DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 35. 
(Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni  di  inizio,
                 variazione e cessazione attivita). 
 
  1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa,  arte  o
professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile
organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno
degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad  un  ufficio
provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima  Agenzia;
la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita', su modelli  conformi
a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate. L'ufficio attribuisce al contribuente un numero  di  partita
I.V.A. che restera' invariato anche nelle ipotesi  di  variazioni  di
domicilio fiscale fino al momento della cessazione  dell'attivita'  e
che  deve  essere  indicato  nelle  dichiarazioni,  nella   home-page
dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto. 
  2. Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono risultare: 
    a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la  data
di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio  fiscale  e
l'eventuale ditta; 
    b) per i  soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche,  la  natura
giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale,
o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio  fiscale  e  deve
essere inoltre indicato  il  codice  fiscale  per  almeno  una  delle
persone che ne hanno la rappresentanza; 
    c) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione  della
stabile organizzazione; 
    d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o  i  luoghi  in
cui viene esercitata anche  a  mezzo  di  sedi  secondarie,  filiali,
stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili,  il  luogo  o  i
luoghi in cui sono tenuti  e  conservati  i  libri,  i  registri,  le
scritture e i documenti prescritti dal presente decreto  e  da  altre
disposizioni; 
    e)  per  i  soggetti  che   svolgono   attivita'   di   commercio
elettronico, l'indirizzo  del  sito  web  ed  i  dati  identificativi
dell'internet service provider; 
    e-bis)  per  i  soggetti  che  intendono  effettuare   operazioni
intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II  del  decreto-legge  30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
ottobre 1993, n. 427, la volonta' di effettuare dette operazioni; 
    f) ogni altro elemento richiesto dal modello  ad  esclusione  dei
dati  che  l'Agenzia  delle  entrate  e'  in   grado   di   acquisire
autonomamente. 
  3. In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2
o di cessazione dell'attivita', il  contribuente  deve  entro  trenta
giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma  1,
utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la  variazione  comporta  il
trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal  sessantesimo
giorno successivo alla data in cui  si  e'  verificata.  In  caso  di
fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni
sostanziali che comportano l'estinzione del  soggetto  d'imposta,  la
dichiarazione e' presentata unicamente dal soggetto risultante  dalla
trasformazione. 
  4.  In  caso  di  cessazione  dell'attivita'  il  termine  per   la
presentazione della dichiarazione di cui al  comma  3  decorre  dalla
data di  ultimazione  delle  operazioni  relative  alla  liquidazione
dell'azienda, per le quali rimangono ferme le  disposizioni  relative
al  versamento  dell'imposta,   alla   fatturazione,   registrazione,
liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale  deve
tenersi  conto  anche  dell'imposta  dovuta  ai  sensi  del   n.   5)
dell'articolo  2,  da  determinare  computando  anche  le  operazioni
indicate nel quinto comma dell'articolo 6, per le  quali  non  si  e'
ancora verificata l'esigibilita' dell'imposta. (144) 
  5. I soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa,  arte  o
professione, se  ritengono  di  realizzare  un  volume  d'affari  che
comporti l'applicazione di disposizioni  speciali  ad  esso  connesse
concernenti l'osservanza di adempimenti  o  di  criteri  speciali  di
determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella dichiarazione  di
inizio attivita' da presentare a norma del presente articolo e devono
osservare la disciplina stabilita in  relazione  al  volume  d'affari
dichiarato. 
  6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono  presentate
in via telematica secondo le  disposizioni  di  cui  ai  commi  10  e
seguenti ovvero, in duplice  esemplare,  direttamente  ad  uno  degli
uffici di cui al comma  1.  Le  dichiarazioni  medesime  possono,  in
alternativa, essere inoltrate in unico  esemplare  a  mezzo  servizio
postale mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire l'identita'
del   soggetto   dichiarante   mediante   allegazione    di    idonea
documentazione; in tal caso si considerano presentate nel  giorno  in
cui risultano spedite. 
  7. L'ufficio  rilascia  o  invia  al  contribuente  certificato  di
attribuzione  della  partita  IVA  o   dell'avvenuta   variazione   o
cessazione  dell'attivita'  e  nel  caso  di  presentazione   diretta
consegna la copia della  dichiarazione  al  contribuente  debitamente
timbrata. 
  7-bis. L'opzione di cui  al  comma  2,  lettera  e-bis),  determina
l'immediata inclusione nella banca  dati  dei  soggetti  passivi  che
effettuano operazioni intracomunitarie, di cui  all'articolo  17  del
regolamento (CE) n. 904/2010, del  Consiglio,  del  7  ottobre  2010;
fatto salvo quanto disposto dal  comma  15-bis,  si  presume  che  un
soggetto   passivo   non   intende   piu'    effettuare    operazioni
intracomunitarie  qualora   non   abbia   presentato   alcun   elenco
riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data
di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine  l'Agenzia  delle
entrate procede all'esclusione della partita IVA dalla banca dati  di
cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione  al
soggetto passivo. 
  7-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2014, N. 175. 
  8. I soggetti tenuti  all'iscrizione  nel  registro  delle  imprese
ovvero  alla  denuncia  al  repertorio  delle  notizie  economiche  e
amministrative (REA) ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e  9
del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.  581,
concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8, della legge
29 dicembre 1993, n. 580, in  materia  di  istituzione  del  registro
delle imprese, possono assolvere gli obblighi di presentazione  delle
dichiarazioni  di   cui   al   presente   articolo   presentando   le
dichiarazioni stesse all'ufficio del registro delle imprese, il quale
trasmette i dati  in  via  telematica  all'Agenzia  delle  entrate  e
rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione.  Nel  caso
di  inizio  dell'attivita'  l'ufficio  del  registro  delle   imprese
comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito  in  via
telematica dall'Agenzia delle entrate. 
