DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2011
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 41-bis. 
                       (Accertamento parziale) 
 
  1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
stabiliti dall'articolo 43, i competenti  uffici  dell'Agenzia  delle
entrate, qualora ((dalle attivita' istruttorie  di  cui  all'articolo
32, primo comma, numeri da 1)  a  4),))  nonche'  dalle  segnalazioni
effettuati dalla Direzione centrale accertamento,  da  una  Direzione
regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre
Agenzie  fiscali,  dalla  Guardia   di   finanza   o   da   pubbliche
amministrazioni  ed  enti  pubblici  oppure  dai  dati  in   possesso
dell'anagrafe  tributaria,  risultino  elementi  che  consentono   di
stabilire l'esistenza di un reddito  non  dichiarato  o  il  maggiore
ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che  avrebbe  dovuto
concorrere a formare il reddito imponibile,  compresi  i  redditi  da
partecipazioni  in  societa',  associazioni   ed   imprese   di   cui
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto  o  in
parte non spettanti, nonche' l'esistenza di  imposte  o  di  maggiori
imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e
36-ter,  possono  limitarsi  ad  accertare,  in  base  agli  elementi
predetti, il reddito o  il  maggior  reddito  imponibili,  ovvero  la
maggiore  imposta  da  versare,  anche  avvalendosi  delle  procedure
previste dal decreto legislativo 19  giugno  1997,  n.  218.  Non  si
applica la disposizione dell'articolo 44. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO  1993,  N.331  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 ottobre 1993, N. 427.