DECRETO-LEGGE 30 settembre 1994, n. 564

Disposizioni urgenti in materia fiscale.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/10/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1994, n. 656 (in G.U. 30/11/1994, n.280).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/10/2015)
Testo in vigore dal: 30-5-1997
aggiornamenti all'articolo
                         Art. 3. 
    Accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi 
  1. La definizione di cui all'articolo 2-bis del  presente  decreto,
limitatamente alle dichiarazioni presentate  entro  il  30  settembre
1994, puo' essere  effettuata  mediante  accettazione  degli  importi
proposti dagli  uffici  anche  sulla  base  di  elaborazioni  operate
dall'anagrafe tributaria che tengono conto,  per  ciascuna  categoria
economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o
di compensi e di redditivita' risultanti dalle  dichiarazioni.  Sulle
maggiori imposte  non  sono  dovuti  interessi  e  le  sanzioni  sono
applicabili  nella  misura  di  un  ottavo  del  minimo  dovuto.   La
definizione non puo' essere effettuata se, entro il 20  maggio  1995,
e' stato notificato  processo  verbale  di  constatazione  con  esito
positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul  valore
aggiunto o notificato avviso  di  accertamento,  ad  eccezione  degli
avvisi di accertamento di cui all'articolo  41-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni,  relativi  a  redditi  oggetto  dell'accertamento  con
adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 15 dicembre
1995 le somme derivanti dall'accertamento parziale. 
  2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le  disposizioni  occorrenti  per  l'applicazione  del
comma 1, nonche' le modalita'  di  pagamento,  anche  rateizzato,  da
effettuare comunque entro il 15 dicembre 1995. 
  2-bis. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in 
base all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, con  esclusione  di  quanto  disposto  dal
comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992,  n.
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,  n.
438, nonche'  gli  effetti  derivanti  dal  controllo  formale  delle
dichiarazioni  IVA  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni  dei  dati
dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo della maggiore
imposta  dovuta  in  base  all'accertamento  con  adesione  per  anni
pregressi. L'accertamento con adesione previsto dal presente articolo
non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e  crediti  derivanti
dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte  sui  redditi  e
dell'imposta sul valore aggiunto. 
  2-ter. I soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24  novembre  1994,
n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  gennaio  1995,
n. 22, a condizione che venga  presentata  la  dichiarazione  di  cui
all'articolo  6,  comma  12,  del  predetto  decreto-legge,   possono
effettuare   il   pagamento   delle   somme    dovute    in    virtu'
dell'accertamento con adesione di cui al  presente  articolo  in  due
rate di pari importo, di cui la prima  da  versare  entro  i  termini
previsti nel regolamento indicato al comma 2,  e  la  seconda,  senza
interessi, entro i sei mesi successivi. 
  2-quater. Ai fini dell'applicabilita' dei criteri  di  accertamento
con adesione di cui al comma 1, le disposizioni di detto comma  vanno
interpretate nel senso  che  le  elaborazioni  operate  dall'anagrafe
tributaria sono effettuate tenuto conto, ai fini della  distribuzione
dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi, dei soggetti  che
hanno esposto  in  dichiarazione  ricavi  o  compensi  non  superiori
all'importo indicato nell'articolo 2435-bis, primo comma, lettera b),
del codice civile. 
  2-quinquies. Le maggiori imposte contenute  complessivamente  nelle
proposte di accertamento con adesione sono ridotte nella  misura  del
50 per cento per la parte eccedente l'importo di lire 5  milioni  per
le persone fisiche e l'importo di  lire  10  milioni  per  gli  altri
soggetti. Qualora gli importi  da  versare  complessivamente  per  la
definizione  dell'accertamento  con  adesione  di  cui  al   presente
articolo eccedono, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni
e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni,  gli  importi
eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo,  entro
il 31 marzo 1996 ed entro il  30  settembre  1996,  maggiorati  degli
interessi legali a decorrere da 15 dicembre 1995. ((10)) 
  2-sexies.  La  definizione  dell'accertamento  con   adesione   del
contribuente comporta il pagamento delle imposte liquidate secondo  i
criteri indicati all'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 aprile  1995,  n.  177,  e,  limitatamente  a  ciascuna
annualita' definita, rende definitiva la liquidazione  delle  imposte
risultanti dalla dichiarazione  con  riferimento  alla  spettanza  di
deduzioni   e    agevolazioni    indicate    dal    contribuente    o
all'applicabilita' di esclusioni, salvi gli effetti di cui  al  comma
2-bis. 
  2-septies.  Se  il  riporto  delle  perdite  di  impresa   di   cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica
13 aprile 1995, n.  177,  riguarda  periodi  d'imposta  per  i  quali
l'accertamento con adesione per anni pregressi non e' intervenuto, il
recupero della differenza di  imposta  dovuta  comporta  applicazione
delle  sanzioni  ridotte  nella   misura   prevista   dal   comma   5
dell'articolo 2-bis senza applicazione di interessi. 
  2-octies. L'accertamento con adesione per anni pregressi non rileva
ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti  e
professioni. 
  2-nonies. Qualora l'accertamento con adesione  per  anni  pregressi
sia definito ai sensi del comma 2-quinquies, l'omesso versamento  nei
termini delle rate scadenti al 31 marzo e al 30  settembre  1996  non
determina  l'inefficacia  dell'accertamento  con  adesione;  per   il
recupero delle  somme  non  corrisposte  alle  predette  scadenze  si
applicano  le  disposizioni  dell'articolo  143   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni, e sono altresi' dovuti una soprattassa pari al 40  per
cento delle  somme  non  versate,  ridotta  alla  meta'  in  caso  di
versamento eseguito entro i dieci giorni successivi  alle  rispettive
scadenze, e gli interessi legali.  Il  versamento  degli  importi  da
affettuare  entro  il  15  dicembre   1995   rende   applicabili   le
disposizioni dell'articolo 8, comma 2,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e la  comunicazione  di  cui
all'articolo 6, comma 3, dello stesso decreto va effettuata  entro  i
quindici giorni successivi al predetto versamento. ((10)) 
    
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L.
28 maggio 1997, n. 140 ha disposto (con l'art. 9-bis, comma  12)  che
il termine del 15 dicembre  1995  di  cui  al  presente  articolo  e'
prorogato al 31 luglio 1997. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 9-bis, comma 14)  che  sulle  somme
non versate ai sensi del comma 2-quinquies del presente articolo  non
e' dovuta la soprattassa prevista  al  comma  2-nonies  del  presente
articolo se le predette somme, maggiorate degli  interessi  legali  a
decorrere dalle relative scadenze, sono versate entro il termine  del
31 luglio 1997.