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LEGGE 27 luglio 1979, n. 301

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, concernente norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno.

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Testo in vigore dal:  28-7-1979

Art. 2


All'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
"Con effetto dal 1 gennaio 1979, nel caso di fallimento di aziende industriali, oltre ad applicarsi le disposizioni di cui al comma precedente, ove siano intervenuti licenziamenti, l'efficacia degli stessi è sospesa e i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della Cassa integrazione per crisi aziendale dichiarata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, il cui trattamento può essere concesso per un periodo massimo di ventiquattro mesi, e del conseguente disposto del precedente articolo 21, secondo comma".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1979

PERTINI ANDREOTTI - SCOTTI - PANDOLFI - NICOLAZZI DI GIESI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO