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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 407

Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993.

note: Entrata in vigore della legge: 15-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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Testo in vigore dal:  15-1-1991

Art. 9

(Aliquote contributive).
1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, per le finalità di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è stabilito per le imprese appartenenti ai settori indicati al predetto articolo 2, ivi incluse quelle alle quali l'intervento è stato esteso, in via permanente, con successivo provvedimento legislativo, con esclusione di quelle indicate all'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, un contributo pari a 0,6 punti percentuali e a 0,3 punti percentuali della retribuzione determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.
Note all'art. 9:
- L'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati) è il seguente:
"Art. 2. - A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge agli operai delle aziende industriali, comprese quelle dell'edilizia e affini che siano sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza di crisi economiche settoriali o locali delle attività industriali o nei casi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, è corrisposta per la durata di tre mesi l'integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, numero 788, a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale, che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato compreso fra le 0 ore ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le 44 settimanali.
La durata di detto trattamento può essere prolungata a 6 mesi con disposizione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed, eccezionalmente, a 9 mesi con decreto interministeriale da emanarsi con le modalità indicate nell'articolo 3.".
- L'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 (Conversione in legge del D.L. 26 maggio 1979, n. 159, concernente norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno) è il seguente:
"Art. 2. - All'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
'Con effetto dal 1› gennaio 1979, nel caso di fallimento di aziende industriali, oltre ad applicarsi le disposizioni di cui al comma precedente, ove siano intervenuti licenziamenti, l'efficacia degli stessi è sospesa e i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della Cassa integrazione per crisi aziendale dichiarata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, il cui trattamento può essere concesso per un periodo massimo di ventiquattro mesi, e del conseguente disposto del precedente articolo 21, secondo commà.".
- L'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, citata nella nota all'art. 7, è il seguente:
"Art. 12. - Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1› agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:
'Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.
Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:
1) di diaria o l'indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;
3) di indennità di anzianità;
4) di indennità di cassa;
5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;
6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.
L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuite a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.
L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.
La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessatè.".