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DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1994, n. 691

Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-12-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1995, n. 35 (in G.U. 17/02/1995, n.40).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  20-12-1994 al: 17-2-1995
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di immediati interventi che consentano di avviare rapidamente l'opera di ricostruzione nelle zone colpite da avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, nonché di adottare provvedimenti a sostegno del rilancio delle attività economiche e produttive gravemente pregiudicate in conseguenza degli stessi eventi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Ai soggetti che alla data del 4 novembre 1994 risultavano proprietari di immobili, ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilità di ripristino per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, è assegnato:
a) limitatamente all'unità immobiliare ad uso di residenza principale, un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o per l'acquisto di un alloggio di civile abitazione con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare distrutta e comunque non superiore, nel limite massimo, a 200 mq;
b) per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo, un contributo sino al 75 per cento della spesa.
2. Ai soggetti indicati al comma 1 che, alla data del 4 novembre 1994, risultavano proprietari di beni immobili danneggiati dai predetti eventi alluvionali è assegnato un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni.
3. Ai soggetti residenti nei comuni ricompresi nelle regioni di cui al comma 1 che, in conseguenza degli eventi alluvionali, abbiano subito la distruzione o la perdita di beni mobili e di beni mobili registrati è assegnato un contributo commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.
4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.