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DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1995, n. 415

Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-10-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.29 novembre 1995, n. 507 (in G.U. 30/11/1995, n.280).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/02/2006)
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Testo in vigore dal:  1-12-1995
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite da alluvione nel novembre 1994
1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, primo e secondo periodo, le parole: "30 aprile 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995";
b) nel comma 5 le parole: "30 aprile 1995" e "5 maggio 1995" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "31 ottobre 1995" e "5 novembre 1995" e le parole da: "La dichiarazione" a "5 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "Le dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative agli anni 1994 e 1995 devono essere presentate entro il 5 dicembre 1996.";
c) il comma 6 è sostituito dal seguente: " 6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 tenuti, alla data del 4 novembre 1994 e fino al 31 ottobre 1995, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esonerati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1994 anche le operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 4 novembre al 31 dicembre 1994 liquidando e versando l'imposta relativa entro il 30 aprile 1996; i medesimi soggetti debbono procedere alle liquidazioni mensili ed alle liquidazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1 gennaio 1995 al 31 ottobre 1995, liquidando e versando l'imposta relativa entro la predetta data del 30 aprile 1996. Sono altresì sospesi, fino alla data del 30 giugno 1996, gli obblighi di liquidazione e versamento relativi all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I medesimi soggetti debbono procedere alle liquidazioni mensili ed alle liquidazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1 novembre 1995 al 30 giugno 1996 liquidando e versando l'imposta relativa entro la data del 5 novembre 1996. Il versamento da effettuare entro la data del 30 aprile 1996 può essere eseguito in tre rate di uguale importo nei mesi di luglio 1996; luglio 1997; luglio 1998, e quello da effettuare entro il 5 novembre 1996 può essere eseguito in tre rate di uguale importo nei mesi di gennaio 1997; gennaio 1998; gennaio 1999; sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al saggio legale.";
d) il comma 7 è sostituito dal seguente: " 7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scadenti nel periodo di sospensione previsto dal comma 2, sono prorogati al 30 novembre 1995; i versamenti dovuti in base alle predette dichiarazioni i cui termini scadono nel suddetto periodo di sospensione, devono essere eseguiti entro il 30 aprile 1996. Sono altresì sospesi, per il periodo compreso tra il 1 novembre 1995 e il 30 giugno 1996, i versamenti dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Tali versamenti debbono essere eseguiti entro il 31 ottobre 1996. Il versamento da effettuare entro la data del 30 aprile 1996 può essere eseguito in tre rate di uguale importo nei mesi di luglio 1996; luglio 1997; luglio 1998, e quello da effettuare entro il 31 ottobre 1996 può essere eseguito in tre rate di uguale importo nei mesi di gennaio 1997; gennaio 1998; gennaio 1999; sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al saggio legale.";
e) dopo il comma 7 è inserito il seguente: " 7-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai soggetti che non rientrano tra quelli di cui ai commi 2 e 3, e posseggono soltanto redditi di partecipazione in società di persone, imprese familiari ed aziende coniugali, nonché in gruppi europei di interesse economico destinatari delle disposizioni recate dal presente articolo, semprechè abbiano subito danno rilevante nella misura prevista dal successivo comma 16-bis in proporzione alle quote di partecipazione. Qualora i soggetti medesimi posseggano anche altri redditi, debbono presentare la dichiarazione annuale, relativamente a detti redditi, nei normali termini di legge ed effettuare i relativi versamenti. Debbono poi produrre una successiva dichiarazione dei redditi, sostitutiva della precedente, comprensiva dei redditi o delle perdite di partecipazione con le modalità precedentemente indicate provvedendo al versamento dell'eventuale maggiore imposta dovuta o esponendo l'eventuale credito da portare in diminuzione dagli acconti o dalle imposte dovute per la successiva dichiarazione o chiedendo rimborso dell'imposta in eccedenza.";
f) dopo il comma 7-bis inserire il seguente: "7-ter. In deroga a quanto disposto dal comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, introdotto dall'articolo 41 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i soggetti di cui ai commi 2 e 3, previa presentazione della certificazione di cui al comma 12, possono effettuare i versamenti delle somme dovute ai fini del perfezionamento dell'accertamento con adesione per anni pregressi senza applicazione degli interessi legali, entro il 15 dicembre 1996.
Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, le date ivi indicate del 31 marzo 1996, 30 settembre 1996 e 15 dicembre 1995 devono intendersi sostituite, rispettivamente, dalle date 31 marzo 1997, 30 settembre 1997 e 15 dicembre 1996.";
g) dopo il comma 7-ter inserire il seguente: " 7-quater. Il recupero delle somme iscritte a ruolo alla data del 4 novembre 1994 e non corrisposte per effetto delle agevolazioni concesse fino al 30 giugno 1996 dovrà essere effettuato a decorrere dal mese di febbraio 1997 alle date stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.";
h) il comma 11 è sostituito dal seguente: " 11. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo per i tributi diversi da quelli di cui ai commi 6, 7 e 7-quater, potrà avvenire mediante rateizzazione in tre anni a decorrere dal mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al saggio legale.";
i) dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità e i termini di versamento delle somme di cui al presente articolo.";
l) nel comma 12-bis, primo periodo, le parole: "20 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 1995".
((l-bis) dopo il comma 16-quater è inserito il seguente:
"16-quater.1. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, sono da considerare erogati in conto capitale e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa del percipiente"))
2. Le disposizioni del comma 1, lettera d), non si applicano ai soggetti che si avvalgono del differimento dei termini previsto dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.
3. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, devono intendersi riferite anche al personale militare ed equiparato comunque in servizio nei territori interessati.
4. I comuni interessati sono autorizzati a prorogare al 30 aprile 1996 il termine del 5 maggio 1995 previsto dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, nonché i termini per i versamenti in acconto e a saldo dell'imposta comunale sugli immobili e per il versamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovute per l'anno 1995. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 6, comma 13, del predetto decreto, per le somme corrisposte. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 71 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 166 miliardi per l'anno 1996, si provvede, per l'anno 1995, mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e, per l'anno 1996, a carico dell'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo di cui all'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 691 del 1994.
6. Agli oneri a carico dei comuni derivanti dall'attuazione del comma 4 valutati in lire 47,5 miliardi per l'anno 1995 e in lire 22,5 miliardi per l'anno 1996, si provvede, per l'anno 1995, quanto a lire 40 miliardi, mediante l'utilizzo delle somme disponibili di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e, quanto a lire 7,5 miliardi mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35; per l'anno 1996, mediante utilizzo delle somme disponibili di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.
((Conseguentemente l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, è sostituito dal seguente: "Le residue somme disponibili riferite all'importo di cui al comma 2 sono portate, nel limite massimo di lire 29 miliardi, in aumento della spesa prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994 n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471"))
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