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DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1994, n. 691

Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-12-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1995, n. 35 (in G.U. 17/02/1995, n.40).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal:  1-12-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nei territori delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza degli eventi alluvionali, è corrisposta, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 30 giugno 1995, una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.
2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale su richiesta dei datori di lavoro da prodursi entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla stessa legge. Per i periodi-paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la richiesta i datori di lavoro si atterranno alla procedura prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, con onere a carico del gettito dei contributi di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che viene integrato dall'importo di lire 100 miliardi per l'anno 1995.
3. Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra il 1 novembre 1994 e il 30 giugno 1995 non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti.
4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
L'INPS comunica al Ministero del tesoro e al Ministero dell'interno, entro il 31 luglio 1995, l'importo delle indennità concesse ai sensi del comma 1 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, con prioritario riferimento all'importo di lire 100 miliardi ivi previsto.
((Le residue somme disponibili riferite all'importo di cui al comma 2 sono portate, nel limite massimo di lire 29 miliardi, in aumento della spesa prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1994 n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471))
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