  9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  puo'
essere stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni  di
inizio,   variazione   e   cessazione   attivita'   sono   presentate
esclusivamente all'ufficio del registro delle imprese ovvero  in  via
telematica secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. 
  10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo possono  essere
presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o  tramite
i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998;  in  tal  caso  si
considerano presentate nel giorno in cui sono  trasmesse  all'Agenzia
delle entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione  si
considera concluso nel giorno in cui e' completata  la  ricezione  da
parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione  delle
dichiarazioni e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle  entrate
attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse. 
  11. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis  e  3,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998,
restituiscono  al  contribuente   una   copia   della   dichiarazione
attestante la data di consegna con l'impegno alla trasmissione in via
telematica e rilasciano  la  certificazione  restituita  dall'Agenzia
delle entrate attestante l'avvenuta operazione e contenente, in  caso
di  inizio  attivita',  il  numero  di  partita  IVA  attribuito   al
contribuente. 
  12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via  telematica
si applicano ai fini della  sottoscrizione  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 322 del 1998. 
  13. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998,  incaricati  della
predisposizione delle dichiarazioni previste dal  presente  articolo,
sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse. 
  14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si applicano le
disposizioni  previste  per  la  conservazione  delle   dichiarazioni
annuali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. 
  15. Le modalita' tecniche di trasmissione in via  telematica  delle
dichiarazioni  previste  dal  presente  articolo  ed   i   tempi   di
attivazione del servizio di trasmissione  telematica  sono  stabiliti
con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate   da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. 
  15-bis. L'attribuzione del  numero  di  partita  IVA  determina  la
esecuzione  di  riscontri  automatizzati  per  la  individuazione  di
elementi  di  rischio  connessi  al  rilascio  dello  stesso  nonche'
l'eventuale  effettuazione  di  accessi  nel   luogo   di   esercizio
dell'attivita', avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.
Gli Uffici, avvalendosi  dei  poteri  di  cui  al  presente  decreto,
verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione
ai fini  dell'IVA,  siano  completi  ed  esatti.  In  caso  di  esito
negativo, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione  della  partiva
IVA e provvede all'esclusione  della  stessa  dalla  banca  dati  dei
soggetti passivi  che  effettuano  operazioni  intracomunitarie.  Con
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti
le modalita' operative per l'inclusione delle partite IVA nella banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie,
nonche' i criteri e le modalita' di cessazione della  partita  IVA  e
dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima. 
  ((15-bis.1. Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al  comma
15-bis, l'Agenzia  delle  entrate  effettua  specifiche  analisi  del
rischio connesso al rilascio di nuove partite  IVA,  all'esito  delle
quali l'ufficio dell'Agenzia delle entrate invita il  contribuente  a
comparire  di  persona  presso  il   medesimo   ufficio,   ai   sensi
dell'articolo 32 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, per esibire la  documentazione  di  cui  agli
articoli  14  e  19  del  medesimo  decreto  del   Presidente   della
Repubblica, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica
dell'effettivo esercizio dell'attivita' di cui agli articoli  4  e  5
del presente decreto e per dimostrare, sulla base  di  documentazione
idonea, l'assenza dei profili di  rischio  individuati.  In  caso  di
mancata comparizione di persona  del  contribuente  ovvero  di  esito
negativo dei riscontri operati sui documenti  eventualmente  esibiti,
l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA. 
  15-bis.2. Ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in
cui la cessazione  della  partita  IVA  comporti  l'esclusione  della
stessa dalla  banca  dati  dei  soggetti  che  effettuano  operazioni
intracomunitarie, in caso di cessazione ai sensi dei commi  15-bis  e
15-bis.1, la partita IVA puo' essere  successivamente  richiesta  dal
medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo
o rappresentante legale di societa', associazione o ente, con o senza
personalita' giuridica, costituiti successivamente  al  provvedimento
di cessazione della partita IVA,  solo  previo  rilascio  di  polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni  dalla
data del rilascio e per un importo non inferiore a  50.000  euro.  In
caso  di  eventuali  violazioni  fiscali  commesse   antecedentemente
all'emanazione  del  provvedimento  di  cessazione,  l'importo  della
fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro,
dovute a seguito di dette  violazioni  fiscali,  sempreche'  non  sia
intervenuto il versamento delle stesse)). 
  15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate
sono individuate: 
    a)  specifiche  informazioni   da   richiedere   all'atto   della
dichiarazione di inizio di attivita'; 
    b) tipologie di  contribuenti  per  i  quali  l'attribuzione  del
numero di partita IVA determina la  possibilita'  di  effettuare  gli
acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre  1993,  n.
427, e successive modificazioni,  a  condizione  che  sia  rilasciata
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per  la  durata  di  tre
anni dalla data del rilascio e per un importo  rapportato  al  volume
d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro. 
  15-quater. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2014, N. 175. 
  15-quinquies.  L'Agenzia  delle  entrate  procede  d'ufficio   alla
chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base  dei  dati  e
degli elementi in suo possesso, risultano non aver  esercitato  nelle
tre annualita'  precedenti  attivita'  di  impresa  ovvero  attivita'
artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo  e
accertamento dell'amministrazione finanziaria. Con provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i  criteri  e  le
modalita' di applicazione del presente  comma,  prevedendo  forme  di
comunicazione preventiva al contribuente. 
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AGGIORNAMENTO (144) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
335) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate a
partire dal 1° gennaio 2013.