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LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2016)
Testo in vigore dal:  11-1-2001
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Art. 32

(Beni patrimoniali e demaniali)
1. A decorrere dall'anno 1995, i canoni annui per i beni patrimoniali dello Stato, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a 2,5 volte il canone stesso, salvo quanto previsto al comma 2.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1995 i canoni annui per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a: due volte il canone stesso, per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore ad ottanta milioni di lire; cinque volte il canone stesso, per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, uguale o superiore ad ottanta milioni di lire. Ai fini del calcolo dell'aumento di cui al presente comma non si tiene conto dell'eventuale incremento del canone relativo all'anno 1994, conseguente alla emanazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, dei decreti ministeriali previsti dal comma 3 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. I soggetti assegnatari sono, comunque, tenuti a corrispondere il canone determinato sulla base dei predetti decreti ministeriali, quando lo stesso sia superiore a quello derivante dall'applicazione del presente comma.
3. Sono esclusi dall'incremento di cui al comma 2 gli alloggi di servizio, quelli in godimento delle vedove o alle persone già a carico, e finchè mantengano i requisiti per essere considerati tali, di pubblici dipendenti deceduti per causa di servizio, a soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore a quaranta milioni di lire, e alle associazioni e fondazioni con finalità culturali, sociali, sportive, assistenziali e religiose senza fini di lucro,
((nonché ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,))
individuate con apposito decreto del Ministro delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i beni patrimoniali adibiti ad abitazione e gestiti dagli Istituti autonomi case popolari, già assoggettati al regime dell'equo canone.
4. Le maggiorazioni dei canoni previste dai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1 gennaio 1995, indipendentemente dalla data di scadenza dei rapporti in corso.
5. Nel caso in cui le maggiorazioni dei canoni operate ai sensi del presente articolo siano considerate eccessive, gli interessati possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la risoluzione del rapporto, restituendo contestualmente il bene.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le superfici destinate ad attraversamento di torrenti o fiumi, che costituiscono un necessario ed insostituibile accesso a case di civile abitazione su fondo intercluso, sono soggette al pagamento di un canone meramente ricognitorio.
8. A decorrrere dal 1 gennaio 1995 i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali.