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DECRETO-LEGGE 24 novembre 1994, n. 646

Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/11/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22 (in G.U. 23/01/1995, n.18).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
Testo in vigore dal: 1-1-2013
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  attivare  gli
interventi di prima necessita' e  di  immediato  sostegno  in  favore
delle zone colpite in misura eccezionale da avversita' atmosferiche e
da eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 16 novembre 1994 e del 21 novembre 1994; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno, di grazia  e  giustizia,  delle
finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori
pubblici, delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,  della
sanita', per i beni culturali e  ambientali,  dell'ambiente,  per  la
funzione pubblica e gli affari regionali, del tesoro e del  lavoro  e
della previdenza sociale; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Con decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
emanarsi entro cinque giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, su proposta del Ministro  dell'interno,  sentiti  i
presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuati i
comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese  le  zone  colpite
dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi  alluvionali
nella prima decade del mese di  novembre  1994,  anche  eventualmente
indicando le parti di territorio comunale effettivamente  colpite.  A
tale  fine  i  prefetti  delle  province  interessate  comunicano  al
Ministero dell'interno ogni elemento di valutazione in loro possesso. 
  2. I comuni,  le  comunita'  montane,  le  province  e  le  regioni
rientranti nei territori delle regioni individuate  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10  novembre  1994,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  264  dell'11   novembre   1994   sono
autorizzati a contrarre mutui ventennali, entro il limite complessivo
di lire 250 miliardi, con oneri di ammortamento a totale carico dello
Stato, qualora  in  conseguenza  degli  eventi  alluvionali  avvenuti
nell'anno 1994 abbiano subito danni ai beni  di  propria  pertinenza,
indicati dall'articolo 3, comma 1, lettera a), al fine del ripristino
di tali beni, nonche' per interventi di consolidamento  dei  dissesti
idrogeologici,  di  riassetto  idraulico  e   di   ripristino   delle
discariche danneggiate e finalizzati a prevenire  il  verificarsi  di
situazioni di pericolo di cui alla lettera b) dello  stesso  articolo
3,  comma  1.  Per  essere  ammessi  a  tale   beneficio   i   legali
rappresentanti degli enti interessati presentano domanda  alla  Cassa
depositi e prestiti, in coerenza con i piani regionali di  ripristino
e prevenzione, contenente la specificazione dell'ente, delle opere da
ripristinare o da realizzare e del conseguente fabbisogno finanziario
per ogni singola opera; tali  piani,  predisposti  sulla  base  delle
attestazioni di danno degli enti interessati e degli accertamenti dei
servizi tecnici regionali della  difesa  del  suolo,  sono  approvati
dalle regioni, previo  parere  della  Autorita'  di  bacino,  che  si
esprimono entro trenta giorni,  in  coerenza  con  le  determinazioni
della Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni  e  le  province
autonome  in  ordine  al  riparto  dell'importo  disponibile  e  alle
modalita' e procedure. Trascorso il termine di cui sopra si prescinde
dal parere della Autorita' di bacino. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  3,  valutato  in
lire 48 miliardi per l'anno 1996 ed  in  lire  27  miliardi  annui  a
decorrere dal 1997, si provvede mediante  utilizzo  delle  proiezioni
per l'anno 1996  dell'accantonamento  relativo  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1994. Il  Ministro  del  tesoro  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. ((13)) 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma  7)
che  "Le  risorse  disponibili  per  gli  interventi   recati   dalle
autorizzazioni di  spesa  di  cui  all'elenco  n.  2,  allegato  alla
presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015
e successivi per gli importi ivi indicati."