazioni con l'eventuale  specificazione  della  relativa
norma comunitaria o nazionale: 
    a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse  da  quelle
di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti
di un soggetto passivo che e' debitore dell'imposta in un altro Stato
membro dell'Unione europea, con l'annotazione «inversione contabile»; 
    b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che  si  considerano
effettuate fuori dell'Unione europea, con  l'annotazione  "operazione
non soggetta". 
  6-ter.  Le  fatture  emesse  dal  cessionario  di  un  bene  o  dal
committente di un servizio in virtu' di  un  obbligo  proprio  recano
l'annotazione «autofatturazione». (144) 
  7. Se  il  cedente  o  prestatore  emette  fattura  per  operazioni
inesistenti, ovvero se indica nella  fattura  i  corrispettivi  delle
operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella  reale,
l'imposta e' dovuta per l'intero ammontare indicato o  corrispondente
alle indicazioni della fattura. (170) (171) 
  8.  Le  spese  di  emissione  della  fattura  e   dei   conseguenti
adempimenti e formalita' non possono formare oggetto  di  addebito  a
qualsiasi titolo. 
 
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AGGIORNAMENTO (144) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334  del  presente
articolo si applicano alle operazioni effettuate  a  partire  dal  1°
gennaio 2013." 
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AGGIORNAMENTO (170) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha  disposto  (con  l'art.  32,
comma 1) che la presente  modifica  si  applica  a  decorrere  dal  1
gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato  dalla  L.  28
dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma  1)  che  la
presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016. 
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AGGIORNAMENTO (192) 
  Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2018, n. 136, ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che
le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.