LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 1-1-1998
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
 
  Gli articoli 1 e  2  del  decreto-legge  1  agosto  1945,  n.  692,
recepiti negli articoli 27 e 28 del testo  unico  delle  norme  sugli
assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio  1955,  n.  797  e
l'articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie  professionali,  approvato  con  decreto  30
giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente: 
(((Determinazione  del  reddito  da   lavoro   dipendente   ai   fini
                            contributivi) 
  1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini  contributivi
quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento. 
  2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale
si applicano le disposizioni contenute  nell'articolo  48  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo  quanto  specificato
nei seguenti commi. 
  3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'articolo 48 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al  lordo  di
qualsiasi contributo e trattenuta, ivi  comprese  quelle  di  cui  al
comma 2, lettera h), dello stesso articolo 48. 
  4. Sono esclusi dalla base imponibile: 
    a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto; 
    b)  le  somme  corrisposte  in  occasione  della  cessazione  del
rapporto di lavoro al fine di  incentivare  l'esodo  dei  lavoratori,
nonche'  quelle  la  cui  erogazione  trae  origine  dalla   predetta
cessazione, fatta salva l'imponibilita'  dell'indennita'  sostitutiva
del preavviso; 
    c)  i  proventi  e  le  indennita'  conseguite,  anche  in  forma
assicurativa, a titolo di risarcimento danni; 
    d)  le  somme  poste  a  carico  di  gestioni   assistenziali   e
previdenziali obbligatorie per  legge;  le  somme  e  le  provvidenze
erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo  punto  f)  e
quelle erogate dalle Casse edili  di  cui  al  comma  4;  i  proventi
derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati  per  conto  di
terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa; 
    e) nei limiti ed alle condizioni stabilite  dall'articolo  2  del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 maggio  1997,  n.  135,  le  erogazioni  previste  dai
contratti collettivi aziendali,  ovvero  di  secondo  livello,  delle
quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura
sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla  misurazione  di
incrementi  di  produttivita',  qualita'   ed   altri   elementi   di
competitivita'  assunti  come  indicatori  dell'andamento   economico
dell'impresa e dei suoi risultati; 
    f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate
o accantonate, sotto qualsiasi forma,  a  finanziamento  delle  forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21  aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e  a  casse,
fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da  accordi  o  da
regolamenti aziendali, al fine  di  erogare  prestazioni  integrative
previdenziali  o  assistenziali  a  favore  del  lavoratore  e   suoi
familiari nel  corso  del  rapporto  o  dopo  la  sua  cessazione.  I
contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento
al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarieta'  del  10  per
cento di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo  1991,  n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge  1  giugno  1991,  n.
166, e al citato decreto legislativo n. 124 del  1993,  e  successive
modificazioni e  integrazioni,  a  carico  del  datore  di  lavoro  e
devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui  sono  iscritti  i
lavoratori. Resta fermo l'assoggettamento a  contribuzione  ordinaria
nel regime obbligatorio  di  appartenenza  delle  quote  ed  elementi
retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento  delle
forme pensionistiche complementari e alle  casse,  fondi  e  gestioni
predetti. Resta fermo, altresi',  il  contributo  di  solidarieta'  a
carico  del  lavoratore  nella  misura  del  2  per  cento   di   cui
all'articolo 1, comma 5,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  14
dicembre 1995, n. 579; 
    g) i trattamenti di famiglia di  cui  all'articolo  3,  comma  3,
lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  5. L'elencazione degli elementi esclusi dalla  base  imponibile  e'
tassativa. 
  6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia
e  riposi  annui  sono  soggette  a  contribuzione  di  previdenza  e
assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore
di lavoro e del lavoratore  versate  alle  predette  casse  ad  altro
titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella
misura pari al 15 per cento del loro ammontare. 
  7. Per la determinazione della base imponibile ai fini del  calcolo
delle contribuzioni dovute per i soci di  cooperative  di  lavoro  si
applicano le norme del presente articolo. 
  8. Sono confermate  le  disposizioni  in  materia  di  retribuzione
imponibile di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  1989,  n.
389, e successive modificazioni e integrazioni,  nonche'  ogni  altra
disposizione in materia di retribuzione minima o massima  imponibile,
quelle in materia di retribuzioni convenzionali previste per determi-
nate categorie di lavoratori e  quelle  in  materia  di  retribuzioni
imponibili non rientranti tra i redditi di cui  all'articolo  46  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  9.  Le  gratificazioni  annuali  e  periodiche,  i   conguagli   di
retribuzione spettanti a seguito di norma di  legge  o  di  contratto
aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni  caso
assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione. 
  10. La retribuzione imponibile,  e'  presa  a  riferimento  per  il
calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e  di
assistenza sociale interessate.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 1° marzo 1985, n. 44 convertito con modificazioni dalla  L.
26 aprile 1985, n. 155 ha  disposto  (con  l'art.  1,  comma  4)  che
"L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.  153,  va  interpretato
nel senso che sono esclusi dalla base imponibile  dei  contributi  di
previdenza e di assistenza sociale  i  contributi  versati  al  Fondo
nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione
e delle agenzie marittime". 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.L. 30 maggio 1988, n. 173 convertito con  modificazioni  dalla
L. 26 luglio 1988, n. 291 ha disposto (con l'art. 4, comma 2-bis) che
"La disposizione recata nel  secondo  comma,  numero  3),  del  testo
sostitutivo di cui all'articolo 12 della legge  30  aprile  1969,  n.
153, va interpretata nel senso che dalla retribuzione imponibile sono
escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione  del
rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori".