LEGGE 27 luglio 1979, n. 301

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, concernente norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno.

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Testo in vigore dal: 28-7-1979
                               Art. 2.

  All'articolo  25  della legge 12 agosto 1977, n. 675, dopo il sesto
comma e' aggiunto il seguente:
  "Con  effetto dal 1 gennaio 1979, nel caso di fallimento di aziende
industriali,  oltre  ad  applicarsi  le  disposizioni di cui al comma
precedente,  ove  siano  intervenuti licenziamenti, l'efficacia degli
stessi  e'  sospesa  e  i  rapporti di lavoro proseguono ai soli fini
dell'intervento  straordinario  della  Cassa  integrazione  per crisi
aziendale  dichiarata  ai sensi dell'articolo 2 della presente legge,
il  cui  trattamento  puo'  essere concesso per un periodo massimo di
ventiquattro mesi, e del conseguente disposto del precedente articolo
21, secondo comma".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 luglio 1979

                               PERTINI

                                                 ANDREOTTI - SCOTTI -
                                                 PANDOLFI - NICOLAZZI
                                                             DI GIESI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO