DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1994, n. 691

Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-12-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1995, n. 35 (in G.U. 17/02/1995, n.40).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal: 1-12-1995
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 9. 
   1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro  privati  operanti
nei territori delle regioni di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  non
rientranti nel campo di applicazione  degli  interventi  ordinari  di
cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario  ridotto
in conseguenza degli  eventi  alluvionali,  e'  corrisposta,  per  il
periodo di sospensione o di  riduzione  dell'orario  e  comunque  non
oltre  il  30  giugno  1995,  una  indennita'  pari  al   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  previsto  dalle   vigenti
disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario,
nonche' gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti. 
   2. L'indennita' di cui al comma  1  e'  corrisposta  dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale su richiesta dei datori di  lavoro
da prodursi entro il termine di cui all'articolo 7,  comma  1,  della
legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura  prevista  dalla
stessa legge. Per i periodi-paga gia'  scaduti  la  richiesta  dovra'
essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto.  Per  la
richiesta i datori di lavoro si atterranno  alla  procedura  prevista
dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, con onere a  carico  del  gettito
dei contributi di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n.
407, che viene integrato dall'importo di lire 100 miliardi per l'anno
1995. 
   3. Nei territori di cui  al  comma  1  i  periodi  di  trattamento
ordinario di integrazione salariale compresi tra il 1 novembre 1994 e
il 30 giugno 1995 non si computano ai fini del  calcolo  dei  periodi
massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti. 
   4. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui al  comma  1  si
applicano  le  disposizioni  in  materia  di  assorbimento   previste
dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio  1995,  n.  22.
L'INPS comunica al Ministero del tesoro e al Ministero  dell'interno,
entro il 31 luglio 1995, l'importo delle indennita' concesse ai sensi
del comma 1 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma  2,
con prioritario riferimento all'importo  di  lire  100  miliardi  ivi
previsto. ((Le residue somme disponibili riferite all'importo di  cui
al comma 2 sono portate, nel limite massimo di lire 29  miliardi,  in
aumento della spesa prevista dall'articolo  8  del  decreto-legge  30
maggio 1994 n. 328, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25
luglio 1994, n. 471)).