LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 45 
                          Limiti di impegno 
 
  1.   Al   fine   di   agevolare   lo   sviluppo   dell'economia   e
dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2002-2004 i limiti di
impegno di cui alla Tabella 2, allegata alla presente legge,  con  la
decorrenza e l'anno terminale ivi indicati. 
  2. Per la realizzazione delle infrastrutture per  la  mobilita'  al
servizio  del  nuovo  polo  esterno  della  Fiera  di   Milano   sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di 1,50 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2002, di 4 milioni di euro a decorrere  dall'anno
2003 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. 
  3. Per la realizzazione delle infrastrutture per  la  mobilita'  al
servizio della Fiera del Levante di Bari ((, della Fiera  di  Verona,
della Fiera di Foggia e della Fiera  di  Padova))  sono  autorizzati,
rispettivamente, limiti di impegno quindicennali di 1 milione di euro
a decorrere dall'anno 2002  e  di  1  milione  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2003. 
  4. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di  cui
all'articolo 144, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  e'
autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.